L’attivista 5Stelle Andrea Ragusa, ex candidato sindaco ad Aprilia, vuole vederci chiaro sulla situazione della Eco Imballaggi. Presentato un esposto rivolto alla Procura di Latina, alla Corte dei Conti, Arpa Lazio, Prefettura e al Commissario della città
Un corposo esposto per verificare la situazione della Eco Imballaggi, l’azienda, in fallimento, situata in via delle Scienze, ad Aprilia, che ha accumulato, in maniera smisurata e spropositata, all’interno del suo cortile, rifiuti di ogni genere.
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“Con Autorizzazione Unica Ambientale, del 19/10/2016, – scrive Ragusa nell’esposto – la ditta Gruppo Eco Imballaggi S.r.l. era stata autorizzata dalla Provincia di Latina, all’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi. Lo stesso Ente provinciale, il 15/5/2019, neanche 3 anni dopo, con nota prot. n. 19883 del 15/05/2019, trasmetteva alla Società l’atto n. 19887/2019 diffidandola dal continuare a condurre l’attività in difformità alle norme tecniche vigenti dopo che il sito era stato già preventivamente sequestrato dalla Polizia Locale di Aprilia a seguito di un controllo presso l’impianto, sia in ragione della quantità di rifiuti stoccati rispetto alle dimensioni del piazzale, sia relativamente alle modalità di stoccaggio. Il citato atto di diffida prevedeva anche che la Società presentasse alla Provincia, la Perizia Tecnica giurata accompagnata da un rilievo fotografico di tutta l’area dell’insediamento, attestante la rimozione dei rifiuti dai piazzali esterni, compresa l’area non pavimentata, nonché il ripristino delle quantità, così come riportato nell’allegato G prot. n. 51499 del 11/10/2016 dell’AUA e il trasferimento dei rifiuti presso altri impianti autorizzati.
Il 30 luglio 2019, l’allora Sindaco del Comune di Aprilia, Antonio Terra, emise l’Ordinanza contingibile e urgente n. 224, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, con la quale, ritenuto che “stante le tipologie e quantità dei rifiuti presenti, a tutela delle matrici ambientali, degli insediamenti circostanti e della pubblica incolumità, sia necessario avviare tutte le azioni volte a prevenire fenomeni di inquinamento e di incendio nonché a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi”, intimava all’Amministratore unico della Società Gruppo Eco Imballaggi S.r.l. di provvedere entro 15 giorni: alla predisposizione del Piano di Emergenza interna ai sensi dell’art. 26-bis comma 1 del D.L. n. 113/2018 “Decreto sicurezza” introdotto dalla Legge di conversione n. 132/2018; a trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza esterna ai sensi dell’art. 26-bis commi 4 e 5 del succitato Decreto; all’adozione di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; all’individuazione di tutte quelle azioni necessarie a prevenire eventuali incendi nonché l’inquinamento delle matrici ambientali a garanzia del sito, del contesto circostante e della pubblica incolumità; all’adozione delle azioni individuate e meglio descritte al punto 4, previa richiesta e conseguente ottenimento di dissequestro dell’area alla competente A.G.; a comunicare le date di inizio e avvenuta esecuzione di quanto ordinato ai punti precedenti ad ARPA Lazio e al Comune di Aprilia (Comando di Polizia Locale e Servizio Ambiente ed Ecologia).
Secondo la ricostruzione di Ragusa, in data 10/4/2020, il Dirigente dell’8° Settore del Comune di Aprilia, arch. Marco Paccosi, con la Determinazione n. 26, aveva confermato la situazione di grave incuria e degrado del sito, nonché un elevato rischio di incendio dovuti alla presenza di una considerevole quantità di rifiuti ed aveva preso atto che il destinatario dell’Ordinanza sindacale non solo non aveva provveduto ad effettuare quanto richiestogli nei tempi previsti ma aveva anche chiesto una proroga temporale, non inferiore a 90 giorni, per assolvere a quanto richiesto, proroga ritenuta non accoglibile dal menzionato dirigente perché ritenuta incompatibile con lo stato di criticità del sito.
Il Comune di Aprilia, preso atto dell’inottemperanza all’Ordinanza sindacale succitata, avendo l’Autorità giudiziaria già autorizzato l’accesso all’area per provvedere, nei modi e nei termini prescritti dalla legge, alle attività di quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti ed avendo chiesto ed ottenuto dalla Provincia di poter utilizzare la somma della polizza fidejussoria, nel frattempo escussa dal citato Ente con sede a Latina, per l’esecuzione delle attività di “Caratterizzazione, classificazione e quantificazione” dei rifiuti presenti presso il sito della Società, ubicato nel Comune di Aprilia in Via delle Scienze n. 1, attività queste ritenute propedeutiche ai fini della quantificazione delle somme per la successiva fase di avvio a recupero/smaltimento degli stessi, aveva assegnato l’attività alla ditta vincitrice dell’offerta, la Cogea S.r.l., per l’effettuazione della citata attività.
Dopo l’effettuazione della caratterizzazione e della classificazione dei rifiuti, l’allora sindaco Terra, con l’ordinanza n. 207 del 28 agosto 2020, intimava oltre che alla Ditta e al legale rappresentante di questa, anche al comproprietario dell’area dove sorge la Ditta, Gian Silvio Lanfri, di provvedere: ad avviare le attività di messa in sicurezza degli immobili oggetto del presente provvedimento, nonché le necessarie indagini preliminari sulle matrici suolo (superficiale – profondo) ed acque sotterranee tese a verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ; ad interdire lo scarico delle acque reflue dall’impianto di depurazione esistente, autorizzato con provvedimento prot. n. 52938 del 19 ottobre 2016 della Provincia di Latina, procedendo alla raccolta ed allo smaltimento dei reflui secondo normativa vigente; alla rimozione ed avvio alle operazioni di recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti presenti all’interno del sito oggetto del presente provvedimento, mediante Ditta autorizzata; a garantire le dovute condizioni di sicurezza del sito con particolare riferimento al rischio di incendio e ad impedire la propagazione dell’eventuale contaminazione all’esterno.
Lanfri ricorreva avverso l’Ordinanza sindacale ed il TAR di Latina accogliendo il ricorso, annullava, con la Sentenza n. 216/2023 Reg. Prov. Coll. e n. 646/2020 Reg. Circ. pubblicata il 30/3/2023, gli atti emessi nei confronti del comproprietario dell’area”.
Ragusa chiede alle autorità coinvolte se nell’area dove sorge la Gruppo Eco Imballaggi S.r.l. permangano le criticità rappresentate, in più documenti, sia dal Comune di Aprilia che dalla Provincia di Latina ed, in caso affermativo; se siano state correttamente attuate tutte le azioni previste al fine di scongiurare sia danni da possibile inquinamento dell’ambiente, sia danni alle persone in caso di incendio del sito e conseguente diffusione nell’aria di possibili sostanze dannose alla salute; se sia stato elaborato il Piano di Emergenza esterna ai sensi dell’art. 26-bis, commi 4 e 5 del D.L. n. 113/2018 “Decreto sicurezza” introdotto dalla Legge di conversione n. 132/2018.
Inoltre se, a seguito della condanna del Comune di Aprilia al pagamento delle spese di giudizio, degli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, così come disposto dal TAR di Latina con la Sentenza n. 216/2023 Reg. Prov. Coll. e n. 646/2020 Reg. Circ. pubblicata il 30/3/2023, si possa essere configurato un danno erariale per le casse comunali, ed in caso affermativo, di individuarne gli eventuali responsabili, anche alla luce delle motivazioni che hanno portato alla condanna dell’Amministrazione cittadina (illegittimità dell’ingiunzione tramite ordinanza sindacale contingibile e urgente, e sollecito ad adempiere, non preceduti da invio della comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7, L. 241/1990 e 192, d.lgs. 152/2006.
Si legge nella sentenza che il Collegio “ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui è illegittima l’ordinanza sindacale ex 192, d.lgs. n. 152 cit. cit., con cui si ingiungono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa e delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti” ed anche “non è configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato”).