AGGREDÌ CALCIATORE E MINACCIÒ CARABINIERI DURANTE UN PARTITA DEL MONTE SAN BIAGIO: 5 ANNI DI DASPO

Daspo per 5 anni a un 50enne di Monte San Biagio, l’uomo fa ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Gip

Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il provvedimento del Questore di Latina, risalente al 22 luglio 2022, con cui era stato imposto al 50enne Ludovico Canale il divieto di accedere per 5 anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati.

A Canale, l’ordinanza ha imposto anche l’obbligo di presentazione, sempre per 5 anni, presso la Stazione Carabinieri di Monte San Biagio, quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo in occasione degli incontri di calcio, amichevoli e ufficiali, in territorio nazionale o all’estero, della squadra U.S. Monte San Biagio.

Canale ha ricorso in Cassazione sostenendo che durante la partita del Monte San Biagio, per cui è scattato in seguito e a suo carico il Daspo, il giudice sportivo non avrebbe evidenziato episodi di scontri tra tifoserie né episodi di violenza di tifosi nei confronti dei calciatori. Secondo il ricorrente, che ha riportato la testimonianza di un terzo, vi sarebbe stata solo una lite tra due calciatori senza che vi fosse alcun intervento violento da parte sua. Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe verificato la compatibilità della misura applicata al ricorrente con l’attività lavorativa da Canale e nonostante fosse stato espressamente sollecitato in tal senso con memoria difensiva.

Lo stesso Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura, fissata nel massimo, e alla compatibilità della stessa con l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, richiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

Per i giudici della terza sezione di Cassazione, il ricorso di Canale è fondato proprio per la compatibilità della misura (5 anni di Daspo) con il suo lavoro.

Gli ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso nel merito del fatto, in quanto Canale, secondo il provvedimento del Gip del Tribunale di Latina, lo scorso 24 aprile 2022, in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Monte San Biagio e Ceccano alla stadio “Aldo Moro”, aggredì all’interno dell’area riservata a giocatori e accompagnatori, un calciatore della squadra del Ceccano, oppose resistenza ai Carabinieri intervenuti per ripristinare l’ordine, minacciando loro e il medesimo giocatore del Ceccano mentre si allontanava in automobile.

Fondato invece il ricorso per la parte inerente al lavoro di Canale. Secondo la Cassazione, il Giudice per le indagini preliminari, pur dando atto della gravità della condotta tenuta da Canale, non ha tuttavia fornito alcuna risposta circa la incompatibilità dell’obbligo di presentazione con l’attività lavorativa svolta dall’uomo. Canale, infatti, – motiva la Cassazione – lavora in un bar i cui orari sono caratterizzati dalla variabilità e dalla indeterminatezza, trattandosi di attività aperta dalle ore 5 alle ore 23.

Ecco perché la Cassazione, solo per la parte della presentazione dai Carabinieri 15 minuti dopo l’inizio di primo e secondo tempo della partita di calcio del Monte San Biagio, annulla Il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame. I 5 anni di di Daspo, però, restano confermati.

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