Benefit Ambientale, Il Comune di Aprilia commenta il pronunciamento della Corte Costituzionale sul cosiddetto “ristoro”
La Corte Costituzionale, ieri 4 marzo, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 1998, istitutivo del cosiddetto benefit ambientale da corrispondere a favore dei Comuni sul cui territorio insistono impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. La Consulta, presieduta dal Presidente Giuliano amato, si è pronunciata sui quesiti posti rispettivamente dal Consiglio di Stato e dal Tribunale di Cassino. Per quanto riguarda Palazzo Spada, pende in giudizio il ricorso promosso dalla società Csa che gestisce l’impianto trattamento rifiuti a Castelforte contro il Comune stesso, la Regione Lazio più gli altri comuni di San Vittore, Gaeta, Formia, Roccasecca. Ossia quei Comuni che chiedono da tempo il versamento del benefit ambiente sopportando la servitù sul territorio di un impianto rifiuti. In questo ricorso, peraltro, sono intervenuti ad opponendum Rida Ambiente e il Comune di Aprilia, direttamente interessati sebbene da opposti fronti (da una parte il privato che gestisce il Tmb, dall’altra l’Ente che vuole il benefit ambientale).
Il secondo ricorso, per cui il Tribunale di Cassino ha chiesto l’intervento della Corte Costituzionale, è stato promosso dal Comune di San Vittore (Frosinone) contro Acea Risorse e Pontinia Ambiente.
Ebbene, per la Consulta il benefit ambientale è legittimo dal punto di vista costituzionale. Ora starà alle rispettive Corti decidere. E non poteva mancare l’intervento del Comune di Aprilia da anni impegnato in un duro scontro con Rida Ambiente anche sul benefit ambientale.
“Prendiamo atto con soddisfazione del pronunciamento della Corte Costituzionale – fa sapere l’ente di piazza Roma – che risponde all’ennesimo tentativo da parte di taluni operatori del settore di sottrarsi ad un obbligo di legge di corrispondere un ristoro alle popolazioni che ospitano impianti di rifiuti nel loro territorio. La sentenza della Corte costituzionale segue il precedente pronunciamento della Corte di cassazione che, nell’ambito di analogo giudizio che vede contrapposti il Comune di Aprilia e RIDA Ambiente per il pagamento del benefit, ne ha escluso la natura tributaria, presupposto da cui muovono le ragioni di chi vuol sottrarsi al pagamento”.
“Il giudizio di costituzionalità della norma regionale aveva preso avvio per iniziativa del Consiglio di Stato e del Tribunale di Cassino nell’ambito di due differenti giudizi aventi entrambi ad oggetto la medesima questione relativa al pagamento del benefit da parte di impianti localizzati, rispettivamente, nel comune di Castelforte e di San Vittore. Pur non essendo parte in quei due giudizi, il Comune di Aprilia, a suo tempo, aveva deciso di costituirsi innanzi alla Corte Costituzionale per opporsi alle richieste di annullamento della norma regionale oggi dichiarate inammissibili dal Giudice delle leggi”.
Il convincimento delle aziende che si oppongono al benefit si basa sulla natura tributaria del benefit, sostenendone la competenza esclusiva statale in materia tributaria. L’analoga controversia giudiziaria tra Rida e Comune di Aprilia pende da diverso tempo e l’amministrazione comunale, anche alla luce dell’ennesimo pronunciamento positivo per l’ente della magistratura, confida in una rapida soluzione della vicenda. Il contenzioso ha avuto inizio con il diniego dell’azienda di versare al Comune di Aprilia i benefit previsti dalla normativa regionale. Si tratta di diversi milioni di euro che il privato ha continuato a ricevere dai Comuni che conferiscono rifiuti nell’impianto sito nella municipalità di Aprilia senza, tuttavia, versarli nelle casse dell’ente di piazza Roma.
Non essendo stati mai sospesi dal giudice di merito i provvedimenti di richiesta del benefit e non essendo stata annullata la legge regionale da parte della Corte costituzionale, prosegue l’attività di recupero delle somme dovute da RIDA ambiente al comune a titolo di benefit. Nello specifico l’amministrazione comunale ha già proceduto ad un primo pignoramento.