ARENA DEL MARE DI SABAUDIA, IL PD INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE SUI COSTI

Arena del mare di Sabaudia, i consiglieri comunali del Partito Democratico, Giancarlo Massimo e Simone Brina, interrogano l’amministrazione

“Oltreché nello stabilire il metodo della concessione come caratteristica della gara, si è dato atto che tale iniziative “prevederà una eventuale compartecipazione economica: nelle forma di un finanziamento economico, nella misura massima di € 50.000,00 ovvero proporzionata alle risorse di bilancio in fase di approvazione, al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

La compartecipazione si riverbera, oltre che nelle forma di un finanziamento economico, nella misura massima di € 50.000 ovvero proporzionata alle risorse di bilancio in fase di approvazione, al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione”, altresì • nella messa a disposizione di fornitura gratuita di acqua ed energia elettrica per attività ordinaria sull’assunto che gli eventi individuati in sede di offerta saranno alimentati con specifici gruppi elettrogeni; • nella messa a disposizione dell’Area dell’Arena del Mare, per gli eventi, e di Campo di Marte per il parcheggio nei soli giorni di svolgimento degli eventi previsti nell’offerta economica affidataria.

Tramite deliberazione della Giunta comunale del 13 novembre 2025 n.269, è stato adottato apposito atto di indirizzo anche per il 2025, con le medesime modalità dell’anno precedente. Dalla lettura del provvedimento di Giunta Comunale non c’è alcun riferimento a norme regolamentari ed articoli degli stessi che pure disciplinano la materia sia in relazione al canone unico patrimoniale che per la concessione di patrocini o vantaggi economici.

In relazione alla fornitura gratuita di aree e servizi, è disciplinata dal Regolamento per il canone unico patrimoniale e dal Regolamento per la concessione di contributi economici.

In particolare l’articolo 29 del Regolamento per il canone unico patrimoniale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10/2021) individua, esplicitamente, le esenzioni relative al predetto canone, peraltro citato dall’assessore al turismo in risposta ad una precedente interrogazione nel luglio del 2023. Secondo l’assessore al Turismo si tratta di un patrocinio, infatti sottolinea come le stesse devono essere considerate tra quelle di cui all’articolo 29 “i. le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti”. Tale articolo non appare essere idoneo a giustificare la fattispecie, trattandosi non di privati ma soprattutto di attività a scopo di lucro, per il quale la scelta del contraente avviene tramite concessione. Articolo, peraltro, nemmeno citato nella deliberazione di Giunta Comunale.

Per quanto concerne i patrocini essi sono disciplinati dall’articolo 3 che recita: l’adesione simbolica del Comune di Sabaudia ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento. Nella fattispecie giova ricordare che il Comune di Sabaudia non sta partecipando ad una iniziativa ma ha indetto una gara per il rilascio di una concessione come previsto dal codice degli appalti.

L’eventuale rilascio di vantaggi economici, inteso come “l’attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa”, fermo restando dubbi e perplessità sulla possibilità di erogare lo stesso in relazione alla fattispecie considerata, si rappresenta, comunque, che ai sensi dell’articolo 8 comma 4 4.” Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e/o del Dirigente. La determinazione (del RUP o dirigenziale) deve evidenziare: a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile; c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate”;

Premesso che l’articolo 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. subordina la concessione di “vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi – in quanto espressione di un principio generale per il quale l’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario chela discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare;

Premesso che nella fattispecie si è indetta una gara attraverso lo strumento della concessione e che nel determinare il valore della stessa occorre valutare, come previsto dall’articolo 179 comma 3 del Codice degli Appalti, assieme a diversi parametri anche quanto indicato dalla lettera f): il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

Premesso che tali valori, ai fini della determinazione della concessione, vanno quantificati. Infatti come ha sottolineato la Corte dei Conti – Sezione Liguria : “i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire la invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali” (Sezione Liguria n. 162/2024/PAR). Il Collegio ligure consente agli enti territoriali, nelle proprie prerogative costituzionali (autonomia tributaria e regolamentare), di prevedere ulteriori esenzioni, per la migliore cura della comunità amministrata, motivando i benefici per la collettività e monitorando le minor entrate nel ciclo della programmazione del bilancio. La necessità che l’Ente, dopo aver valutato i vantaggi della collettività amministrata, ne assicuri la copertura è stata confermata anche dalla Sezione Lombardia. In particolare, la Sezione Lombardia ha precisato che: “il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti. La norma di legge prevede un vincolo finanziario complessivo volto ad evitare di impattare negativamente sugli equilibri di bilancio. Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione” (Sezione Lombardia n. 216/2024/PAR);

Premesso che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con deliberazione n.11/2025 su parere richiesto dalla Provincia di Latina ha specificato che non si “ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dall’interpretazione maggioritaria appena illustrata, secondo cui l’Ente territoriale può prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, purché nel rispetto della invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio, il tutto previamente certificato dai competenti organi di controllo”.

In relazione all’Area del Mare, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale del 13 novembre 2025 n.269, i consiglieri comunali chiedono se si sia provveduto a quantificare i costi relativi alla fornitura gratuita di acqua ed energia elettrica per attività ordinaria, la tassa di occupazione di suolo pubblico dell’area occupata e del parcheggio in relazione al solo svolgimento degli eventi previsti nell’offerta economica; se sia stato acquisito il parere dei revisori dei conti.

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