COMUNE DI PONZA SENZA RELAZIONE DI FINE MANDATO: LA CORTE DEI CONTI AVVERTE IL SINDACO CHE RISCHIA

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Comune di Ponza
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Comune di Ponza senza relazione di fine mandato: la Corte dei Conti avverti il sindaco uscente Fabrizio Ferraiuolo 

È il collegio della Corte dei Conti del Lazio presieduto dal Presidente Roberto Benedetti a certificare, con la delibera 67 del 24 maggio, un’altra criticità piuttosto grave al Comune dell’isola: manca la relazione di fine mandato come norma prevede e, ora, a richiesta la sanzione sono l’attuale sindaco Francesco Ferraiuolo, il segretario generale Raffale Allocca e il Dirigente del settore finanziario del Comune di Ponza. La violazione (articolo 4, comma 6, del decreto legislativo numero 149 del 6 settembre 2011) è quella di quella di non aver redatto e pubblicato la relazione di fine mandato per gli anni che vanno dal 2017 al 2022, ossia quelli in cui Ponza è data guidata da Ferraiuolo Sindaco.

“La relazione – spiega la pronuncia della magistratura contabile laziale – si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico”. È “uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, da cui si prende atto della reale situazione dell’ente; infatti, la comunità locale, nell’esercitare il diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta del suo stato finanziario”. Il documento che avrebbe dovuto essere pubblicato sul sito del Comune analizza la gestione economico-finanziaria dell’Ente.

Tuttavia, Il Comune di Ponza, come ricorda la Corte dei Conti, non ha adempiuto alla pubblicazione del documento pur essendo stato “oggetto di controllo contabile, per il periodo 2015-2018, a valle del quale sono state adottate la deliberazione ordinanza n. 108/2020 e la deliberazione n. 137/2020, con cui sono state accertate numerose irregolarità contabili, con particolare riferimento al peggioramento del disavanzo al 2019, alla situazione di indebitamento, alla errata contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, alla inefficiente gestione delle entrate e delle attività di riscossione, alla mancata ricognizione del contenzioso, allo sforamento dei parametri di deficitarietà e al mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali”.

Ora l’Ente e soprattutto i tre amministratori e dirigenti avranno l’obbligo di pubblicare la sentenza entro 60 giorni.

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