La Corte di Appello di Roma, esaminando i fatti relativi ai provvedimenti adottati da parte della Federlazio nei confronti di Saverio Motolese, allora direttore della sede di Latina, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa.
Tale decisione fu causata dal “costante e persistente atteggiamento del lavoratore connotato dal perseguimento non degli scopi istituzionali dell’Associazione complessivamente considerata, ma da una volontà di far prevalere l’ottica provinciale, creando spaccature e divisioni all’interno dell’Associazione”.
Federlazio, aveva contestato anche il fatto che a seguito dell’avvenuto licenziamento di Motolese, numerose imprese associate si erano dimesse per aderire in una nuova compagine, seguendo lo stesso Motolese e l’allora Presidente di Federlazio di Latina, Giampaolo Olivetti, provocando così all’associazione un danno per la perdita delle quote associative riferite alle aziende dimesse.
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Ora, una nota di Federlazio ricorda quella vicenda. “Tutto ciò è sfociato nella creazione, nell’immediato, da parte dello stesso Motolese di una Associazione composta da imprenditori che, in funzione di una cattiva informazione sui fatti, si dimisero da Federlazio per aderire alla nuova procurando pesanti danni economici e di immagine”.
Nella sentenza si sottolinea che: “Il comportamento posto in essere da Saverio Motolese, dunque, rappresenta proprio la negazione del nucleo essenziale del compiti richiestogli nella sua qualità di dirigente di Federlazio prima e di direttore della Sede di Latina poi, ossia quello di collaborare in primo luogo all’attuazione degli obiettivi e degli interessi complessivi dell’intera Associazione, così armonizzando con questi ultimi l’attività e gli interessi della sede territoriale, all’evidenza cedevoli rispetto ai primi.
Detto comportamento, dunque, è certamente idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa, non vedendosi in che modo possa proficuamente proseguire il rapporto di lavoro, anche solo per il periodo del preavviso, con un dirigente che contesti pubblicamente l’autorità datoriale e che persegua l’interesse particolare della sede alla quale è addetto, se non addirittura il proprio prestigio personale, a discapito dell’interesse generale dell’intera Associazione dalla quale dipende. Le considerazioni che precedono, dunque, sono sufficienti a ritenere la legittimità del licenziamento senza preavviso, restando così superfluo l’esame degli ulteriori addebiti e quindi dei motivi di appello diretti ad affermarne, in dissenso dalla sentenza appellata, esistenza e gravità”.
La Corte, nel ribadire che il licenziamento di Saverio Motolese è per giusta causa, stabilisce inoltre che: “deve negarsi il diritto del lavoratore sia all’indennità sostitutiva del preavviso e sia all’indennità supplementare (il recesso per giusta causa è all’evidenza anche giustificato), con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato l’impugnante al pagamento di detti emolumenti”.
Pertanto, alla luce della sentenza, alla Federlazio dovranno essere restituite le somme corrisposte come indennità sostitutiva di preavviso e supplementare di recesso, nonché le spese legali.