Vice-presidente della Polisportiva Gaeta 1931 raggiunto da Daspo per condotta violenta. La Cassazione respinge il ricorso
Ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che ha aveva applicato il Daspo, lo scorso novembre, al vice presidente della Polisportiva Gaeta, il 49enne, Diego Buonomo. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione alla quale l’uomo si era rivolto contro l”ordinanza del Gip di Latina.
L’uomo, durante una partita della sua squadra, a pochi minuti dal fischio di inizio, si era diretto verso la zona dedicata ai tifosi ospiti iniziando a provocare ed istigare i presenti. La condotta ha provocato l’immediata reazione dei tifosi avversari che hanno tentato di scavalcare le recinzioni divisorie, tentativo sventato solo per il rapido intervento del personale della Polizia di Stato impiegato nel servizio di ordine pubblico.
La pericolosità dell’atteggiamento mostrato, unita ai precedenti specifici in capo all’uomo, che già in passato era stato destinatario di un D.A.Spo, hanno consentito al Questore l’adozione dell’ulteriore provvedimento di divieto, questa volta della durata di 5 anni, un provvedimento che il Questore ha adottato con particolare urgenza, in ragione anche della carica rivestita dall’uomo e che lo avrebbe portato sui campi di calcio nelle settimane immediatamente successive ai fatti con potenziale pericolo per la sicurezza.
Il Daspo del Questore di di Latina si basa sulle informative del Commissariato di Polizia di Gaeta, e sulle
condotte provocatorie, minacciose ed offensive nei confronti dei tifosi del Fondi, poste in essere da Buonomo, al ventesimo minuto del primo tempo, alla fine dell’incontro, nonché alcuni minuti dopo la fine della gara.
I fatti sono stati ricostruiti “dettagliatamente ricostruito” dalla Polizia, anche con riferimento alla reiterazione delle condotte nonostante il ripetuto intervento degli operanti, per evitare invasioni di campo e contatti tra tifoserie, ed ha ritenuto che i video prodotti dalla difesa non consentissero di ritenere inveritiero quanto rappresentato nelle informative.
Il provvedimento del G.i.p. resiste alle censure difensive, volte a prospettare
una ricostruzione opposta a quella degli operanti, avendo il BUONOMO – secondo
la difesa ricorrente – operato esclusivamente in termini commendevoli, ovvero al
fine di spegnere i fumogeni lanciati dalla tifoseria ospite.
Buonomo, infatti, è stato colto ripetutamente a “gesticolare provocatoriamente e minacciosamente avvicinandosi ai tifosi avversari, creando un concreto pericolo di invasioni di campo o comunque di reazioni inconsulte, tanto da indurre i responsabili delle Forze dell’ordine a rafforzare il servizio di vigilanza”.
“L’ipotesi di una complessa macchinazione calunniosa, ordita da una pluralità di operanti ai danni del Buonomo – motiva la Cassazione respingendo il ricorso della difesa – appare all’evidenza insostenibile, non avendo tra l’altro la difesa ricorrente offerto elementi in grado di spiegare una così plateale distanza tra quanto asseritamente avvenuto e quanto rappresentato nelle informative. Anche la valutazione dei filmati, operata dal G.i.p., si sottrae a censure deducibili in sede di legittimità, specie considerando che, stando alla stessa difesa ricorrente, si tratterebbe di immagini relative all’inizio e alla fine della gara, e dunque certamente ininfluenti per la confutazione di quanto ricostruito dagli operanti e dal G.i.p. sugli episodi verificatisi alla metà del primo tempo e alcuni minuti dopo la fine della gara, dopo il rientro delle squadre negli spogliatoi”.