INCHIESTA ABC, LA VERSIONE DELL’EX DG SILVIO ASCOLI CHE RESPINGE TUTTE LE ACCUSE

Inchiesta Abc, l’ex direttore generale, Silvio Ascoli, ha presentato una memoria per difendersi dalle accuse di turbativa d’asta

L’avvocato Giovanni Lauretti ha consegnato stamane al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Laura Morselli, la memoria difensiva con cui ha spiegato la posizione dell’ex Direttore Generale di ABC Latina: l’ingegnere Silvio Ascoli. Al centro dell’indagine, come noto, le contestate irregolarità nelle procedure di gara risalenti agli anni 2020 e 2021.

“Preliminarmente – spiega una nota dell’avvocato Lauretti – occorre evidenziare come le contestazioni mosse all’Ing. Ascoli riguardino esclusivamente presunte turbative nell’effettuazione di alcune gare per acquisti o affidamenti, fatti per conto della ABC Latina, e non siano state contestate condotte relative a corruzione o concussione.

In particolare, nella memoria difensiva è stato evidenziato come la richiesta cautelare formulata dal P.M. si fondi su una provvista indiziaria insufficiente a sostenere i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’Ing. Silvio Ascoli in ordine ai reati contestati nei capi 1,2,4,5,11 e 12 dell’imputazione, ipotizzati a causa di una errata interpretazione della cornice normativa di riferimento, per i motivi di seguito illustrati.

Capo 1 e 2, Turbativa d’asta – “La contestazione relativa alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione delle attrezzature e dei sacchi alle utenze domestiche e non domestiche per l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Latina, si fonda su alcune direttrici argomentative prive di fondamento, del tutto disancorate dalla normativa di settore e cioè:

a) l’avere esteso l’invito alle stesse imprese, sia nella prima che nella seconda procedura;

b) il termine per la presentazione delle offerte di 5 giorni dall’invio della lettera di invito agli operatori economici;

c) la rimodulazione delle penali:

d) la pianificazione di una simulazione di procedura negoziata.

Quanto all’invito esteso alle stesse imprese, sia nella prima che nella seconda procedura occorre fare una breve premessa in fatto per inquadrare la fattispecie:

  • con determina a contrarre n. 70 del 28/7/2020, ABC ha indetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l‘affidamento del servizio di distribuzione delle attrezzature domestiche e non domestiche per l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta da effettuarsi sul territorio del Comune di Latina, comprensivo della fornitura dei sacchi ed aggiornamento del database TARI” (CIG 8382961E3F)” per un importo a base di gara pari a € 2.530.647,00, oltre IVA;
  • alla predetta gara ha partecipato un solo concorrente ma, con provvedimento Prot. 2295 del 12.11.2020, è stata disposta la sua esclusione in quanto, all’esito delle verifiche di legge, è stato accertato che la ditta ausiliaria (quella che aveva prestato i requisiti di partecipazione al predetto concorrente) aveva un debito tributario pari a € 1.558.434,75, un’irregolarità contributiva pari a € 49.468,94 per l’INPS e € 151,34 per l’INAIL, nonché una procedura concorsuale in atto, tanto più che tutte queste circostanze non erano state neanche dichiarate;
  • il sopraccitato provvedimento di esclusione è stato impugnato al TAR di Latina. La proposizione di un ricorso al TAR impone alla Stazione appaltante di attendere la decisione del Giudice ai fini della stipula del contratto (cfr. art. 32, comma 11 D.lgs. n. 50/2016);
  • è necessario premettere che la disponibilità finanziaria di ABC Latina per l’acquisto di servizi e forniture per l’esecuzione del Porta a Porta di cui alla gara sopra indicata deriva in gran parte dal contributo a fondo perduto dell’Amministrazione Provinciale di Latina per € 3.011.834,25 di cui alla Determina Dirigenziale n. 776 del 9.8.2019 di assegnazione delle risorse di cui al “Bando per il potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. DGR Lazio 547/2014 risorse anno 2015/2016 e residui precedenti annualità” con Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14.4.2020;
  • è necessario, altresì, premettere che l’art. 6 della richiamata Convenzione prevede espressamente che “Le attività di realizzazione del progetto ammesso a contributo dovranno avere inizio entro sei mesi, per gli interventi in conto capitale, ed entro due mesi, per gli interventi in conto corrente, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e dovranno essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma indicato“.
  • vista l’urgenza, scaturita dalla tempistica imposta dalla Convenzione, di dare sollecito avvio al servizio, pertanto, con determina a contrarre n. 116 del 14/12/2020 è stata indetta, previa indagine di mercato, una procedura negoziata a inviti, ex art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del medesimo servizio per un periodo di tempo limitato per un importo a base di gara pari a € 201.350,14 oltre IVA (per le attività da espletare si allega il relativo Capitolato;
  • alla predetta gara sono state invitate le 5 ditte presenti sull’Albo fornitori ABC. Nessuna però ha presentato offerta ritenendo evidentemente non remunerativo l’appalto a causa delle troppe prestazioni richieste in relazione all’importo posto a base di gara;
  • con successiva determina a contrarre n. 2 del 15.1.2021, vista l’estrema urgenza, era infatti trascorso ulteriore tempo e ABC rischiava di perdere il contributo a fondo perduto della Provincia, è stata indetta una seconda procedura ad inviti. L’oggetto dell’appalto è stato lievemente rimodulato per renderlo coerente con l’importo a base di gara.

Orbene, a questa seconda procedura dovevano necessariamente essere invitate le medesime ditte che non avevano inteso partecipare alla prima procedura. Come è evidente, infatti, sarebbe palesemente illecito ed illegittimo invitare un concorrente ad una gara non remunerativa e poi non invitarlo alla successiva più congrua e coerente. In caso contrario, potrebbe sembrare addirittura un espediente per escludere determinati operatori economici a favore di altri.

Quanto al termine per la presentazione delle offerte di 5 giorni dall’invio della lettera di invito agli operatori economici, vista l’estrema urgenza nella determina a contrarre, ABC stabiliva espressamente che “tenuto conto dell’estrema urgenza venutasi a creare per l’infruttuoso esperimento di due distinte procedure di gara volte all’affidamento del servizio in oggetto, nonché del rischio concreto di decadere dal sopra citato finanziamento Provinciale in caso di mancato inizio delle attività in tempi celeri, il termine per la presentazione delle offerte sarà di 5 giorni dall’invio della lettera di invito agli operatori economici“.

È bene precisare che il termine ridotto di 5 giorni è stato adottato in assoluta armonia con il Regolamento acquisti che, per circostanze urgenti, prevede espressamente tale possibilità. Si riporta a tal fine lo stralcio dell’art. 7 che così dispone “Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni“.

Inoltre, lo stesso Decreto n. 76/2020 (cosiddetto decreto semplificazioni) emesso in quel periodo per far fronte all’emergenza covid, prevedeva che, anche senza giustificazione, le stazioni appaltanti potessero ridurre a 5 giorni il termine di presentazione delle offerte.

Quanto alla circostanza che le penali sarebbero state rimodulate si evidenza che le stesse non potevano che seguire la rimodulazione dell’oggetto di gara (che, come detto, era stato rimodulato in diminuzione). Ad ogni modo va precisato che in due casi le penali stabilite per la seconda procedura erano addirittura superiori a quelle previste nella prima (nello specifico: ritardo dell’organizzazione delle giornate formative da € 200/gg a € 300/gg e mancata redazione e/o redazione incompleta dei report periodici riferiti a ciascuna tipologia di kit da € 150/gg a € 200/gg). 

Quanto agli inadempimenti non espressamente sanzionati la lettera di invito relativa alla seconda procedura specificava espressamente che “Qualunque altro inadempimento negoziale non espressamente previsto nel precedente comma (tra cui l’eventuale scorrettezza del personale), sarà sanzionato con una penale compresa tra lo 0,1 e l’1 per mille, secondo la gravità della violazione“.

Quanto alla asserita pianificazione della procedura e del contenuto del capitolato tecnico in realtà non c’è stata nessuna “pianificazione della procedura”. 

La società ABC, come detto, aveva urgente necessità di quel servizio e la gara ad inviti era l’unica procedura consentita dal Codice (non ne esistono altre visto l’importo della gara). Quanto ai colloqui informali va detto che un’amministrazione, prima di fare una gara, ha tutto il diritto, rectius, il dovere di consultare gli operatori economici del settore proprio per capire come costruire la gara ed evitare errori di valutazione (ad es. importo troppo alto o troppo basso a base di gara, vetustà dell’oggetto o del servizio richiesto etc.etc…, cosa che è accaduta nella prima procedura andata deserta dove la base d’asta era troppo bassa per il numero e la quantità delle prestazioni richieste).

Lo chiarisce anche ANAC: “In una gara d’appalto, le consultazioni preliminari di mercato rappresentano una pre-fase della procedura di gara, concepita con caratteri di spiccata informalità. La documentazione tecnica fornita dagli operatori economici può essere utilizzata dalla Stazione appaltante come apporto informativo ai fini di predisporre la documentazione di gara.” E di queste consultazioni preliminari NON si deve fare nessun verbale, atto o altro. Come chiarito dalla stessa Anac queste consultazioni hanno carattere di “spiccata informalità” e, come chiarito sempre da ANAC, non è necessario neanche fare un verbale.

Capo 4 e 5 – Altra turbativa d’asta

Nei capi 4 e 5 dell’imputazione, che attengono a 2 procedure relative alla fornitura dei sacchi necessari alle utenze domestiche e non domestiche per la raccolta differenziata sul territorio del Comune di Latina, alla posizione dell’Ing. Silvio Ascoli vengono ascritte sostanzialmente due condotte:

a) Il frazionamento artificioso dell’importo complessivo in una gara da 104.773,25 euro e due mesi dopo in una gara da 171.583,50 euro;

b) L’essere stato contemporaneamente il RUP ed il Presidente della commissione.

a) Non vi è stato alcun frazionamento degli importi assegnati con le procedure ad inviti.

In realtà, le due procedure ad inviti sono frutto della gara europea la cui aggiudicazione è stata impugnata al TAR. La prima procedura da € 104.773,25 è stata indetta con determina a contrarre n.114 del 7.12.2020, pochi giorni dopo il 3.12.2020 data di notifica del ricorso al TAR da parte della ditta esclusa. Con questo ordine vi era la convinzione di porre rimedio alla impellente necessità della fornitura in oggetto. Così non è stato. La sentenza del TAR, che ha rigettato il ricorso, è stata pubblicata solo il successivo 7.7.2021.

Per questa ragione, e non per frazionare l’affidamento, ABC, in data 11.2.2021, si è trovata costretta a dover ordinare altri sacchi con determina n.11 del 11/2/2021.

Ad ogni modo è bene precisare che la tipologia del prodotto tra primo e secondo ordine è ben diversa, ad ulteriore riprova che non si è trattato di una artificioso frazionamento degli acquisti in quanto, viceversa, rispondevano ad esigenze diverse.

Quanto alle ditte invitate si rappresenta che, nonostante la norma preveda che debbano essere invitate almeno 5 imprese, ABC ha invitato tutte quelle presenti nell’albo fornitori, che erano 6. Nella seconda procedura, in ossequio al principio di rotazione, sono state invitate tutte quelle della prima procedura, ad esclusione di quella risultata in precedenza aggiudicataria.

b) Quanto alla contemporanea posizione dell’Ascoli quale RUP e Presidente della commissione di gara, occorre premettere che l’Ing. Ascoli era RUP in quasi tutte le procedure di gara. 

Ad ogni buon conto, il Codice degli appalti non dispone il divieto di cumulo tra la qualifica di RUP e quella di membro di commissione. L’art. 77, comma prevede infatti che “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”.

La stessa giurisprudenza ha più volte chiarito che:  “il principio per cui il ruolo di RUP è di regola compatibile in astratto con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 28 aprile 2020, n. 256; TAR Catania, 25.01.2021 n. 209; TAR Emilia-Romagna 25/10/2022, n. 833).

A riprova di quanto sopra, è sufficiente osservare che  il nuovo Codice degli appalti, al fine di evitare dubbi, ha definitivamente chiarito all’art. 93, comma 3 che : “La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.”.

Per cui, non esiste nessun conflitto di interessi o incompatibilità, come paventato dagli inquirenti, tra la figura del RUP e quella di componente della commissione aggiudicatrice.

Capo 10 – Ulteriori turbative d’asta

In relazione alla gara per l’acquisto di macchine spazzatrici stradali aspiranti idrostatiche viene contestato all’Ing. Ascoli:

a) di avere fatto inserire nel capitolato speciale d’appalto, quale requisito per la partecipazione, quello di disporre di officina o centri di assistenza aventi sede fissa ad una distanza non superiore a 60 Km. dalla sede di ABC;

b) di non aver tenuto conto dei requisiti minimi di partecipazione alla gara della capacità del cassone e rumorosità della cabina delle macchine spazzatrici.

a) Quanto alla prima contestazione, dalla semplice lettura del Disciplinare di gara, del Capitolato e delle schede tecniche emerge chiaramente come il centro di assistenza entro 60 km non fosse previsto tra i requisiti di partecipazione di cui al par. 5 del Disciplinare, anche perché una previsione simile sarebbe illegittima, né, tanto meno, come requisito premiante di cui al par. 5 del Capitolato, come sarebbe stato pure legittimo, ma non è stato previsto come tale per favorire quanto più possibile la partecipazione  e la parità di trattamento.  

Ciò che è stato correttamente previsto è che l’aggiudicatario come “garanzia e assistenza post vendita” dovesse rendere disponibile un centro di assistenza entro 60 km. dalla sede.

Si legge infatti che “La Ditta Fornitrice per ottemperare agli obblighi scaturenti dal presente articolo, deve avvalersi di propri centri di assistenza o idonee officine/centri di assistenza autorizzati dalla casa costruttrice, di provata esperienza tecnica aventi sede fissa non superiore a 60 (sessanta) km dalla sede di ABC Latina“.

Per “disponibile” deve intendersi un centro di proprietà, locato o solamente reso disponibile da un terzo previo accordo. Tutte condizioni facilmente reperibili da qualsiasi concorrente. Non solo. Si consideri che la previsione in commento viene sempre indicata in gare del genere da tutte le amministrazioni; sarebbe impensabile/sproporzionato e antieconomico per una Amministrazione dover fare più di 120km (andate e ritorno) per riparare un mezzo (si pensi al costo in termini di gasolio/giornata uomo/usura mezzi). Così come, per le medesime ragioni, è impensabile che un operatore economico possa accollarsi l’onere economico di percorrenze del genere.

Del tutto errata è anche la seconda contestazione, laddove viene affermato che tra i requisiti minimi di partecipazione vi fossero la capacità del cassone e un livello minimo di rumorosità della cabina. Non è affatto così! A tal fine è sufficiente leggere il par. 7 del Disciplinare per verificare che nessuna delle due previsioni era contenuta tra i requisiti di partecipazione alla gara.

Le due fattispecie, al contrario, erano requisiti PREMIANTI (e non di partecipazione), rispetto ai quali il concorrente avrebbe ricevuto un punteggio da zero a 10 in dipendenza di quanto offerto.

Si riporta di seguito la tabella contenuta nel Capitolato:

Lotto 1

b) CABINA livello di rumorosità in cabina espressa in [dB(A)] Max 10 punti

≥ 65 punti 0

≥ 60 < 65 punti 5

< 60 punti 10

c) CASSONE PORTA RIFIUTI volume utile netto espresso in [litri] Max 10 punti

≥ 5.500 punti 10

≥ 5.000 < 5.500 punti 5

< 5.000 punti 0

Lotto 2 

b) CABINA livello di rumorosità in cabina espressa in [dB(A)] Max 10 punti

≥ 65 punti 0

≥ 60 < 65 punti 5

< 60 punti 10

c) CASSONE PORTA RIFIUTI volume utile netto espresso in [litri] Max 10 punti

≥ 6.500 punti 10

≥ 6.000 < 6.500 punti 5

< 6.000 punti 0

Come si evince dal verbale di valutazione delle offerte tecniche RAVO nel lotto 1 (unico partecipante) e nel lotto 2 ha preso zero per livello di rumorosità e zero per capacità del cassone. 

Nel lotto 2 anche GILETTA ha preso zero per livello di rumorosità e zero per capacità del cassone mentre AEB SCHIMDT ha preso zero per rumorosità della cabina e 5 su 10 in entrambi i lotti per la capacità del cassone.

Sul punto merita precisare che questa procedura prevedeva, come metodo di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (somma tra punteggio tecnico ed economico) e che nel lotto 2 l’offerta tecnica di GILETTA è stata di poco inferiore a quella di AEB SCHIMDT (42 punti contro 48) ma di molto migliore (4,23% di ribasso contro 2,04%, ALL. 16) sotto il profilo economico circostanza che, nel complesso, ha fatto aggiudicare la gara a una e non all’altra.

Capo 11 Abuso d’ufficio. Il reato di abuso di ufficio é stato abrogato dall’art 1 della legge n. 114/2024.

Capo 12 – Turbativa servizio diserbo

La società ABC aveva bandito una procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria ma sia l’offerta della prima che della seconda in graduatoria sono risultate anomale.

All’esito del lungo iter procedurale di valutazione dei giustificativi forniti dai due concorrenti (per la richiesta dei quali il Codice prevede che venga concesso al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, cfr. art. 93, comma 5), ABC li escludeva per l’insostenibilità economica della loro offerta ed aggiudicava la gara al terzo in graduatoria.

Durante questo lungo iter procedurale era però indispensabile, a causa del naturale crescere della vegetazione cittadina, procedere con un affidamento “ponte” per un importo di € 70.000 oltre iva.

Sebbene si potesse affidare l’appalto direttamente senza gara e senza consultazione di più operatori è stata comunque scelta una procedura comparativa ad inviti (il decreto c.d. semplificazione n. 76/2020 prevedeva espressamente che “… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.”).

Nel caso di specie, atteso il ricorso ad una procedura ad inviti in luogo del possibile affidamento diretto, la società ABC non ha inteso favorire alcuna impresa e l’accordo collusivo ipotizzato dagli inquirenti, qualora assurga ad ipotesi delittuosa, é palesemente ascritto alle eventuali condotte dei rappresentanti delle ditte invitate alla gara, e non si rinviene in atti alcun elemento indiziario che induca a ritenere la conoscenza in capo all’Ing. Ascoli degli eventuali accordi sottostanti.

In conclusione, è stato dimostrato con la produzione di atti e documenti, la totale estraneità dell’ex DG della ABC Latina ai fatti contestati, evidenziando come la condotta dell’Ing. Silvio ASCOLI sia stata del tutto conforme alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.

Occorre infine rimarcare come il DG abbia tradotto in atti amministrativi corretti, e conformi alle norme, gli indirizzi gestionali forniti dall’Amministrazione Comunale di Latina, proprietaria dell’Azienda Speciale ABC e, pertanto, pienamente legittimata a suggerire le strategie aziendali più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmatici e gestionali del Comune di Latina”.

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