Casse disastrate nel Comune di Sonnino, il consigliere comunale Dario Iacovacci interroga il Sindaco Gianni Carroccia
L’esponente di minoranza, Dario Iacovacci, interroga il Sindaco Gianni Carroccia e i settori competenti del Comune di Sonnino riguarda alle casse dell’ente.
“Dall’esame della documentazione inviata, relativa alle verifiche di cassa effettuate dall’organo di revisione economico finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 223 del tuel, emerge quanto segue. Le verifiche appaiono carenti sia dal punto di vista documentale a supporto delle medesime, sia dal punto di vista contenutistico.
Più precisamente. Tutti i documenti di verifica contabile non risultano contrassegnati da una numerazione di protocollo utile a conferire data certa agli atti accertativi della situazione periodica di cassa.
Inspiegabilmente, le tre verifiche di cassa riportano lo stesso numero di mandati e reversali, determinando così incertezza sull’effettiva attendibilità delle operazioni eseguite.
Non risulta, altresì, che alle operazioni di verifica abbia partecipato il Tesoriere dell’Ente, circostanza sempre auspicabile essendo il momento della verifica, un momento importante di rendicontazione della liquidità dell’Ente. Parimenti, non risultano allegati documenti del Tesoriere attestanti le risultanze dell’istituto bancario circa il conto del Comune di Sonnino.
La verifica trimestrale di cassa deve porre in correlazione, al fine di attestarne la corrispondenza, la documentazione contabile dell’ente e la documentazione contabile dell’istituto tesoriere. Più precisamente, occorre verificare sui registri contabili dell’ente, rispetto al singolo trimestre e poi in maniera cumulata, quanto risulta incassato e quanto risulta pagato, distintamente in conto competenza e in conto residui. La medesima operazione di verifica va effettuata sui registri tenuti dal Tesoriere, al fine di riscontrare e attestarne o meno la corrispondenza (riscontro contabile fra ente e tesoriere) rispetto alle registrazioni dell’ente.
In altri termini, la verifica è tesa a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità dell’aggiornamento, di scritture eseguite, accertando la riconciliazione tra la giacenza di diritto (risultante dalle scritture annotate) e la giacenza di fatto (risultante dalla materiale conta fisica del denaro, dei valori e dei beni giacenti).
In sede di verifica, particolare attenzione deve essere posta in relazione agli agenti contabili, quali soggetti deputati alle riscossioni ed al versamento degli introiti secondo la cadenza stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente. È, pertanto, di primaria importanza l’identificazione degli agenti contabili, siano essi interni o esterni, a denaro o a materia, di diritto o di fatto. Di tutto questo non risulta minimamente nulla.
Quindi, non risulta nulla rispetto alla gestione economale e/o rispetto ad eventuali altri agenti contabili individuati all’interno dell’Ente.
L’art. 233 del T.U.E.L. dispone che “entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”. Stesse modalità e termini sono previsti dall’art. 226 T.U.E.L. per il Tesoriere. Dagli atti di verifica non emerge nulla nemmeno rispetto a quest’ultimo adempimento. Per cui, si invita ad inviare quanto relazionato alla Corte dei Conti in merito.
Gli agenti contabili indipendente dalla loro tipologia sono soggetti alle operazioni di parificazione e dunque al riscontro della corrispondenza tra il rendiconto dell’agente e le scritture dell’ente. L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente. La parificazione deve essere riscontrata dall’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente. Anche in questo caso nulla emerge negli atti di verifica inviati.
Quindi, dal punto di vista operativo, la verifica di cassa avrebbe dovuto svilupparsi attraverso le seguenti fasi: – individuazione dei responsabili della gestione della ‘cassa’ ; – acquisizione di un’attestazione (mappa) circa i c/c aperti presso il sistema bancario e postale e presso le Tesorerie dello Stato (numero, oggetto, agenti abilitati e sostituti, ecc.); esame delle convenzioni disciplinanti il servizio di cassa o di tesoreria e della loro regolare sussistenza; verifica delle modalità di acquisizione delle entrate e dell’erogazione delle uscite; verifica dei sistemi contabili in uso per la contabilizzazione delle entrate e delle uscite; riscontro delle risultanze contabili emergenti dalle scritture (giornale di cassa – situazione di diritto) con quelle fornite dal sistema bancario e postale e dalle Tesorerie dello Stato (situazione di fatto); acclaramento della concordanza tra la situazione di diritto e quella di fatto attraverso la somma algebrica (c.d. riconciliazione) delle partite sospese (titoli di riscossione e di pagamento inestinti, riscossioni e pagamenti non contabilizzati, accreditamenti ed addebitamenti eseguiti dall’Istituto di credito cassiere e non contabilizzati nelle scritture dell’ente ecc.); formalizzazione della verifica di cassa (verbale). Ciò evidentemente non è stato effettuato nella sua completezza.
In secondo luogo, tenuto conto che l’Ente fa costantemente ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria, sarebbe stato necessario che l’organo di revisione attestasse la corretta contabilizzazione dell’anticipazione stessa, dovendo evitare che il suo utilizzo possa distrarre somme verso altre finalità con l’effetto non secondario di espandere la spesa. In sede di verifica di cassa, l’organo di revisione è chiamato ad esercitare un controllo puntuale ed efficace dell’anticipazione utilizzata dall’ente anche al fine di monitorare gli equilibri.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, precisa che ai sensi dell’art. 3, comma 17, della L. n. 350/200319, le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere non costituiscono debito dell’ente, “in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità”. Questo significa che l’anticipazione consente di far fronte a spese già finanziate, ma non può costituire il finanziamento di una nuova spesa. In base al principio contabile le anticipazioni sono destinate ad essere chiuse entro l’esercizio, infatti “alla data del 31 dicembre, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”. Le entrate che derivano dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese per il rimborso delle stesse sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell’integrità, secondo cui le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e, allo stesso modo, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
Nemmeno rispetto alla regolarità della contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria è dato riscontro nell’ambito degli atti di verifica.
Tenuto anche conto della possibilità di iscrivere nel rendiconto l’anticipazione al netto, l’organo di revisione deve verificare durante tutto l’esercizio gli utilizzi ed il rispetto del limite che per effetto dell’iscrizione al netto potrebbe essere di non immediata evidenza.
In terzo luogo, non risulta altresì accertata la contabilizzazione delle entrate vincolate e, quindi, il rispetto di quanto disposto dai relativi principi contabili.
Il ricorso costante alle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, così come il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria, deve essere attentamente monitorato dall’organo di revisione anche ai fini della verifica degli equilibri da effettuare in corso di esercizio.
Infine, e non da ultimo, nell’ambito delle verifiche di cassa, l’organo di revisione procede, a campione, all’analisi di alcune reversali e mandati di pagamento, al fine di valutare e attestare la correttezza, non solo contabile e di cassa, ma anche sotto il profilo della correttezza amministrativa (durc, tracciabilità dei pagamenti, correttezza dell’affidamento, pagamenti di importi superiori ad euro 5.000, privacy, trattamento dei dati personali ecc. ecc.).
Dalla verifica di cassa straordinaria datata 03/07/2023 dell’insediamento del Sindaco Sig. Gianni Caroccia emerge quanto segue: che l’ente è fortemente esposto in termini di anticipazione di tesoreria per un importo di Euro 1.557.254,08 e il responsabile dell’area finanziaria e il revisore unico Dott. Marco Paris segnalano che il ricorso all’anticipazione di tesoreria, AMMESSA OVVIAMENTE DAI PRINCIPI CONTABILI, DEVE AVERE NATURA OCCASIONALE. L’ E.F. 2023 si chiude con un anticipo di tesoreria pari ad Euro 1.531.956,97 non restituita entro il 31/12/2023. Dalle verifiche di cassa trimestrali appare una grossa incongruenza, di fatto le trimestrali sono complessive della mancata restituzione + l’anticipazione di tesoreria 2024 e presentano le seguenti risultanze: trimestre cassa 0 anticipazione Euro 2.365.037,47 ( L’importo dell’anticipazione di tesoreria in essere è pari alla sommatoria di tutti gli utilizzi dell’anticipazione non rimborsata.); trimestre cassa 0 anticipazione euro 886.231,93; trimestre cassa 0 anticipazione euro 1.655.601,92.
Le raccomandazioni espresse in fase di verifica straordinaria non trovano né osservazioni censure o suggerimenti, ma appare ancor più evidente come nel secondo trimestre sia stata contabilizzata, se esattamente un mese dopo in fase di assestamento e riequilibrio di bilancio, l’anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2023 si era ridotta di euro 200.000,00 quindi di fatto c’era il permanere al 30/06/2024 di euro 1.331.956,97.
Con delibera di Giunta n. 83 del 21/11/2023 veniva approvata l’anticipazione di tesoreria per l’E.F 2024 come da penultimo rendiconto E.F. 2022 per i 5/12 per il totale dei titoli delle entrate 1-2-3 pari ad euro 7.813.931,75 = 3.255.804,89 . Come si può giustificare un cosi grossolano errore. La Dott.ssa Tramentozzi non poteva non conoscere l’evolversi dell’anticipazione di tesoreria al 31/12/2023.
Voglio ricordare che la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’E.F. costituisce grave irregolarità contabile e si deve agire tempestivamente per evitarne la reiterazione nel tempo, ad oggi nulla è stato fatto. Nella Faq 29 di Arconet nel merito specifica “ La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 Dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso: L’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1 gennaio, e il correlato impegno concernente il rimborso dell’anticipazione.
Una regolazione contabile costituita da un mandato in conto residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione non pagata nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento. Al 1 gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.
Si ricorda che, alla data del 1 gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di Legge , considerando l’anticipazione non restituita”. Di tutto ciò non vi è traccia del rispetto delle norme come da Faq 29 di arconet.
Infine, occorre aggiungere che, tenuto conto della grave crisi di liquidità dell’Ente, non risulta che l’Amministrazione abbia intrapreso un’azione di ripristino della normale gestione di cassa e assunto delle misure che, nel medio e lungo periodo, possano determinare effetti positivi sulle finanze comunali.
Risulta, altresì, singolare che di fronte a siffatta condizione, sia l’Organo di revisione sia il Responsabile del servizio finanziario, nel corso del 2024 e retro, non abbiano rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
Gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che con certezza, vista la situazione creatasi, vi sono state, non c’è stato il rispetto dell’art.162 del Tuel nei vari commi e in particolare il comma 6.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 153 del TUEL esplicitamente prevede che “Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta”.
Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 153 del TUEL prevede che “ Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche”.
Nella situazione del Comune di Sonnino, stante l’attuate situazione di liquidità, è evidente che nel corso di svariati esercizi finanziari vi sia stata una non veritiera previsione delle entrate e delle spese, tale da creare uno squilibrio di competenza e conseguentemente uno squilibrio di cassa.
Si vuol conoscere quali siano le intenzioni di questa maggioranza nel rispetto delle norme vigenti per il ripristino di un corretto funzionamento”.