CONCESSIONI BALNEARI A LATINA, M5S: “LA CITTÀ FERMA AL PALO, GARE MAI AVVIATE”. LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE

Lungomare di Latina
Lungomare di Latina

“Question time” del M5S sulle concessioni balneari: “Gare mai avviate e titoli concessori in bilico. Occorre chiarezza dalla Giunta. Concessioni balneari: Latina ferma al palo. Dalla Giunta Celentano solo immobilismo e interpretazioni discutibili”

“Esprimo la mia totale insoddisfazione rispetto alle risposte fornite dall’assessore Di Cocco durante il Question Time di oggi sul tema delle concessioni demaniali marittime. Un’occasione persa per fare chiarezza e per dimostrare responsabilità amministrativa su un tema che riguarda la legalità, la trasparenza e il futuro del nostro litorale”, spiega la consigliera comunale del 5Stelle, Maria Grazia Ciolfi.

L’interrogazione verteva su una serie di punti precisi: dalla mancata attuazione della DGM n. 230/2023, che indicava chiaramente la volontà politica di procedere con gare pubbliche, alla pubblicazione mai avvenuta dello schema di avviso esplorativo previsto dalla determina dirigenziale n. 2854/2023, che recepiva in toto gli indirizzi dalla suddetta delibera di giunta.

Ad oggi, non risulta bandita alcuna gara, né tantomeno pubblicato alcun avviso esplorativo, né attivate le procedure necessarie per garantire regolarità giuridica e trasparenza nella gestione delle concessioni scadute il 31 dicembre 2023. Siamo fermi da un anno e mezzo ad un semplice atto di indirizzo mai attuato. Una situazione politicamente grave e giuridicamente pericolosa.

Ancor più preoccupante è la posizione espressa dall’assessore, secondo cui il Comune non intende procedere a gara in attesa di ulteriori disposizioni legislative nazionali, nonché un’interpretazione personale della legge 166/2022, che a mio avviso– a differenza di quanto sostenuto dall’Assessore– non prorogherebbe automaticamente le concessioni balneari decadute, ma solo quelle per cui siano state avviate le gare. Indirizzo confermato da circa 40 sentenze dei TAR d’Italia, che hanno interessato anche alcuni comuni pontini.

Per questo motivo, sul tema ho formalmente chiesto all’amministrazione di acquisire un parere amministrativo e legale dalla Segreteria Generale e dall’Avvocatura Comunale, che da anni segue i numerosi contenziosi aperti sul tema delle concessioni. È doveroso sapere, a tutela dell’Ente e dell’interesse pubblico, se la linea seguita dalla Giunta sia conforme al diritto vigente o se esponga il Comune a possibili rischi di contenzioso e danni erariali.

Infatti un altro nodo irrisolto riguarda il titolo concessorio in base al quale gli stabilimenti balneari stanno operando nel 2025. Se le concessioni sono effettivamente decadute, come si evince da numerose pronunce giurisprudenziali, non si comprende su quale base giuridica venga consentita l’installazione degli stabilimenti e il pagamento del solo canone concessorio anziché l’indennità per occupazione abusiva.

Infine, è inspiegabile che il Comune di Latina, capoluogo di provincia, sia rimasto indietro rispetto a numerosi comuni costieri più piccoli, che hanno già avviato o concluso le procedure di gara, adeguandosi al principio di concorrenza sancito dalla direttiva Bolkestein, confermato dalle sentenze dei TAR e dalle recenti pronunce dell’AGCM.

Occorre chiarezza. Coraggio politico. Occorre il rispetto delle regole, ma anche rispetto per i cittadini e per gli stessi concessionari che stanno tutt’ora operando in una situazione di totale incertezza. L’amministrazione Celentano è rimasta immobile rispetto ai suoi stessi indirizzi politici espressi con delibera di Giunta un anno e mezzo fa. Non possiamo permettere che l’incertezza, l’interpretazione personale e l’inazione continuino a governare una materia tanto delicata quanto strategica per il nostro territorio”.

A rispondere l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco: “È giunto il momento di affrontare con franchezza una delle tematiche più rilevanti e, paradossalmente, più confuse nel nostro contesto nazionale: le concessioni demaniali. Comprendiamo perfettamente che questa questione possa sembrare intricata, non solo per noi amministratori ma anche per i cittadini, e alcuni membri della nostra opposizione, che si mostrano spesso disorientati dalle complessità normative e giuridiche a essa collegate. Tuttavia, voglio rassicurarvi: ogni azione intrapresa da questa amministrazione è legittima e si basa su un atteggiamento di massima trasparenza.

Ringrazio la consigliera Ciolfi per aver presentato questa interrogazione, uno strumento che permette a tutti coloro che nutrono dubbi o perplessità di ricevere risposte chiare. Voglio essere all’altezza di questi chiarimenti, perché la trasparenza è fondamentale in questo momento cruciale. In quest’ottica sottolineo l’importanza di un confronto diretto: non è il momento di rimanere in silenzio, specialmente dopo anni di latitanza nella programmazione del nostro territorio marittimo.

Prima di entrare nel dettaglio dell’interrogazione, desidero chiarire alcuni punti fondamentali riguardo alla procedura di gara per l’affidamento delle concessioni. La legge 166/2024, all’articolo 1, comma 1, lett. A stabilisce esplicitamente che le concessioni turistiche ricreative continueranno ad avere piena efficacia fino al 30 settembre 2027. Questo è un messaggio chiaro e forte: non c’è alcuna incertezza. Questa disposizione non solo tutela i concessionari attuali, ma fornisce una guida precisa per l’amministrazione nella pianificazione futura.

Noi siamo qui per costruire un futuro solido, per garantire che le nostre spiagge e i nostri servizi continuino a prosperare, creando opportunità per tutti. È tempo di abbandonare ambiguità e preoccupazioni infondate. La nostra comunità merita un approccio proattivo e chiaro, ed è esattamente ciò che intendiamo fornire.

Come noto, la questione delle concessioni balneari è tema di grande attualità che impegna a vario titolo governo, operatori economici e giuristici, 2006/123/CE art. 12, comma 1 (Selezione tra i diversi candidati) e con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) art. 49 (Libertà di stabilimento) e art. 101 in materia di (tutela della concorrenza) che condiziona il rilascio da parte degli Enti di titoli autorizzativi per le attività turistico ricreative e sportive, limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali (o delle capacità tecniche disponibile), a procedure di selezione che offrano garanzie di trasparenza e di imparzialità tra i potenziali candidati.

La questione nasce da lontano, e più precisamente con la “Direttiva Bolkestein”, attuata in Italia con il D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, tuttavia disattesa dallo Stato, continuando a prorogare con legge le concessioni demaniali in scadenza andando incontro a procedure di infrazione da parte della Unione Europea.

Più precisamente con legge 494/93 art. 1, comma 1, D.L. 30/12/2009 convertito in legge del 17/12/2012 n. 221 art. 34 duodecies; L. 30/12/2018, n. 145 art. 1 commi 682 – 683 684, veniva estesa la validità delle concessioni demaniali marittime sino al 31/12/2033.

Su tale estensione, ponendo fine ai profondi contrasti emersi nella giurisprudenza amministrativa, si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021, “Sentenze Gemelle”, affermandone la contrarietà al diritto europeo, sancendo in estrema sintesi, la disapplicazione della normativa interna inerente le proroghe automatiche delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative e sportive, in quanto ritenuta in contrasto con la Direttiva Bolkestein, art. 49 TFUE, trattandosi di norme aventi effetto diretto, posticipandone gli effetti al 31.12.2023, senza che si rilevi o meno la presenza di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalle pubbliche amministrazioni, al fine di permettere ai Comuni di indire le gare per l’assegnazione delle concessioni e al Legislatore di redigere la riforma di settore da tempo auspicata.

I principi individuati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono stati recepiti dal Legislatore, il quale ha dedicato alla materia apposite disposizioni nella Legge n. 118 /2022, art. 3, comma 1, confermando l’efficacia fino al 31 dicembre 2023, e in caso di presenza di difficoltà oggettive che impediscono la conclusione della procedura, sino al 31/12/2024 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 05/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/12/1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni del terzo Settore di cui al Codice D.lgs. n. 117/2017, art. 4, comma 1, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Ancora, il successivo art. 4, oltre a fissare una serie di principi e criteri direttivi, ha previsto una delega al Governo di adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della L. 118/22 uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la materia.

Tale disposizione è rimasta inattuata da parte del Governo che, con Decreto-legge 29/12/2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) poi convertito in Legge 24/02/2023, n. 14, ha prorogato di un ulteriore anno tutti i termini previsti nel menzionato art. 3 della Legge n. 118/2022, facendo divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni fino all’adozione dei decreti legislativi.

In questo contesto, il Comune di Latina con Deliberazione di giunta n. 230/2023, invocando la legge 05/08/2022 n. 118, art. 3, comma 3 ha dato atto dell’estensione della efficacia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo sino al 31/12/2024 ed in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva sino al 31 dicembre 2025, approvando linee di indirizzo per la redazione dei bandi di gara.

In seguito, la Legge 166 del 14 novembre 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all’articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dallo stesso, ha previsto una proroga generale delle concessioni demaniali, stabilendo che le stesse continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, prevedendo altresì importanti indirizzi per le procedure di gara.

La mancanza del decreto sui criteri per la determinazione dell’indennizzo, che avrebbe dovuto essere stato adottato entro il 31 marzo 2025, ha complicato ulteriormente la situazione. Avviare una procedura selettiva prima di tale data avrebbe potrebbe, infatti, comportare il rischio che i Comuni debbano stabilire autonomamente i criteri per calcolare tale valore, senza un quadro uniforme. Questo scenario potrebbe determinare rilevanti disparità sia tra i concessionari uscenti sia tra gli operatori interessati a partecipare alle procedure selettive. Per esempio, in un Comune l’indennizzo riconosciuto al concessionario uscente potrebbe essere determinato in maniera differente rispetto a un altro, con risultati anche molto differenti tra loro, generando così un’evidente disparità di trattamento tra gli operatori: non solo per i concessionari uscenti, ma anche per il concessionario subentrante, su cui grava l’onere di corrispondere l’indennizzo. Tale incertezza rischia quindi di compromettere la competitività e l’efficienza delle procedure, penalizzando sia i concessionari storici sia i nuovi concorrenti, oltre a mettere in discussione il principio di parità di trattamento sancito dal diritto comunitario.

Tra l’altro, la L. 166/24 prevede che in presenza di ragioni oggettive, quali possono essere la sussistenza di contenziosi o di difficoltà oggettive alla conclusione della procedura, l’ente potrà disporre anche della proroga tecnica fino al 31 marzo 2028.

Il panorama circostante non è dei più delineati; numerosi procedure di gara avviate dai Comuni sono state impugnate dai concessionari, divenendo l’esito dei contenziosi fonte preziosa di insegnamento per gli uffici comunali che stanno procedendo nel valutare la giusta procedura di gara, affinché vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalle linee di indirizzo, ed in particolare attendendo le linee per gli indennizzi ai concessionari uscenti.

Chiarisco anche che i concessionari stanno versando regolarmente i canoni demaniali e che fino all’aggiudicazione della procedura di gara per il servizio di salvamento verranno posizionati cartelli monitori lungo il tratto di costa del Comune di Latina, secondo l’Ordinanza balneare n. 30 del 30/04/2025 come previsto dall’art. 1 comma 5 e 6. Gli affidamenti a terzi, inoltre, sono i linea con le richieste dei precedenti anni”.

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