BOATI RAZZISTI DEI TIFOSI DEL LATINA CONTRO GIOCATORE DELL’AVELLINO: SOCIETÀ SANZIONATA

Mamadou Kanoute
Mamadou Kanoute

Versi della scimmia a un giocatore dell’Avellino: il Latina Calcio sanzionato a causa delle intemperanze dei sostenitori

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Silvano Torrini, si è pronunciato in merito agli episodi di razzismo avvenuti durante Avellino – Latina nei confronti del calciatore irpino Mamadou Kanoute.

“Nelle richiamate relazioni – si legge nel provvedimento – si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone”. Per questo motivo il Latina dovrà disputare una partita a porte chiuse (sanzione comunque sospesa).

Ecco il provvedimento per intero.

Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, CGS Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.

Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame.

Ne consegue, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa. P.Q.M.

– delibera di sanzionare la Società Latina con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori.

Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

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