LATINA, SCONTRO AL TAR TRA GLI AVVOCATI DEL COMUNE E L’ENTE STESSO: LA SENTENZA

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Gli avvocati del Comune di Latina contro il regolamento dell’ente per cui lavorano: il Tar ha emesso la sua sentenza

È del 2019 il ricorso presentato dall’attuale Dirigente della’Avvocatura comunale avv. Francesco Cavalcanti, dal suo predecessore avv. Francesco Di Leginio e da un altro avvocato dell’ente di Piazza del Popolo, Cinzia Mentullo.

I tre legali avevano interpellato il Tar contro il Comune di Latina e l’ex Segretario/Direttore Generale Rosa Iovinella per l’annullamento di alcune delibere: in particolare, una, della Giunta municipale, risalente all’11 aprile 2019; una seconda, sempre della Giunta municipale, del maggio 2019 (Regolamento dell’avvocatura comunale); l’altra, infine, del Consiglio Comunale, datata 2 luglio 2019, che prendeva atto del nuovo regolamento sull’avvocatura comunale. Contestate anche diverse note dell’allora Segretaria Iovinella e del Dirigente del Personale.

I provvedimenti di esecutivo e assise cittadina recepivano il regolamento predisposto dall’allora Segretaria e Direttore generale del Comune di Latina per normare la struttura, le dinamiche e i compensi professionali dei dipendenti dell’avvocatura comunale, ossia gli avvocati che difendono l’ente di Piazza del Popolo nei processi, nelle cause e nei contenziosi di ogni ordine e grado.

Il Comune di Latina, per difendersi, ha chiaramente nominato un legale esterno, Alfonso Celotto, non potendo assegnare il contenzioso, per ovvi motivi, ai legali interni, essendo loro stessi i ricorrenti.

Ciò che contestavano gli avvocati Cavalcanti, Di Leginio e Mentullo afferiva a ragioni di forma e di merito. In particolare, per quanto riguarda il merito, gli avvocati ricorrevano contro i deliberati che, in sostanza, sopprimono il regolamento del 2011 licenziato dall’allora Commissario straordinario Guido Nardone. Tra gli articoli contestati, la possibilità da parte dell’Ente di dare incarichi ad avvocati esterni al Comune; la stessa composizione dell’avvocatura comunale; la liquidazione dei compensi professionali (i ricorrenti lamentavano che il nuovo regolamento stava determinando il blocco dell’accreditamento in busta paga), declinata nei diversi modi che si possono concretizzare: dalle sentenze favorevoli con compensazioni delle spese di giudizio e quelle favorevoli con condanna delle controparti alle spese di giudizio.

Ebbene, il Collegio del Tribunale amministrativo di Latina presieduto dal Giudice Antonio Vinciguerra – estensore della sentenza, il giudice Ivo Correale – ha sciolto la riserva, pronunciandosi con una sentenza composita che in parte dà torto agli avvocati del Comune e in parte accoglie alcune doglianze. Sulla questione formale (poteva o non poteva la Giunta Comunale adottare i provvedimenti del regolamento di Rosa Iovinella?), il Tar dà ragione al Comune di Latina. Una ragione che l’Ente si vede dare anche per quanto riguarda la possibilità di regolamentare l’avvocatura stessa poiché “l’Avvocatura Comunale rappresenta un “Ufficio” comunale soggetto al potere di regolamentazione della Giunta”. L’Ufficio dell’Avvocatura è a tutti gli effetti un ufficio del Comune.

Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi ai legali esterni, è pacifico che il Comune possa ricorrervi “per cui – si legge nella sentenza del Tar – il carattere “episodico” dell’affidamento esterno non può che mantenersi e per ragioni di mera opportunità (come nel caso di specie dato dal presente contenzioso)”. Agli avvocati del Comune, che lo eccepivano, il nuovo regolamento non preclude di operare anche per gli enti, i consorzi, le istituzioni e le società a partecipazione comunale.

Sul blocco dell’accreditamento in busta paga dei compensi professionali stipendiali, il Collegio del Tar osserva che “le note impugnate, in effetti consistendo in atti non direttamente lesivi, come osservato nelle difese del Comune, si rifletterebbero sulle singole retribuzioni di ciascun ricorrente, per cui non può che rilevarsi, in tale prospettiva, in astratto la carenza di giurisdizione“. Il Tar suggerisce ai ricorrenti di attivarsi davanti all’autorità giudiziaria competente, ossia in una causa civile.

Il Tar ha però accolto il ricorso degli avvocati del Comune su altri aspetti: come, ad esempio, la retribuzione che deve essere garantita anche per attività precedenti al congedo e riguardanti non solo cause assunte in decisione ma anche memorie, istanze e altre pratiche legali. Così come fondata è la censura dei ricorrenti sul regolamento Iovinella: sono, per il Tar, da equiparare le sentenze favorevoli alle ordinanze del giudice onorario e amministrativo. Ossia, gli avvocati del Comune hanno diritto ad essere liquidate per tutte le attività professionali svolte.

Accolto e fondato anche il motivo sulla erogazione dei compensi. “Ogni eventuale limite alla erogazione ai professionisti legali dell’Ente – recita la sentenza del Tar deve essere stabilito in contrattazione collettiva, trattandosi di un aspetto che incide sulla quantificazione della retribuzione individuale e dovendo tale limite risultare commisurato alla qualità e quantità del servizio reso, che dunque osta, anche sotto questo profilo, alla previsione regolamentare – adottata senza previa contrattazione collettiva – di una soglia fissa”.


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