DAL MINISTERO ARRIVA IL DECRETO AD AZIENDAM PER ACQUALATINA SPA

Latina, la sede di Acqualatina

Il decreto firmato dal Ministro dell’Economia del Governo Draghi e arrivato nel silenzio più totale. Un provvedimento firmato ad aprile 2022 e pubblicato il mese dopo

Con il decreto ministeriale a firma Ministro Daniele Franco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2022, il Ministero dell’Economia e Finanze ha autorizzato formalmente il gestore idrico dell’ATO4, Acqualatina S.p.a. a riscuotere coattivamente a mezzo ruolo i crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

Si tratta dell’epilogo di una lunga vicenda che ha visto contrapposti per anni il gestore idrico agli utenti organizzati, in ispecie nel Comitato Difesa Acqua Pubblica di Aprilia. Oltre un decennio fa, Acqualatina pretendeva di ottenere il pagamento della tariffa idrica con la procedura prevista dalle disposizioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, aggiornato nel tempo fino al 2011).

In buona sostanza il Gestore procedeva all’iscrizione a ruolo e trasmetteva lo stesso all’allora esattore Equitalia (cessato nel 2016, per trasferire le proprie funzioni all’ente di nuova costituzione AER-Agenzia Entrate Riscossione-), per procedere alla esazione coattiva mediante emissione di cartella esattoriale.

La procedura fu subito impugnata dagli utenti organizzati, i quali contestarono l’ammissibilità della procedura perché contraria ai principi generali in materia, che impongono per la emissione della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, dove la tariffa, come nel caso, costituisca una entrata di diritto privato, la previa formazione di un titolo esecutivo su cui fondare la pretesa, consistente o in un decreto ingiuntivo non opposto ovvero divenuto esecutivo a seguito dell’eventuale rigetto, con sentenza, della opposizione.

I giudici del Tribunale e del Giudice di Pace accolsero centinaia di opposizioni risolvendo in un vero “bagno di sangue” l’improvvida iniziativa del gestore. Ma Acqualatina, non paga di ciò, insistette nella infondata pretesa ricorrendo, contro un campione di circa dodici sentenze, alla Corte di Cassazione, nella erronea convinzione vi fosse nei giudicati di merito un vizio di nullità come tale denunciabile alla suprema magistratura. Anche la Cassazione stigmatizzò senza esitazione alcuna tale ulteriore iniziativa esponendo il gestore a notevoli spese di giudizio aggiuntive. Più in particolare la Cassazione fissò il principio per il quale, per iscrivere a ruolo la tariffa del servizio idrico integrato, costituente un’entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva. E non solo, perché per implicito decretò che per realizzare l’intento la società partecipata avrebbe dovuto essere inclusa nell’apposito elenco ministeriale degli enti e/o società abilitate all’incasso coattivo. Dunque, Acqualatina, suo malgrado, dovette rassegnarsi ad instaurare gli ordinari giudizi di cognizione dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria. Anche in tale evenienza gli esiti sono stati di alterno segno e davvero complessivamente non fortunati per il gestore.

Ora, a distanza di anni, il gestore ha provveduto a munirsi dello strumento suggerito più volte dalla giurisprudenza, tanto è che nel decreto MEF ad aziendam, pubblicato a maggio scorso, si fa preciso riferimento, per giustificare l’autorizzazione alla riscossione coattiva, proprio a due delle ordinanze della Sezione III della Corte di Cassazione che all’epoca sancirono tale principio nelle controversie che la vedevano opposta agli utenti (la n. 14628 del 4 luglio 2011 e la n. 17628 del 29 agosto 2021).

Pertanto, ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Acqualatina S.p.a., in ragione dell’attività svolta, relativa alla erogazione del servizio idrico integrato e ritenuta la ricorrenza dei presupposti come richiamati dalle dette pronunce della Corte di Cassazione, il gestore potrà percorrere l’iter corretto per tentare di recuperare, mediante l’intervento dell’Agenzia Entrate Riscossione, che provvederà a emettere le relative cartelle o addebiti, ma solo nel rispetto di una condizione fondamentale ed essenziale, consistente nel possesso di un titolo (decreto ingiuntivo non opposto o sentenza) avente efficacia esecutiva.

Alla fine di questa storia, una domanda è più che motivata: perché mai il gestore dell’ATO4 ha dovuto impiegare anni per comprendere un concetto così elementare, avventurandosi in sconsiderate controversie in tutto e per tutto infondate e accollandosi oneri economici rilevantissimi e incidenti sull’equilibrio di bilancio, invece di ricorrere agli strumenti che le norme da sempre gli offrivano? Veramente non si riesce a comprendere il senso di tale insensata “battaglia” legale, durata anni e anni e che tuttora è in corso, che ha comportato un esborso finanziario colossale

Forse è perché, alla fine dei conti, vi erano i meccanismi giuridico-economici affinché tali esborsi venissero poi addebitati in capo agli utenti?

Articolo precedente

CIMITERO DI BORGO MONTELLO: TORNA LA DITTA REVOCATA 3 ANNI FA PER UN’INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Articolo successivo

ARRIVA “THE JAZZ TRAVELLERS” A FONDI

Ultime da Cronaca