CONDANNATO PER OMICIDIO STRADALE: PATENTE SOSPESA E NON PIÙ REVOCATA

Patente di guida restituita al giovane pontino già condannato per omicidio stradale. La decisione del Giudice per le indagini preliminari

L’istanza depositata dall’Avvocato Alessandro Lanfranghi di Formia, difensore e procuratore speciale di un giovane pontino, chiedeva la sostituzione della misura della revoca della patente con quella della sospensione della patente di guida alla luce delle Sentenze della Corte Costituzione: la N° 88 del 19.02.2019 e la N°68/2021 del 16/04/2021, che hanno sostanzialmente escluso l’automaticità della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in relazione al delitto di cui all’art. 589 bis c.p., meglio conosciuto come omicidio stradale.

A seguito di udienza in camera di consiglio tenutasi lo scorso 30 novembre, dinanzi al Presidente dell’Ufficio GIP del Tribunale di Roma Bruno Azzolini, è stata disposta, l’1 dicembre 2021, l’ordinanza che ha dato ragione al legale e ha disposto la revoca della sanzione emessa dal GIP di Roma ad aprile 2018.

Ieri 25 gennaio, la Prefettura di Roma, in esecuzione del provvedimento, tramite i Carabinieri, ha restituito la patente al giovane pontino.

Si tratta di una delle prime pronunce in questo ambito poiché, da quando nell’ordinamento sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (con contestuale modifica anche delle norme del Codice della Strada, in forza delle quali si applicano le sanzioni accessorie della revoca e della sospensione della patente) e fino alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 (che ha dichiarato l’illegittimità dall’art. 222, comma 2, quarto periodo del Codice della Strada), nelle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., l’unica sanzione accessoria applicabile dal Giudice (anche nelle ipotesi non aggravate) era la revoca della patente (a ciò conseguiva che il condannato poteva rifare la patente decorsi 5 anni dalla revoca).

Tale automaticità è venuta meno a seguito del succitato intervento della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., “il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. penale”.

Il problema fino ad oggi si presentava per tutte le (numerosissime) posizioni già definite con sentenza passata in giudicato prima del citato intervento della Consulta atteso che l’art. 30, quarto comma, della L. n. 87 del 1953 (che consente di rimuovere, per quanto possibile, qualsiasi discriminazione tra i soggetti condannati prima della sentenza della Corte costituzionale e quelli “il cui comportamento sia ancora sub judice”) non si riteneva applicabile alla sanzione accessoria della revoca della patente: con la conseguenza che il soggetto condannato in via definitiva doveva sottostare alla restrizione della propria libertà, benché fondata su una legge dichiarata incostituzionale, diversamente dal soggetto non ancora condannato in via definitiva, per il quale il giudice della cognizione potrà rimodulare la sanzione alla luce della decisione della Corte.

È stato quindi promosso giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, all’esito del quale la Corte – con Sentenza 68/2021 depositata il 16.04.2021 – ha concluso affermando che non appare costituzionalmente tollerabile che taluno debba rimanere soggetto ad una sanzione inibitoria della guida di veicoli a motore – con tutte le limitazioni che ciò comporta nella vita contemporanea, compresa l’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa – inflittagli sulla base di una norma che, all’indomani del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è stata riconosciuta contrastante con la Costituzione.

Nel caso del giovane pontino in questione, quest’ultimo doveva rispondere di una manovra di inversione di marcia senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo condotto dalla vittima.

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