FORMIA, CASTELLO DI GIANOLA: IL PROPRIETARIO CHIEDE I DANNI AL PARCO RIVIERA D’ULISSE

Una veduta dell'area del Castello di Gianola
Una veduta dell'area del Castello di Gianola

L’annosa battaglia per il Castello di Gianola vede contrapposti al Tar l’avvocato proprietario, Gennaro Orefice, e il Parco Riviera di Ulisse

Dovrà essere un consulente tecnico – l’architetto Angelo Giuliani – a valutare se i provvedimenti di natura ambientale del Parco Riviera di Ulisse nei confronti del Castello di Gianola, di proprietà dell’avvocato Gennario Orefice, siano stati un danno o meno. È così che ha deciso il Tar su ricorso presentato dallo stesso avvocato contro il Parco Riviera di Ulisse.

Nel 2018, l’avvocato Orefice aveva presentato ai giudici del Consiglio di Stato un ricorso contro l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dopo aver perduto dinanzi al Tar del Lazio. L’argomento del contendere, come noto, erano le ordinanze di sospensione lavori e  demolizione riguardo agli interventi considerati abusivi all’interno dell’area considerata, per decreto del Mibact, un “complesso immobiliare di villa e giardini di non comune bellezza e di particolare interesse storico, artistico, archeologico ed architettonico e assoggettato al vincolo monumentale” e soggetta “al vincolo ambientale” poiché “ricompresa nella perimetrazione del Parco Regionale “Riviera di Ulisse”.

Nel 2018, arrivò il Tar a dare ragione all’Ente Parco respingendo i ricorsi presentati dall’avvocato Orefice contro le ordinanze di sospensione lavori e demolizione delle cosiddette opere abusive. Un Ko tecnico non solo per il proprietario del Castello di Gianola ma anche per i due enti – Ministero e Soprintendenza – che quei lavori, oggetti del contenzioso, avevano di fatto avvalorato e concesso. A marzo 2020, però, la sentenza del Consiglio di Stato ribaltò la questione, sostenendo che “gli interventi in questione – quelli dell’avvocato Orefice – erano stati assentiti attraverso il rilascio di ben cinque atti autorizzativi“. Inoltre “il compendio immobiliare oggetto di causa risulta assoggettato ad una serie di misure di tutela, e ciò non rappresenta una situazione eccezionale, essendo frequente che determinati beni possano formare oggetto di distinte forme di tutela anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela artistico culturale è perfettamente compatibile con quella ecologica o paesaggistica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici“. Ecco quindi che “contrariamente agli assunti del T.A.R.“, che avevano dato ragione all’Ente Riviera di Ulisse (viceversa, torto all’avvocato Orefice), “deve intendersi il contegno costantemente tenuto dall’appellante, che sin dal 2006 si è premurato di chiedere a più riprese all’Ente parco il prescritto nulla osta preventivo per interventi edilizi sull’immobile“.

Ora, l’avvocato Orefice chiede i danni al Parco e il Tar ha stabilito che sarà il perito a stabilire la validità o meno della richiesta. Una perizia in contraddittorio, dal momento che il Parco potrà nominare un suo consulente. Deduzioni e contro-deduzioni dovranno essere depositate a metà maggio, mentre l’udienza di merito è stata fissata il 23 settembre.

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