Chioschi su lungomare di Sabaudia, revocato l’affidamento delle locazioni. L’imprenditore si vede dare ragione su una concessione
Il Tar si è pronunciato su uno dei ricorsi mossi dall’imprenditore Fabrizio Gallo che, negli scorsi mesi, ha impugnato il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione di otto chioschi a Sabaudia. L’imprenditore, assistito dall’avvocato Toni De Simone, chiedeva l’annullamento dell’atto del 1 luglio 2025 che riguardava la decadenza di assegnazione di un bene pubblico per l’installazione di una struttura temporanea per lo svolgimento di attività di supporto alla balneazione presso la piazzola di sosta ubicata su strada lungomare Pontino al chilometro 26,395.
Come noto, lo scorso 2 aprile 2025, il Comune di Sabaudia indiceva otto procedure di gara, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di altrettante postazioni per l’installazione di strutture temporanee (chioschi) per lo svolgimento di attività di supporto alla balneazione, presso alcune piazzole di sosta ubicate su strada lungomare pontino.
Gallo era aggiudicato cinque aree sul lungomare di Sabaudia. Ma alla prova dei fatti, secondo il Comune di Sabaudia, non avrebbe rispettato le regole.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) non è stato dello stesso avviso, in quanto ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza adottato in data 1 luglio 2025 e la presupposta diffida del 27 giugno 2025, nonché gli atti ad essi conseguenti.
I giudici – Presidente Donatella Scalia e estensore Emanuela Traina – condannano il Comune di Sabaudia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di 1.500 euro.
Secondo il Tar, “devono ritenersi fondate le doglianze svolte in ordine alla motivazione del provvedimento, fondata sull’interesse al celere affidamento dell’area in vista della stagione balneare, considerato che il ricorrente aveva prodotto, prima che venisse dichiarata la decadenza, tutta la documentazione necessaria per la stipula della convenzione e l’avvio dell’attività”.
“Si evince – motivano i giudici amministrativi – che nella lex specialis della procedura, pur prevedendosi il pagamento del canone tra le obbligazioni a carico dell’assegnatario del bene e la conseguente risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nulla è stato disposto circa l’obbligo dell’aggiudicatario di provvedere al versamento dello stesso prima della stipula della convenzione di concessione, tanto meno a pena di decadenza dall’assegnazione”.
Inoltre, “l’Amministrazione non aveva il potere di disporre la decadenza dall’assegnazione dell’area in ragione del mancato pagamento del canone in misura intera, e anticipatamente rispetto alla stipula della convenzione, nulla essendo previsto in proposito dalla lex specialis della procedura”. Infatti, “non vi sono, come nel caso di specie, disposizioni specifiche a disciplinarne l’espletamento – la previsione di una diffida addirittura «ad horas», istituto in effetti sconosciuto all’ordinamento giuridico”.
Il Tar è convinto che “il ricorrente risulta avere, comunque, trasmesso alle ore 15,33 (ovvero alle 15,20, come affermato nel provvedimento di decadenza) del giorno fissato per la scadenza la prova dell’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone concessorio così come quantificato e richiesto dall’Amministrazione”.
A commentare la sentenza del Tar datata 17 dicembre, è il Partito Democratico di Sabaudia.
“La gara dei chioschi e le vicende al Tar con la soccombenza del Comune di fronte al ricorso che aveva escluso uno dei vincitori – dichiarano i consiglieri comunali Giancarlo Massimi e Simone Brina e il segretario Luca Mignacca – devono farci riflettere anche perché, nel 2027, saranno messe a bando 23 concessioni demaniali e 13 chioschi.
Come Partito Democratico avevamo espresso perplessità sull’avviso pubblico in particolare per il mancato inserimento di una clausola di salvaguardia che non avrebbe permesso che un solo imprenditore potesse aggiudicarsi più piazzole oltre che sulla generale impostazione. I fatti ci hanno dato ragione e la recente sentenza del Tribunale Amministrativo conferma quanto avevamo sollevato allora, senza essere ascoltati.
La lettura della sentenza, in alcuni passaggi, mette in discussione l’operato delle strutture amministrative fino a sottolineare come si sia persino dato vita ad istituti amministrativi (diffida ad horas) sconosciuti all’ordinamento. Al di là di una eventuale impugnativa al Consiglio di Stato, e ai costi che l’Ente dovrà sostenere, soprattutto se chiamato in causa in sede risarcitoria oltre alle spese processuali a suo carico, quello che emerge è la preoccupazione, che avevamo sollevato inascoltati, che un solo imprenditore possa gestire cinque attività in contrasto con il principio di concorrenza (ovvero eliminazione dei monopoli a vantaggio degli utenti) proprio dell’ordinamento comunitario.
Il lungomare è una risorsa per la comunità di Sabaudia. Lo è per il suo valore ambientale e per la sua rilevanza economica. Ogni passaggio amministrativo deve essere ponderato onde evitare situazioni di monopolio e fare in modo di offrire un servizio adeguato ai turisti che affollano le nostre spiagge. Tra l’altro a febbraio è prevista l’udienza al Consiglio di Stato sui chioschi che erano stati revocati e che riguardano, sostanzialmente, le piazzole messe a gara. Il rischio è che si produca un corto circuito per l’accavallamento dei ricorsi presentati presso i tribunali amministrativi, situazione che andrebbe a penalizzare l’economia locale e la capacità di dare servizi agli utenti”.
