La lotta dei comitati locali contro la chiusura dei Punti di Primo Intervento è prima di tutto politica prima che civica, basti pensare a chi muove le fila dei comitati, basti pensare a chi coordina o dirige le azioni dei due comitati più attivi, cioè quelli di Cori e Sabaudia.
I PROTAGONISTI
Mentre per quanto riguarda Sabaudia la figura di Franco Brugnola, ex consigliere comunale di opposizione a Sabaudia con il PD, ma ora vicino alle posizioni di LEU, è sicuramente in prima linea, a Cori il deus ex machina sembra essere proprio quel Tommaso Conti che nelle apparizioni pubbliche sembra essere più defilato ma che in realtà è centrale nelle decisioni del comitato.
Tommaso Conti è stato sindaco di Cori per due mandati e ha rappresentato nel PD una delle voci critiche rispetto ad una gestione della segreteria provinciale che negli ultimi anni è apparsa lontana dai cittadini ma vicina agli accordicchi di palazzo che tanto sono stati utili alla causa per l’elezione di Medici come presidente della provincia.
LE RAGIONI DEL RICORSO
La Trasformazione dei punti di primo intervento per quanto riguarda la ASL Latina prevede appunto “la trasformazione degli attuali PPI in Punti di erogazione di assistenza primaria entro il 31 dicembre 2019“. Questo, nonostante le assicurazioni svolte proprio da detti personaggi .
Il ricorso mira appunto ad impedire questa operazione che lascerebbe i cittadini di Sabaudia e del suo hinterland privi del servizio di emergenza sanitaria territoriale. Ecco le ragioni del ricorso elencate da Franco Brugnola:
1) Violazione dell’art. 32 della Costituzione i quanto il decreto impugnato viene a privare i cittadini e le persone presenti nel territorio di Sabaudia della sicurezza alla salute nei casi di emergenza-urgenza cioè proprio nei casi in cui maggiore è il rischio per la vita;
2) Violazione dell’art. 10 della legge 833/1978 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) in base al quale l’erogazione dei servizi di pronto intervento deve essere fatta a livello di Distretto; tale disposizione verrebbe ad essere disattesa in base alla disposizione contenuta nel decreto impegnato che dispone la “trasformazione” del Punto di Primo Intervento di Sabaudia in un “Punto di erogazione di assistenza primaria” (disciplinato quindi dall’art. 3-quinquies del D.lgs 502/1992 ) per cui il servizio verrebbe assicurato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai servizi di guardia medica e dai presidi specialistici ambulatoriali), servizi questi con finalità completamente diverse dall’ “Emergenza Sanitaria Territoriale”, fino ad ora garantita dal predetto Punto di Primo Intervento, collegato con il Pronto soccorso di Latina, che assicura oggi oltre ad un medico formato per l’emergenza-urgenza, anche la presenza di un infermiere professionale, indispensabile per la stabilizzazione dei pazienti più gravi;
I TEMPI DI ACCESSO
3) Violazione dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 1992 e del documento Stato Regioni del 2 dicembre 1991 allegato al predetto D.P.R. che stabilisce in 20 minuti il tempo massimo di accesso al pronto soccorso. La decisione di trasformare il Punto di primo Intervento di Sabaudia in un Punto di erogazione di assistenza primaria non ha infatti considerato il tempo necessario ai mezzi di emergenza per raggiungere il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Latina accertato dalla stessa ASL Latina in 25’ (come da proposta di rimodulazione dei PPI della direzione generale della ASL in data 25 ottobre 2018), con conseguente lesione del diritto alla salute dei cittadini;
TRASFORMAZIONE IMMOTIVATA
4) Assenza totale di motivazione circa la “trasformazione” del PPI in un Punto di erogazione di assistenza primaria in quanto il punto 9.1.2 del Decreto ministeriale n. 70/2015 -non citato nelle premesse dell’atto impugnato ma espressamente indicato e richiamato al punto 7.1.2 del Piano di rientro allegato al decreto impugnato nonché ai punti 7.1 e 7.2 – stabilisce che «il nuovo modello organizzativo dell’assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, deve prevedere la presenza di uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di condividere le procedure con l’attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo una reale continuità dell’assistenza nell’interesse della popolazione, anche attraverso la gestione tempestiva dei trasferimenti secondari urgenti e la trasmissione di immagini e dati». Pertanto poiché nel citato DM 70/2015 manca l’indicazione di un termine entro il quale operare la suddetta trasformazione, la Regione Lazio avrebbe dovuto motivare il perché è stato deciso di farlo il 31 dicembre 2019, il che non è avvenuto.In questo modo viene messa a rischio la vita dei cittadini senza alcuna motivazione.
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
5) Violazione degli art. 3 e 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 avente per oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» con cui sono stati fissati i Livelli Essenziali di Assistenza dell’Emergenza Sanitaria Territoriale e che stabiliscono che il Servizio Sanitario Nazionale debba garantire, in situazioni di emergenza-urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato. A causa del decreto impugnato i cittadini di Sabaudia verrebbero privati di questo servizio. Occorre sottolineare che un decreto del Presidente del Consiglio dal punto di vista della gerarchia delle norme è superiore ad un decreto ministeriale quale appunto è il DM 70/2015 le cui disposizioni sono quindi travolte e oramai prive di valore.
6) Violazione del principio della ponderazione i quanto se venisse attuato il decreto impugnato si andrebbe a colpire il “nucleo essenziale” del diritto alla salute, che comprende gli aspetti di cui non si può in nessun caso essere privati, pena la violazione del dettato costituzionale, che viene sanzionata con l’illegittimità delle norme che si pongono in contrasto ad esso (Corte Cost. 252/2001 e 354/2008). In particolare la Corte Costituzionale ha detto che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed è certamente a quest’ambito che appartiene il diritto dei cittadini specialmente se in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la terminologia dell’art. 32 della Costituzione, a che siano assicurate loro cure gratuite» (Corte Cost. Sentenza 309/1999);
IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
7) Violazione del principio della ragionevolezza: attesa la natura di primaria importanza del servizio di emergenza sanitaria territoriale tra i servizi sanitari nel senso che dalla sua tempestività e certezza dipende con altissima probabilità non la qualità del servizio ma la protezione del diritto primario dell’uomo quello alla vita, l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto alla salute, affermato dalla Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost. n. 162/2007 e n. 275/2016) e per la sua stessa natura insopprimibile, nonché insuscettibile di essere compresso o ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico – amministrativa, tanto meno di carattere finanziario. La normativa in tema di pronto soccorso deve perciò essere applicata con una interpretazione costituzionalmente orientata, che a tal fine deve privilegiare il criterio, all’interno della dimensione regionale del servizio, tendente ad una organizzazione territoriale più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle zone “svantaggiate”.
8) Violazione del principio di protezione della salute umana previsto dal’art. 168 del trattato dell’Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali della UE secondo cui «Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana
Il ricorso è stato poi arricchito, completato e presentato dall’avv. Lattari di Latina, il quale ha offerto la propria opera pro bono, cioè gratuitamente.
Ora si attende la fissazione dell’udienza da parte del TAR.