CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE A LATINA, TAR RESPINGE RICORSO: AGGIUDICAZIONE CONFERMATA

Centri di facilitazione digitale al Comune di Latina: il Tar decide sulla richiesta di sospensione del bando aggiudicato alla ditta Polygonal

Un bando nei confronti del quale l’associazione Didaké aps, difesa dagli avvocati Andrea Diorio e Veruska Vicentini, ha proposto ricorso al Tar di Latina obiettando sull’aggiudicazione a favore di Polygonal aps, assistita dall’avvocato Pasquale Lattari.

Si tratta dei centri di facilitazione digitale che il Comune di Latina, a febbraio, ha messo a disposizione della città come supporto gratuito per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione per ampliare l’alfabetizzazione digitale e ridurre la percentuale di popolazione che attualmente rischia un’esclusione digitale. Obiettivo che rappresenta uno dei cinque indicatori individuati da “Italia Digitale”, la strategia sulla trasformazione digitale del Paese incardinata nel PNRR.

I centri previsti sono dieci in tutto. Il partner individuato, come detto, è stato l’APS Polygonal, determinato a seguito di procedura comparativa e cui è stata affidata l’esecuzione dei contenuti dell’Avviso in adesione al secondo avviso pubblico della Regione Lazio nell’ambito della Misura PNRR 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. Destinatari del progetto sono tutti i cittadini maggiorenni, specialmente quelli che si configurano come popolazione a rischio di esclusione digitale e con poca dimestichezza nell’uso delle tecnologie.

Contro il Comune di Latina, difeso dall’avvocato Anna Caterina Egeo, e nei confronti di Polygonal, Didaké chiedeva al Tar l’annullamento del del 30 gennaio 2025, con il quale la commissione tecnico-valutativa ha individuato nell’associazione Polygonal il soggetto con cui stipulare la convenzione. Messe in discussione le modalità di presentazione della domanda al bando che, secondo i ricorrenti, è stata incompleta da parte di Polygonal e la valutazione delle domande stesse arrivata in un tempo considerato troppo ristretto.

Il Tar, però, giudicando la possibile sospensione del verbale e quindi dell’aggiudicazione del servizio, ha ritenuto di rigettare, tramite ordinanza, la domanda cautelare “per carenza di un evidente fumus boni iuris“, tenuto conto della “possibilità per gli operatori di procedere in autonomia al soccorso cosiddetto correttivo dei dati contenuti nella domanda di partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica e della non riconducibilità alla cause di esclusione previste dall’avviso pubblico delle criticità riguardanti le modalità di apertura dei centri di assistenza all’utenza – e per il fatto che anche il periculum in mora non è stato in alcun modo provato, anche alla luce delle finalità non lucrative e di utilità sociale che connotano gli enti del terzo settore”.

Ecco perché il Tar di Latina ha deciso di respingere la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati formulata in via incidentale da parte ricorrente, condannando la Didaké al pagamento delle spese della fase cautelare del giudizio, che sono liquidate in 800 euro.

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