CONSORZIATI DICHIARATI MOROSI AL MORBELLA, IL METODO CENTOLA BOCCIATO DAL TRIBUNALE

Centro Morbella di Latina, rinviatA l’udienza del processo che vede sul banco degli imputati il Presidente Salvatore Centola. Intanto arriva un’altra sentenza civile che dà torto all’ex dominus del centro commerciale

Il giudice monocratico del Tribunale di Latina, Francesca Ribotta, ha dovuto rinviare oggi, 10 aprile, l’udienza prevista del processo che vede alla sbarra l’ex presidente del centro commerciale di Latina, “Morbella”. L’uomo deve rispondere dei reati di estorsione e truffa ai danni dei consorziati.

Nel processo, dove hanno già testimoniato alcuni dei consorziati parti civili, è emerso di come il centro sia stato spolpato e ridotto a quello che è oggi a causa dei comportamenti autoritari assunti dall’ex presidente Centola che, oggi, ha inviato un certificato medico, richiedendo e vendendosi accogliere il legittimo impedimento.

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Al contempo, emessa nella giornata di ieri, 9 aprile, è arrivata l’ennesima sentenza sul versante civile che ha dato ragione ad alcuni dei consorziati contro l’allora Presidente Salvatore Centola e la sua società Seventeen Real Estate srl, la quale, negli anni, ha acquisito diversi immobili del centro commerciale.

Ad essere impugnata è una delibera del 17 novembre 2023 con cui il consorzio del centro Morbella, allora guidato da Centola, ha dato il là a un fabbisogno finanziario di 122.948 euro.

Nelle motivazioni addotte dai consorziati in questa causa civile (una delle tante), emergono alcuni tra i comportamenti contestati a Centola. In un passaggio, ad esempio, i consorziati rilevano che Centola, “avvedutosi del mancato raggiungimento del quorum per l’approvazione del fabbisogno finanziario provvedeva a redigere un verbale, quello qui impugnato, non corrispondente a quanto era in realtà accaduto, eliminando i voti dei soggetti ritenuti impropriamente e unilateralmente morosi, così da raggiungere il quorum per l’approvazione dell’ODG”.

Dal verbale del novembre 2023, emergeva “erano stati esclusi quasi tutti i presenti, per loro assunta morosità (e, ciò nonostante, nessuna morosità esiste, attese le varie pronunzie di questo Tribunale; e nonostante l’ordine imposto in sede assembleare dai Carabinieri intervenuti); erano stati ammessi al voto, così duplicandone l’effetto, sia gli esercenti sia i proprietari, limitatamente a coloro che erano in relazione con il Presidente (e, ciò nonostante le contrastanti decisioni emesse da questo Tribunale)”.

I consorziati hanno contestato la validità della delibera impugnata sotto i seguenti profili: 1) duplicazione dei soggetti ammessi al voto e convocati all’assemblea, per essere stati qualificati come consorziati sia i proprietari delle unità immobiliari, sia i singoli imprenditori esercenti le attività commerciali; 2) illegittima esclusione ed inibizione dal voto dei consorziati asseritamente morosi; 3) insussistenza delle spese oggetto di delibera; 4) errata ripartizione del fabbisogno finanziario, per applicazione di costi nei confronti dei soggetti verso cui erano state rivolte e/o azionate le cause da cui erano originate le spese legali oggetto di ripartizione”.

Il giudice civile Maria Elena De Tura ha accolto i motivi di opposizione dei consorziati con i quali sono stati fatti valere l’illegittima esclusione dei soci asseritamente morosi e l’illegittima ammissione al voto, tanto dei proprietari degli immobili, quanto dei gestori commerciali.

Secondo il giudice “la duplicazione dei soggetti convocati in seno all’assemblea consortile (sia i proprietari che gli esercenti) e poi ammessi al voto comporta un irrimediabile ed irragionevole vizio della deliberazione assunta, in quanto per il medesimo immobile e/o per la medesima attività sono stati conteggiati due voti”. Inoltre “deve essere condivisa la doglianza relativa all’assoluta nullità della convocazione assembleare, del suo svolgimento partecipativo e conseguentemente della delibera stessa, in quanto
partecipavano ed esprimevano il proprio voto soggetti che non erano consorziati e che non potevano ex lege rivestire tale qualifica. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la maggioranza che durante la riunione si esprimeva votando era una maggioranza inesistente o, comunque, solamente apparente”.

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