INCENDIO LOAS: “I SOCI DI APRILIA NON ERANO CONSAPEVOLI DI OPERARE SENZA AUTORIZZAZIONE”

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Maxi-rogo alla Loas di Aprilia: riprende il processo che vede sul banco degli imputati i vertici dell’azienda di Via della Cooperazione

Una nuova udienza davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina, Paolo Romano, per il processo a carico di Antonio Martino e Liberato Ciervo in qualità di soci della Loas Italia srl e dell’allora legale rappresentante Alberto Barnabei. Ai tre imputati, tutti difesi dall’avvocato Fabrizio D’Amico, la Procura di Latina contesta sei capi d’accusa: incendio colposo e vari reati ambientali in ordine alla gestione dei rifiuti e allo smaltimento delle acque reflue. Parti civili la Provincia di Latina e il Comune di Latina, rappresentati dagli avvocati Marco Torelli e Alessandra Muccitelli.

A rappresentare l’accusa il Pubblico Ministero Antonio Priamo, che ha ereditato il fascicolo dall’ex pm, in servizio a Latina, Antonio D’Angeli. Oggi, 2 febbraio, si è svolto il contro-esame del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, Vittorio Iansiti.

Nella scorsa udienza di ottobre 2024 (il processo ha già subito diversi rinvii), il Comandante dei Forestali di Latina, Vittorio Iansiti, ha relazionato sugli accertamenti eseguiti, soprattuto rispetto quelli di natura amministrative, cioè riguardo alle eventuali omissioni e negligenze da parte degli enti in relazione alle autorizzazioni della Loas. Innanzitutto, è emerso che l’ultimo certificato prevenzione incendi della Loas risaliva addirittura al 2012, mentre la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), propedeutica alla predetta certificazione, era di fatto sospesa da una comunicazione dei Vigili del Fuoco.

Su questo aspetto, il Carabiniere Forestale ha esposto un fatto esemplificativo di ciò che non può che essere chiamato un pasticcio amministrativo, o meglio una vera e propria goffaggine. Infatti, i Vigili del Fuoco comunicarono al Comune via pec la sospensione della Scia, ma solo l’ente pubblico di Aprilia avrebbe potuto formalmente e ufficialmente sospenderla.

Perché la Scia della Loas non fu sospesa? Ufficialmente perché il Comune di Aprilia si scordò di comunicare ai Vigili del Fuoco il nuovo indirizzo pec. Per tale ragione la comunicazione dei Vigili del Fuoco fu inviata all’indirizzo disattivato. Un episodio che sembra uscito da un film grottesco, ma che è realmente avvenuto.

In sostanza, la Loas ha esercitato senza una scia e senza certificato prevenzione incendi, perché un indirizzo pec non fu comunicato tra due enti. La prima scia sospesa risaliva addirittura al 2015, dopodiché si ripetè fino al 2019 questo schema. Fatto sta che quando la Loas andò in fiamme stava operando senza Scia, un documento senza il quale nessuna attività in Italia può lavorare.

Secondo quanto riferito da Iansiti, i Vigili del Fuoco dicono che la Scia doveva intendersi sospesa e lo avevano comunicato non solo alla pec del Comune errata, ma anche alla stessa impresa apriliana, alla Prefettura e all’allora sindaco di Aprilia, Antonio Terra (il Comune di Aprilia, come noto, non si è costiuito parte civile).

Come ribadito oggi, il Comandante Iansiti ha spiegato che ci sono state una serie di inefficienze amministrative: a giugno 2019, i Vigili del Fuoco dichiarano che la Scia non è regolare, ma la comunicazione non arriverebbe al Comune di Aprilia. Si tratta della famigerata pec mai pervenuta; l’ente rispose che la pec fosse un’altra, mentre i Vigili del Fuoco sostengono che nessuno comunicò loro il cambio di pec. Secondo il Forestale, ci sarebbe un “concorso di colpa”: da una parte i Vigili del Fuoco che non si accertano sulla ricevuta della pec; dall’altra il Comune che non si preoccupa di far pervenire agli enti la nuova pec. Fino all’evento incendiario, l’azienda operava senza una Scia regolare; peraltro la sospensione della Scia non fu mai comunicata dal Comune all’azienda Loas.

Il Comandante Iansiti ha dichiarato che le intercettazioni hanno dato un riscontro relativo. Gli imputati sapevano di lavorare illegittimamente? Secondo il Comandante Iansti, i vertici di Loas credevano di operare correttamente: “I due soci non erano consapevoli. C’era più confusione”. Dopo l’incendio, il Forestale ha dichiarato che il sito non sarebbe stato contaminato. Per quanto riguarda l’impianto anticendio, “la situazione – ha dett Iansiti – non era chiara”.

Il processo – che è stato rinviato al prossimo 16 febbraio quando verranno ascoltati i tecnici Arpa – scaturisce dall’indagine, portata avanti dal Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto procuratore Andrea D’Angeli, che fece emergere una quantità dei rifiuti in surplus presenti all’interno dell’area della Loas in Via della Cooperazione al momento del devastante incendio che ha praticamente carbonizzato due dei tre capannoni dell’azienda. Una tesi che gli imputati avevano respinto già in udienza preliminare, avvalendosi anche dei pareri favorevoli degli Enti preposti a controllare (tra i quali, soprattutto, la Provincia di Latina, il Comune di Aprilia e la Regione Lazio) arrivati anche poco prima che il 9 agosto 2020 scoppiasse uno degli incendi più impattanti degli ultimi anni nella provincia di Latina e non solo.

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Al momento, pesa come un macigno sugli imputati ciò che venne scritto nel 2021 dalla Commissione Ecomafie del Parlamento italiano. Le indagini condotte unitamente all’ausilio dei Carabinieri del Norm di Aprilia, dei Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina e dei Carabinieri NOE di Roma – si leggeva nella relazione approvata il 4 agosto 2021, a un anno dal disastro – hanno consentito di appurare: a) la natura dolosa dell’incendio che si è sviluppato all’interno dell’area, su cui insiste l’impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi gestito dalla LOAS Italia S.r.l.: incendio per cui è stato iscritto autonomo procedimento penale (il n. 2211/21 R.G. notizie di reato mod. 44) nell’ambito del quale è stata formulata richiesta di archiviazione perché le indagini anche di natura tecnica non hanno consentito, allo stato, di individuare l’autore (o gli autori) del gesto criminale; b) una compromissione o comunque un deterioramento significativo e misurabile dell’aria consistito nella accertata presenza di diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in valori superiori a quelli medi individuati dall’OMS (diossine e furani) e a quelli annuali previsti dal d.lgs. n. 155/2010 (gli IPA), anche nelle zone limitrofe all’area interessata dall’incendio appiccato dolosamente da persone rimaste ignote (come riportato nei rapporti di ARPA Lazio – Servizio Qualità dell’aria e monitoraggio degli agenti fisici; c) alcune criticità nella comunicazione e nel raccordo tra enti/autorità competenti in ordine al monitoraggio e/o controllo delle autorizzazioni, delle prescrizioni via via impartite e delle reali condizioni del sito con particolare riferimento allo stoccaggio e alla gestione dei rifiuti, anche al fine dell’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni concesse”.

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