Hotel Grotta di Tiberio, l’ennesimo ricorso al Tar da parte della Chinappi Aldo Erasmo & C per la struttura alberghiera abusiva
Il Tar di Latina – Presidente Ines Simona Immacolata Pisano e estensore Massimiliano Scalise – si è pronunciato su un ricorso presentato dalla Chinappi Aldo Erasmo & C, società proprietaria e gestore dell’hotel Grotta di Tiberio (al momento, però, la struttura è acquisita la patrimonio del Comune di Sperlonga), riferibile al suocero del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani.
Il ricorso, presentato contro lo stesso Comune e nei confronti dei confinanti dell’area dell’hotel, Carmine Tursi e Anna Miele, difesi dagli avvocati Francesco e Giovanni Di Ciollo, chiedeva la declaratorio d’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza della Chinappi, datata 6 agosto 2024, con la quale, a seguito dell’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 5/1992 datata 26 giugno 1992, nonché dei permessi a costruire, del 1° dicembre 2004, e n. 52 del 23 settembre 2005, è stato chiesto di sanare il macroscopico abuso edilizio con una sanzione pecuniaria.
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La Chinappi, infatti, aveva presentato, il 7 agosto 2024, all’area gestione e territorio del Comune di Sperlonga, una istanza ex articolo 38 D.P.R. 380/2001. Tradotto: la società chiede al comune di pagare una risibile somma per ovviare all’ordine di demolizione dell’hotel e, quindi, all’abuso certificato da due sentenze già emesse di Tar e Consiglio di Stato.
La società del suocero del sindaco di Sperlonga ha agito per l’accertamento dell’obbligo del Comune di determinarsi in ordine all’istanza di fiscalizzazione dell’abuso, allegando di avere conservato la materiale disponibilità di fatto della struttura, non essendone mai stata spossessata; e ciò sulla base del presupposto secondo cui la demolizione del complesso non potrebbe avvenire senza pregiudicare la parte legittimamente edificata nel 1963, in un periodo in cui non era richiesta la concessione edilizia e i vincoli paesaggistici e ambientali sulla zona non erano ancora stati imposti.
Contro la società, si sono costituiti in resistenza al ricorso Tursi e Miele, nelle vesti di controinteressati, informando il Tar che il Comune, successivamente alla proposizione del gravame, ha comunicato l’avvio del procedimento teso a valutare l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001; la società ricorrente ha presentato osservazioni.
Ora, il Tar si è espresso giudicando il ricorso della Chinappi infondato, spiegando che “al momento di proposizione dell’istanza della ricorrente, il compendio abusivo era già divenuto di proprietà del Comune di Sperlonga, posto il verificarsi di diritto dell’effetto acquisitivo in favore del Comune al decorso del novantesimo giorno dall’adozione del provvedimento del 9 maggio 2022; ne consegue che la ricorrente risultava al tempo dell’istanza e risulta ancora ad oggi priva della legittimazione sostanziale a chiedere la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 del d.P.R. 380/2001, avendo essa già ormai irretrattabilmente perso la proprietà delle opere abusive”.
Inoltre, “la fiscalizzazione di un abuso edilizio ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001, una volta che ha avuto luogo l’acquisizione gratuita dell’immobile, non risulta più possibile, poiché l’acquisizione gratuita costituisce la conseguenza sotto il profilo sanzionatorio del mancato rispetto dell’ordine di demolizione, ciò che rende l’abuso non più fiscalizzabile”.
Il Tar sottolinea che “le opere abusive sono all’attualità di proprietà del Comune, che ha davanti a sé, quali uniche opzioni operative, soltanto la demolizione del complesso ovvero, in via eccezionale, la sua conservazione al patrimonio comunale per ragioni di interesse pubblico, da dimostrarsi con motivazione aggravata”.
Ecco perché il Tar ha dato ragione ai confinanti Tursi e Miele, condannando la Chinappi al pagamento delle spese legali ammontanti a 3mila euro.
