Una gara dal valore di oltre 19 milioni di euro. Dopo un parere di precontenzioso che aveva portato il comune a modificare il bando, il 22 ottobre l’Anac, attraverso un articolato provvedimento, ha inviato il comune “all’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis” raccomandando “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”. Un procedimento in autotutela onde evitare conseguenze sull’iter finale.
“Alcune violazioni contestate possono apparire errori gravi, come per esempio, quello della nomina del Responsabile Unico del Procedimento che chiama in causa anche il ruolo della stazione appaltante. Infatti, sottolinea l’Anac “Dalla consultazione dell’elenco delle s.a. qualificate, è emerso che il comune di S. è qualificato SF2, e cioè per affidamenti di servizi o forniture fino a € 5 milioni, sia per la fase di gara che di esecuzione. Pertanto, detto comune non può svolgere nessuna delle fasi relative all’affidamento in oggetto, che ha importo complessivo di € 17.820.000,00, per la quale è dunque richiesta una qualificazione SF1. L’Autorità, in diverse occasioni (Delibera 195/2024, ma anche Delibera 465/2024), ha precisato che in caso di gara su delega l’intera fase di affidamento – fino all’aggiudicazione compresa, quindi – deve essere svolta dall’ente delegato, che ne deve assumere formalmente e sostanzialmente la responsabilità. Coerentemente, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 36/2023, la CUC deve nominare un proprio RUP”, oppure l’aspetto, ritenuto una grave violazione, limitativo della concorrenza. Scrive sempre l’Anac “è’ dunque evidente che la richiesta di un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dall’ordinamento e, soprattutto, la previsione di un orizzonte temporale decisamente inferiore a quello previsto dall’ordinamento limita il potenziale novero degli o.e. in possesso dei requisiti di partecipazione”.
Spetta adesso al Comune decidere cosa fare, l’anac infatti ha assegnato “un termine di 20 giorni dalla ricezione del presente parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.
Non è il primo bando che contiene errori. Potremmo citare a memoria quello sul salvataggio sul lungomare dove era stato computato male il costo del personale; quello sui chioschi, modificato e prorogato alla prima scadenza e che, non il bando ma il maxi vincitore ha portato l’ente di fronte al tar e si aspetta le decisione nel merito ai primi di dicembre. Perplessità sollevate anche su bandi di altri settori. L’elenco sarebbe lungo. Rilievi, peraltro, che il Partito Democratico ha sollevato per tempo.
Che dire? A volte il silenzio è d’oro. Intanto si ritiri in autotutela questo bando a garanzia dell’amministrazione recependo le osservazioni dell’Anac.
Sottolineare che siamo preoccupati è poco per come si sta andando avanti, ancor più che questa sera arriverà in consiglio comunale il project financing relativo alla pubblica illuminazione. Anche in questo caso il consiglio si troverà di fronte ad atti che presentano diverse lacune: forse è il caso di rinviare anche questo argomento, qualche riflessione in più può essere a volte di utilità”.
Così, in una nota, il Partito Democratico di Sabaudia.
