IMPIANTO RIDA AMBIENTE, LA SOCIETÀ DEVE 162MILA EURO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL COMUNE

Contributi di costruzione, querelle tra Comune di Aprilia e Rida Ambiente: il Consiglio di Stato ribalta tutto

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Aprilia, ribaltando la sentenza del Tar risalente a tre anni fa. Secondo l’ente ricorrente, l’impianto di trattamento rifiuti realizzato da un soggetto privato mira a guadagnare e, quindi, deve un pagamento del contributo di costruzione. “Il contributo – spiega Palazzo Spada – non è dovuto nel caso di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici.

L’esenzione dal pagamento necessita che l’opera sia finalizzata ad un utilizzo a tempo indeterminato dell’intera collettività. Nel caso di specie, manca questo connotato, non risultando presente alcuna forma di convenzione o di utilizzazione a favore del territorio. Il collegio ritiene inoltre che l’appellante costituisce un soggetto imprenditoriale che per sua natura persegue uno scopo di lucro. In tal caso, il costo di costruzione assume una particolare giustificazione in ragione proprio della finalità lucrativa. L’opera non rientra quindi nel caso di esenzione del contributo che pertanto è dovuto”.

A ottobre 2022, il collegio del Tar di Latima – estensore del provvedimento, il giudice Roberto Bucchi – aveva accolto invece il ricorso presentato dalla società Rida Ambiente srl, gestore dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Via Valcamonica ad Aprilia, contro il Comune di Aprilia per il cosiddetto contributo di costruzione che comprende una quota di del costo di costruzione dei nuovi edifici, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, previsto dalla Legge Bucalossi.

Il contributo di costruzione era stato chiesto a Rida Ambiente dal Comune di Aprilia nel 2013 quando, tramite una determina del 18 novembre di quell’anno, il Dirigente del servizio “Urbanistica” dell’ente aveva chiesto 162mila euro alla società privata per la realizzazione dell’impianto Tmb. Al che Rida Ambiente aveva sostenuto nel ricorso presentato al tribunale amministrativo che quel contributo non spetta di essere pagato poiché la realizzazione è opera di urbanizzazione secondaria, così come prevede l’articolo 17 del Testo unico sull’Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).

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