AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” CONDANNATA A PAGARE 24MILA EURO AL LAVORATORE: È GESTITA COME FOSSE PRIVATA

Azienda Speciale “Terracina”, una sentenza condannata a pagare per oltre 24mila euro un dipendente che aveva fatto causa

Una sentenza che potenzialmente potrebbe avere effetti dirompenti sulla base di una causa mossa da un dipendente, difeso dall’avvocato Luca Cerchione, presso il Tribunale di Latina sezione Lavoro. L’Azienda Speciale “Terracina”, infatti, che si occupa dei servizi sociali nel Comune, in quanto ente strumentale dell’ente, è stata condannata a pagare l’importo lordo di 24.598,22 euro di differenze retributive a un suo dipendente.

La sentenza, emessa il 18 dicembre 2025 dal giudice del lavoro Simona Marotta, ha dato ragione al lavoratore che aveva fatto ricorso per ottenere il riconoscimento di un inquadramento contrattuale diverso rispetto a quello con cui era stato assunto per il periodo che va dal primo gennaio 2015 al 30 giugno 2020. Il giudice ha dichiarato l’illegittima applicazione al rapporto di lavoro intercorso con la parte ricorrente del contratto nazionale Enti locali dovendo invece trovare applicazione il contratto nazionale Terziario.

Secondo la sentenza, al dipendente spettano le differenze retributive tra quanto percepito con il livello B1 del contratto collettivo nazionale degli Enti locali e quanto avrebbe dovuto percepire con il 4° livello del CCNL Terziario in cinque anni.

La sentenza, come detto, potrebbe avere effetti dirompenti in quanto altri lavoratori dell’Azienda Speciale potrebbero fare causa, in ragione del fatto che si trovano nelle stesse condizioni.

Secondo il giudice del Tribunale del Lavoro, il ricorso è fondato. Un punto dirimente della sentenza è quella di aver stabilito “che la più recente evoluzione della Corte di Cassazione, ha ormai superato la concezione per la quale le aziende speciali sono solo enti pubblici non economici e ha aperto all’opposta ricostruzione, favorevole a considerarle enti pubblici economici”.

Nello specifico terracinese, l’azienda speciale è destinata alla produzione di beni ed attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di pareggio del bilancio, con la conseguenza che, per il fatto che la sua attività ha ad oggetto la produzione di beni ed attività con rilevanza imprenditoriale ed economica, l’articolazione dell’ente locale in cui si risolve l’azienda speciale, sebbene rimanga ad esso saldamente collegata con la funzionalizzazione delle scelte generali di politica imprenditoriale e gli altri strumenti di ingerenza e controllo previsti dal suo Statuto in favore dell’ente locale di riferimento, espleta attività imprenditoriale in senso proprio”.

Il giudice ricorda che il ricorrente che ha vinto la causa, “è risultato accertato, unitamente ad altri lavoratori -tutti ex LSU-“, essere “reclutato presso l’Azienda convenuta con passaggio diretto senza partecipare ad alcuna selezione pubblica o bando di gara”. Peraltro “i testi escussi hanno confermato che per i passaggi di livello non erano previste procedure pubbliche né selezioni interne, ma venivano decisi direttamente dalla Direttrice, Carla Amici”.

Assunto con livello A1, il ricorrente è stato inquadrato come livello B1. I testi hanno confermato che “durante il periodo di chiusura degli asili nido e del centro diurno a causa dell’infezione SARS-Covid, tutti i dipendenti non addetti ai servizi amministrativi hanno ottenuto la Cassa Integrazione in deroga, risultando altresì accertato – in esito alla documentazione depositata dall’INPS su richiesta dell’Ufficio – che l’A.S.T. (nda: Azienda Speciale Terracina) abbia acceso sin dal 2010 presso l’Istituto previdenziale una posizione dipendenti privati che ha permesso l’erogazione anche della CIG covid”.

Ecco, allora, che secondo il Tribunale “il rapporto di lavoro tra A.S.T. e la parte ricorrente si è instaurato e ha avuto concreto svolgimento nell’ambito della disciplina privatistica del diritto di lavoro, non risultando elementi di segno contrario che inducano a ritenere la sussistenza di un regime di specialità giuridica derivante dalla connessione dell’Azienda con l’ente territoriale di riferimento”. Un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto privato, tanto più che l’Azienda, in caso contrario (ossia se se avesse seguito il diritto pubblico), “avrebbe dovuto procedere alla selezione del personale (e alle successive progressioni) seguendo quei criteri di pubblicità”. Invece, come testimoniato, i lavoratori erano assunti direttamente.

“Deve quindi ritenersi acclarato – spiega il giudice – che il rapporto di lavoro instaurato con il dipendente sia sempre stato disciplinato dal diritto privato, non potendo trovare applicazione nei suoi confronti la contrattazione collettiva enti e autonomie locali, quanto, piuttosto quella relativa al settore Terziario”. Ecco perché il dipendente ha diritto ad essere retribuito con il contratto di lavoro nazionale Terziario di natura privatistica, e non con quello degli Enti locali.

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