Latina, in Commissione Urbanistica del Comune discusso il regolamento degli impianti a biogas sul territorio
Nella seduta di ieri, 7 gennaio, la Commissione Urbanistica del Comune di Latina ha discusso la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 172 del 2 dicembre avente per oggetto: “Approvazione Regolamento impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse finalizzate alla produzione di biometano – energia elettrica – termica”. Tuttavia, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio tiene a precisare che: “Nel corso della commissione, riunitasi il 7 gennaio ultimo scorso, non è stato approvato alcun regolamento (nda: come erroneamente riportato da Latina Tu). Il contenuto della proposta di deliberazione, per altro non ancora formalizzata, è stato condiviso e discusso con i commissari”.
Il regolamento, composto da 36 pagine, dispone tutti gli adempimenti per la realizzazione degli impianti. Per quanto riguarda l’attività libera, “gli interventi che prevedono lo spandimento di digestato sul terreno compreso le analisi e le verifiche del terreno, il Tecnico competente con relazione asseverata dovrà attestare il rispetto del Regolamento Regionale n.1/2015 “Disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue” nel rispetto dei divieti, prescrizioni e norme tecniche di cui all’articolo 2. Inoltre è obbligatorio da parte dell’azienda che intende utilizzare il digestato effettuare la comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento, previa autorizzazione dell’Ufficio Ambiente del Comune di Latina. Per l’eventuale trasporto del digestato al di fuori del perimetro aziendale è richiesta la tenuta della documentazione aziendale prevista dall’ articolo 6 del predetto regolamento Regionale n. 1/2015″.
Nella tabella seguente si riportano gli specifici interventi realizzabili previa comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, in base alle principali fonti di energia:

In riferimento agli interventi soggetti a Pas (procedura abilitativa semplificata), il ricorso è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.
Il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Per la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento occorrerà una nuova PAS.
Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica. Sono soggetti ad Autorizzazione Unica: la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale; gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione.
L’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e può essere chiesta unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas, di produzione di biometano di nuova costruzione, il proponente deve, invece, dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
Progetti sottoposti a VIA: entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23 d.lgs. 152/2006;
– dalla pubblicazione e per 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per la VIA;
– all’esito della consultazione, se necessario, facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990;
– convocazione della conferenza di servizi entro 10 giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione.
Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell’autorizzazione unica è di 120 giorni dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e per un massimo di 90 giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.
Zone idonee e non idonee all’installazione di impiantistica.
- “a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;
- – b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- – c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- – c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- – c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- – c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
