ABUSI EDILIZI MAI DEMOLITI, TAR BOCCIA IL COMUNE DI APRILIA

Con sentenza depositata il 26 marzo 2025, il TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina – ha accolto il ricorso presentato dalla società R.I.D.A. Ambiente S.r.l. contro il Comune di Aprilia, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di esecuzione di tre ordinanze di demolizione relative a presunti abusi edilizi in terreni confinanti con l’impianto della società.

La vicenda si origina da alcune segnalazioni di irregolarità edilizie effettuate da RIDA nel 2017, in merito a interventi non autorizzati eseguiti su immobili vicini al proprio impianto di trattamento rifiuti. Le segnalazioni avevano portato all’emissione delle ordinanze di demolizione n. 254, 255 e 256 del 2017, che tuttavia non sono mai state eseguite, nonostante i successivi solleciti della società – l’ultimo dei quali risalente all’11 settembre 2024.

Nel ricorso, RIDA ha lamentato che le opere abusive, in particolare l’estensione a uso residenziale di strutture originariamente autorizzate come porticati, abbiano compromesso le distanze di sicurezza tra l’impianto industriale e le abitazioni, con possibili ripercussioni sulla propria attività.

Il TAR ha ritenuto fondate le argomentazioni della ricorrente, respingendo le eccezioni di inammissibilità sollevate sia dal Comune che dal controinteressato, Denis Mantovani.

Secondo i giudici amministrativi Il Comune ha l’obbligo giuridico di dare seguito alle proprie ordinanze, anche in assenza di provvedimenti cautelari sospensivi.

Il Tribunale ha ribadito che, anche nel caso in cui l’applicazione dell’art. 34 del Testo Unico Edilizia (che consente la conservazione parziale dell’opera abusiva) fosse astrattamente configurabile, l’accertamento relativo spetta comunque al Comune nella fase esecutiva. La verifica non è mai stata effettuata.

I giudici amministrativi accertano l’illegittimità del silenzio del Comune di Aprilia e ordinano all’Amministrazione di determinarsi sull’istanza entro 60 giorni, adottando tutti gli atti e le azioni materiali necessari a dare esecuzione alle ordinanze di demolizione;

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