DEGRADO E INQUINAMENTO ACUSTICO A MOLA, I RESIDENTI VINCONO CONTRO IL COMUNE DI FORMIA

Torre di Mola

Il Comitato Torre di Mola e l’associazione “Io Amo Formia” sulla sentenza ottenuta contro il comune di Formia al TAR

“È veramente singolare che il Comune di Formia, malgrado ripetute richieste, non abbia mai voluto ricevere il Comitato Torre di Mola e l’Associazione “Ioamoformia”. Eppure il centro storico di Mola, divenuto luogo di movida e ristorazione presenta problemi di vera e propria invivibilità. Rumori ad ogni ora del giorno e della notte, veri happening notturni condotti in strada, abbandono di rifiuti, fumi non controllati, macchine che attraversano il centro storico a velocità sostenuta, in strade che non hanno marciapiedi.

È già paradossale che i cittadini e i comitati hanno dovuto ricorrere al TAR (3 dicembre 2024) per il disimpegno e le omissioni del Comune, ma ancor più assurdo che lo stesso comune resista in giudizio, perde la causa e viene condannato alle spese che però sono sempre pagate con denaro pubblico degli stessi cittadini.

In data 18 giugno 2025, il TAR di Latina si è pronunciato sul ricorso presentato dai cittadini e dai comitati dei residenti del centro storico, condannando il Comune per inadempienza a precisi obblighi in tema di regolamentazione degli orari degli esercizi e delle attività commerciali, della musica e della viabilità.

Il Comune di Formia si era costituito in giudizio, contro i cittadini residenti, sostenendo che gli stessi non avevano interesse e quindi legittimità in quanto residenti in altre zone della città. Tale contestazione è caduta in quanto tutti i firmatari del ricorso, assistiti brillantemente dall’Avvocato Concetta Salzano di Minturno Scauri, hanno dimostrato di essere residenti nella via abate Tosti. Si riporta integralmente la sentenza:

Così accertata la legittimazione a ricorrere sia del comitato “Torre d Mola” che dell’associazione “IoAmoFormia”, il ricorso è fondato nel merito. Le ricorrenti associazioni hanno documentato in atti, anche con documentazione fotografica, la grave situazione in cui versa il quartiere di Mola nelle ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi, con considerevoli disagi in termini di inquinamento acustico e ambientale che ne deriva.

Come rappresentato in fatto, con diffida inoltrata al Comune di Formia in data 19 luglio 2024, è stata richiesta l’adozione, da parte del Comune, delle necessarie determinazioni volte alla cessazione immediata delle immissioni di rumore ovvero alla limitazione delle stesse nelle soglie di tollerabilità, nonché l’adozione di regolamenti disciplinanti orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, limiti di emissioni ed immissioni acustiche con indicazione di relative fasce orarie, misure preventive finalizzate a limitare nelle aree interessate dalla cd. “movida” la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, ed ancora, la predisposizione di un servizio di vigilanza per l’espletamento di attività di controllo, con impiego di agenti che si adoperino, all’orario di chiusura degli esercizi commerciali, anche a far disperdere e allontanare dalla strada comunale persone che vi stazionano arrecando disturbo, prevedendo congrue sanzioni in caso di violazione dei divieti assunti.

Avuto riguardo al quadro normativo sopra indicato (in particolare, gli artt. 7, 9, 10 N. 00764/2024 REG.RIC. e 14 della l. n. 447/1995 e gli artt. 76 e 78 della legge regionale n. 22/2019), il comportamento omissivo posto in essere dal Comune, concretizzatosi nel non aver adottato, a fronte della richiesta degli odierni ricorrenti, le dovute cautele ed i necessari provvedimenti finalizzati a far cessare immediatamente le immissioni intollerabili e le ulteriori situazioni pregiudizievoli lamentate, si palesa illegittimo. Il Comune di Formia, a fronte di un’istanza in cui le ricorrenti associazioni hanno rappresentato possibili gravi fenomeni di inquinamento acustico e ambientale a danno dei residenti del quartiere, avrebbe dovuto, ai sensi del preciso disposto normativo sopra delineato, avviare un’attività istruttoria, volta ad appurare la fondatezza delle doglianze, anche attraverso sopralluoghi ed indagini sui livelli di rumorosità per il tramite degli organismi competenti, e quindi porre in essere tutte le misure regolamentari ed eventualmente sanzionatorie rientranti nella propria potestà decisoria atte a garantire la cessazione delle immissioni acustiche e i fenomeni di inquinamento ambientale ovvero la loro limitazione entro la soglia della tollerabilità.

Per quanto rappresentato, il ricorso deve essere accolto con l’obbligo per il Comune di Formia di dare documentato avvio all’attività procedimentale richiesta con diffida del 19 luglio 2024, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, con l’avviso che in mancanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta all’uopo incaricato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Così, in una nota, il Comitato “Torre di Mola” e l’Associazione “Ioamoformia”.

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