BALNEARI, SOSPESA LA DECISIONE DEL TAR CHE NON AFFRONTAVA IL NODO DEL PPE MARINA DI LATINA

Il Tar dichiara inammissibile il ricorso che aveva evidenziato come il Piano Particolareggiato della Marina di Latina fosse annullato dal 1987. Ora, la nuova decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, dispone la sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar, nonché dell’efficacia della nota comunale impugnata in primo grado. È questo l’esito del ricorso presentato dall’avvocato Fabio Raponi per conto di uno degli imprenditori del lungomare di Latina che ha chiesto la riforma della sentenza del Tar datata 11 maggio.

A primavera, infatti, sembrava essere arrivata a conclusione la causa che era stata sporta al Comune di Latina davanti al Tar, perché venisse annullato l’atto con cui fu dichiarata improcedibile la Cila presentata il 26 marzo 2025 per “l’allestimento di un’area esterna attrezzata con finalità turistico-ricettiva anche a servizio della balneazione, mediante posizionamento dei seguenti elementi rimovibili e di uso stagionale: sdraio, lettini, divanetti, ombrelloni e punto ristoro con vela ombreggiante”.

Il Tribunale amministrativo non era solo chiamato a dirimere una causa intentata da un privato per realizzare uno stabilimento balneare a Latina, bensì a rispondere a una domanda ben più complessa: è ancora vigente il Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) alla Marina di Latina? Potenzialmente una vera e propria “bomba” dal punto di vista amministrativo perché avrebbe fatto cadere a cascata tutto lo stato dell’arte che vi è al momento sul lungomare di Latina.

Il Tar, però, aveva deciso di non affrontare la questione della vigenza del PPE della Marina, dichiarando inammissibile il ricorso per carenza originaria di interesse, ma implicitamente suggerendo al ricorrente di allestire le opere oggetto di Cila, ignorando il medesimo PPE della Marina, con lo spettro di un ordine di demolizione futuro da parte del Comune di Latina e un procedimento penale.

Nella sentenza del Tar – Presidente Ines Pisano, estensore Massimiliano Scalise – veniva scritto che “la CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo pubblico sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie; la CILA deve piuttosto essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio”.

A parere dei giudici amministrativi, la nota del 3 aprile 2025 cn cui il Comune di Latina avva dichiarato improcedibile la Cila “ha inteso solo informare il ricorrente di possibili criticità sotto il profilo urbanistico dell’attività oggetto della CILA. La predetta nota, quindi, non assume nella specie alcuna immediata efficacia lesiva della sfera del ricorrente, perché non è neanche in astratto idonea a conformarla in senso autoritativo”.

Per quanto riguarda il rischio penale che il ricorrente si era posto nel momento in cui avesse realizzato le opera su un PPE che non sarebbe stato vigente, il Tar, ignorando la questione della vigenza, spiegava che “non vi è alcuna adeguata prova in atti che il ricorrente abbia effettivamente iniziato e posto in essere l’attività oggetto della CILA. E tanto è sufficiente nel concreto ad escludere i rischi dallo stesso paventati. Ove, poi, detti rischi fossero riferiti all’ipotetica attività svolgibile in futuro, gli stessi non varrebbero comunque a sostanziare l’interesse ad agire, risultando evidente l’impossibilità, per il Giudice, di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati”.

La sentenza affrontava in parte la vigenza del PPE, asserendo non proprio chiaramente: “Altrettanto insuscettibile a fondare nella specie l’interesse ad agire nella specie risulta l’interesse di natura interpretativa ad avere una pronuncia sull’attuale vigenza o meno del PPE della Marina di Latina”. Inoltre, la “questione ben avrebbe potuto assumere rilievo nel caso in cui l’atto impugnato avesse avuto valenza provvedimentale e quindi incidenza diretta sulla sfera giuridica del ricorrente, posto che le previsioni del PPE citato sono state poste a base dello stesso”. E ancora: “la questione sulla perdurante vigenza del PPE della Marina di Latina è agevolmente risolvibile decifrando con esattezza la portata delle sentenze intervenute nel tempo sullo stesso, con l’ausilio delle consuete regole ermeneutiche e nell’osservanza dei princìpi e delle regole vigenti in materia”. In realtà, nel 2000, il Consiglio di Stato avrebbe già scritto che il PPE Marina è stato annullato. Senza contare che, a giugno 2025, lo stesso Tar ha concesso all’imprenditore ricorrente la sospensiva sul diniego della Cila, scrivendo che “l’attività è svolta su area pacificamente privata e che il Ppe della Marina è stato annullato con sentenza di questa Sezione n. 821 del 19 novembre 1987, passata in giudicato”.

In sostanza, una pronuncia del Tar che non affrontava nel merito la vigenza del PPE Marina e che dava via libera al ricorrente di piazzare ombrelloni e sdraio.

Ora i giudici del Consiglio di Stato spiegano che le “censure articolate dall’appellante avverso la predetta decisione di inammissibilità presentino sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che l’atto del Comune, recante il divieto di esecuzione delle opere, appare emanato nell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e dotato di portata lesiva nei confronti del destinatario”.

Le censure presentano “profili di complessità da esaminare in sede di merito e che, nelle more, debba darsi prevalenza, nella ponderazione dei contrapposti interessi, all’esigenza dell’appellante di dare corso all’attività economica, tenuto conto del carattere rimovibile delle opere oggetto della CILA”. Ecco perché Palazzo Spada accoglie la domanda cautelare, rinviando alla trattazione di merito per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026.

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