Concessioni balneari a Formia, l’authority si vede dare ragione dal Tribunale Amministrativo del Lazio sulla delibera della Giunta municipale
Così come per il Comune di Gaeta, era finito all’attenzione dell’autorità garante della concorrenza e del mercato anche il Comune di Formia. L’authority, infatti, a giugno scorso, aveva impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo di Latina la delibera della Giunta municipale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, numero 285, che, lo scorso dicembre 2023, aveva prorogato le concessioni demaniali per un altro anno, fino a dicembre 2024.
La delibera, secondo l’antitrust, violava il decreto legislativo 118/2022 e la nota direttiva Bolkstein, la quale da anni predica all’Italia e di conseguenza ai Comuni di mettere a gara le concessioni balneari. Una causa amministrativa fotocopia di quella formiana per cui l’antitrust contesta alla Giunta Taddeo il non aver avviato le procedure di selezioni pubblica finalizzate ad assegnare le concessioni balneari.
Vi sarebbero, secondo l’autorità che regola il mercato italiano, “specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe, invece, essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere”.
Il Tar di Latina ha accolto il ricorso dell’Antitrust, assistito dall’avvocato Paola Razzano, contro il Comune di Formia, che non si è costituito in giudizio per i noti problemi con l’avvocatura del comune, e tre stabilimenti balneari, Lem&C, Lido Celeste e Bagni Parisi. La delibera della Giunta Taddeo è stata quindi annullata. Non c’era ragione di effettuare la proroga, sopratutto in riferimento alla cosiddetta mancanza di scarsità della risorsa di spiagge libere, una formula con cui il Governo italiano ha voluto specificare che in Italia c’è abbondanza di tratti senza stabilimenti. Un calcolo che, però, non non ha convinto molti e che, ad ogni modo, per il Tar non vale per le località.
Secondo il tribunale amministrativo “la disapplicazione della proroga si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della Dir. 2003/126/CE (nda: la cosiddetta Bolkestein) e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare”.
Inoltre, secondo il Tar, sono da disapplicare “tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”.