CORI, LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI TECNICI: IL FARO DE “L’ALTRA CITTÀ”. LETTERA AD ANAC E CORTE DEI CONTI

Cori: i consiglieri di opposizione de “L’Altra Città” vogliono vederci chiaro sulle modalità di liquidazione degli incentivi ai tecnici del Comune. In particolare i consiglieri comunali citano il caso dell’ingegnere comunale Luca Cerbara

A mettere ai raggi x le liquidazione per le funzioni tecniche del Comune di Cori, sono i consiglieri di minoranza Angelo Sorchecchi, Germana Silvi, Quintilio Carpineti e Francesco Ducci che inviano una lettera-esposto a Sindaco di Cori Mauro De Lillis, Segretario Generale del Comune, consiglieri di maggioranza, Prefetto e, infine, agli organi di vigilanza: Anac e Procura regionale della Corte dei Conti.

Secondo i quattro consiglieri ci sarebbero “alcune problematiche emerse nell’applicazione delle modalità di liquidazione” che “pur ritenendo in linea con quanto previsto nel D.Lgs 50/16 il Regolamento sulla liquidazione incentivanti per le funzioni tecniche di cui alla delibera di G.M. n.128 del 27.07.2018), evidenziamo come sia il caso di fare attenzione alle spettanze richieste dal RUP dell’attuale Responsabile dell’Area 4 – Area Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia del Territorio, ing. Luca Cerbara e riscosse continuativamente negli anni 2018, 2019 e 2020 quando all’art.113 del Codice degli appalti (D. Lgs. n.50/2016) al comma 3 si recita espressamente”.

“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni – continua l’esposto – non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. È da riconsiderare cosa sia accaduto negli anni precedenti e se l’ammontare degli incentivi sia stato effettivamente superiore all’importo massimo previsto”.

I consiglieri de L’Altra Città chiedono sia fatta una immediata verifica e un riconteggio aggiornato e “se tutto si sia svolto nella massima legalità e non ci sia stato nocumento alcuno alle Casse Comunali a seguito di una condotta eventualmente poco attenta a quanto previsto dalle leggi vigenti”.

“È inoltre da rilevare – proseguono – che le ripetute liquidazioni si siano espletate nella forma e nel regime “dell’autoliquidazione” essendo svolte e presentate direttamente dall’interessato (da RUP Responsabile del Servizio e non, da Dirigente di Area non previsto in un Comune di simili dimensioni) senza controllo alcuno di carattere sovraordinato o di pari grado non avendo quindi, noi tutti, nessuna garanzia sul mancato superamento della limitazione fissata per legge.
Tale comportamento infatti, cozza con le più elementari norme in materia di conflitto d’interesse stando a quanto previsto all’ad. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″: Obbligo di astensione – Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale”.

Concludono i consiglieri, rivolgendosi in particolare al responsabile all’anticorruzione ed alla trasparenza (ndr. il segretario generale del Comune), di valutare “se questo comportamento è in contrasto infine con la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” in cui all’ad 6bis (Conflitto di interessi) in cui si recita: il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
L’obbligo di astensione di cui alla norma predetta, su cui si è formata una vera e propria prassi dell’ANAC, ha condotto l’Autorità Anticorruzione a ritenere necessario il coordinare l’ad. 7 con l’art. 6-bis della I. n. 241 del 1990 ed infatti è stata definita dall’Autorità una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni», qualora sussista un conflitto di interessi, anche potenziale”.

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