Concorso vigili urbani a Formia, commissione esaminatrice illegittima: il Tar del Lazio, sezione Latina, sospende gli atti e la graduatoria finale
Il concorso serviva alla formazione della graduatoria per assumere istruttori di vigilanza della Polizia Locale, così come deciso da una delibera della Giunta municipale risalente al 5 settembre 2019 (un atto che modificava il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale). La graduatoria (pubblicata il 23 luglio 2020) avrebbe durata di 56 mesi tesa all’assunzione a tempo determinato di vigili urbani all’interno del Comando di Polizia Locale, con il profilo di Istruttore di vigilanza di tipo C.
La delibera di Giunta e la determina seguente del settore “Economico-Finanziario Personale” stabilì che il concorso avvenisse per esami e non per titoli (al fine di essere più spedito), tramite un colloquio orale e, solo in caso di necessità (elevato numero di partecipanti), una prova selettiva. Costo totale per il bilancio 2019 dell’Ente: 22mila e 400 euro.
Succede però che uno dei candidati risultati non idonei per diventare Istruttore di vigilanza presenta ricorso al Tar adducendo motivi di imparzialità, legalità, violazione dei principi della par condicio dei concorrenti sul lato del regolamento comunale e per quanto riguarda la materia specifica dei concorsi di assunzione del personale.
Seco i giudici amministrativi, il ricorso è sorretto da elementi di fondatezza giuridica soprattutto per quanto riguarda la Commissione esaminatrice composta dal Dirigente della Polizia Locale del Comune di Formia Rosanna Picano, dal Comandate della Polizia Locale di Cisterna Raoul De Michelis e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Formia Daniele Rossi. Tuttavia, secondo il ricorso e il Tar che gli dà ragione, mancherebbe, così come stabilito da legge regionale e dallo stesso regolamento di polizia locale del Comune formiano, la figura di un esperto nominato da Regione Lazio.
Così, il Tribunale amministrativo ha sospeso l’efficacia degli atti del concorso in ragione del pregiudizio derivante da una graduatoria concorsuale stabilita da una commissione esaminatrice illegittimamente costituita, o comunque mancante di un tassello.
Per ora, quindi, la graduatoria e i rapporti di lavoro in essere con i vincitori del concorso sono sospesi.