Trasporto scolastico con gli scuolabus: mancano poco di più due settimane alla ripresa dell’attività didattica, ecco le linee guida del Ministero
All’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 7 agosto 20020 si possono trovare le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”. Il documento definisce le misure di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale.
Di seguito le misure specifiche per il trasporto scolastico
- Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno.
- Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.
- Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso.
- Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
- Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni.
- Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Deroghe al distanziamento di un metro nei seguenti casi:
- in caso sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia;
- consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti;
- nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
Il Comune può determinare sulla base delle necessità una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.