Latina, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar: infondato l’appello presentato dalla concessionaria del cimitero
Il ricorso originario della società Ipogeo Latina srl, presentato al Tribunale amministrativo, aveva l’obiettivo di sospendere il Regolamento polizia cimiteriale: ad essere contestata la irretroattività degli effetti del regolamento del 2008.
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La società aveva, infatti, impugnato la disposizione dirigenziale del 25 marzo 2020 con cui il Servizio lavori pubblici e progettazione, servizi cimiteriali del Comune di Latina aveva disposto la sospensione “dell’invio di richieste di versamento del canone di concessione d’uso per le sepolture i cui termini di validità risulterebbero scaduti ai sensi del Regolamento di gestione cimiteriale allegato alla proposta di project financing, nonché delle richieste di pagamento del canone cd di “mantenimento” e ad interrompere tutte le attività volte alla liberazione delle sepolture nei confronti degli utenti che rientrano nelle fattispecie sopra individuate, nelle more della auspicata individuazione di una soluzione alla attuale situazione di criticità”.
La società aveva chiesto, altresì, il risarcimento dei danni conseguenti all’assunta ingiusta inibizione alla stipula delle nuove concessioni d’uso medio tempore divenute assegnabili e/o rinnovabili ai sensi delle norme regolamentari oggetto della impugnata comunicazione.
Non fu di questo avviso il Tar che stabilì che il suddetto regolamento “non ha natura provvedimentale trattandosi di una mera comunicazione indirizzata alle associazioni dei consumatori e alla stessa Ipogeo in cui si manifesta l’intenzione di individuare una soluzione in ordine alla contestata iniziativa del concessionario di applicare alle concessioni ante 2009 condizioni più restrittive rispetto a quelle all’epoca vigenti e in ogni caso, la parte dell’atto che la ricorrente assume essere lesiva dei propri interessi costituisce una mera reiterazione di quanto in precedenza comunicato, in termini più compiuti e articolati, con la precedente nota del 23.12.2019, non impugnata dalla ricorrente”.
In quel procedimento, come in questo odierno per cui si è pronunciato il Consiglio di Stato, si erano schierate col Comune di Latina, Asso Cons Italia, Codacons Latina, Codici Latina, e Federconsumatori.
Da ricordare, come fanno anche i giudici di Palazzo Spada, che Il Comune, con una nota datata dicembre 2019, aveva diffidato Ipogeo a interrompere le richieste di versamento del canone di concessione d’uso per le sepolture “i cui termini di validità risulterebbero scaduti ai sensi del Regolamento di gestione cimiteriale allegato alla proposta di project financing, così come a sospendere i procedimenti di questo tipo già avviati e, in ogni caso, a non assumere alcuna iniziativa senza averla precedentemente concordata”.
Ipogeo ha, come detto, impugnato la sentenza del Tar sostenendo, tra le altre cose, che la sostenibilità del Project financing con cui gestisce dal 2009 e per trent’anni il “camposanto” di Latina, sarebbe assicurata dallo sfruttamento della concessione, con gli introiti derivanti dai servizi cimiteriali, dal contributo al mantenimento e dalla concessione agli utenti dell’uso delle sepolture.
Questa volta, nota il Consiglio di Stato che il Consiglio comunale di Latina, con deliberazione n. 25 del 29 aprile 2021, ha approvato il regolamento di polizia mortuaria al termine di un’attività di confronto con la stessa società concessionaria la quale, nonostante abbia presentato al Comune formali osservazioni, non ha proceduto alla sua impugnazione. Un regolamento che ha concesso a Ipogeo anche diverse aperture da parte del Comune come, ad esempio, la durata temporale delle concessioni d’uso, le concessioni d’uso perpetuo e la proroga di determinate concessione. Insomma un regolamento non proprio a sfavore del concessionario.
Peraltro la diffida del Comune di Latina nei confronti di Ipogeo, ossia di interrompere l’invio agli utenti delle richieste di versamento del canone di concessione d’uso per le sepolture, si è consolidata proprio perché non impugnata dal gestore privato.
L’appello è stato quindi respinto dal Collegio del Consiglio di Stato presieduto dal giudice Luciano Barra Caracciolo e confermata la sentenza del Tar datata marzo 2021. Disposta, però, l’integrale compensazione delle spesi di giudizio tra Ipogeo, Comune e associazioni consumatori.