Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di De Vizia Transfer S.p.a presentato dagli avvocati Clarizia e Macri contro il Comune di Latina rappresentato dall’avvocato dell’ente Francesco Cavalcanti e nei confronti di Abc, l’Azienda dei Beni Comuni, ossia l’azienda speciale istituita il 2 ottobre 2017 dal Comune di Latina per occuparsi della gestione dei rifiuti, attività che ha iniziato a svolgere dal 1° gennaio 2018. Già definita un vero e proprio salto nel buio da Latina Tu.
Da oggi, la strada per la tanto dibattuta azienda dei rifiuti latinense è ancora più in salita, non solo per i problemi cronici di una raccolta differenziata che riesce a fare peggio persino di Latina Ambiente (Latina è sotto il 25%, uno dei peggiori risultati dell’intera provincia e regione), ma specificatamente perché la sentenza del Consiglio di Stato censura il comportamento procedurale del Comune di Latina che, secondo i giudici di Palazzo Spada, avrebbero dovuto, in sintesi, permettere alla De Vizia, come interessata alla gara, di interloquire in qualche maniera in ragione del diverso orientamento del Comune di Latina a guida LBC e rispetto a quanto deciso dal Commissario prefettizio Barbato e, prima di lui, dall’atto di indirizzo votato da uno degli ultimi consigli comunali quando a guidare l’amministrazione del capoluogo c’era Giovanni Di Giorgi.
Al momento dell’insediamento dell’amministrazione Coletta (luglio 2016) la situazione della gestione dei rifiuti era, in estrema sintesi, la seguente. Latina Ambiente Spa, essendo in una situazione di insolvenza, aveva presentato al Tribunale di Latina, al fine di evitare il fallimento, istanza per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e il piano di rientro dai debiti si fondava essenzialmente sulla riscossione dei crediti verso il Comune di Latina che la società aveva iscritto nel proprio bilancio. Il Commissario prefettizio Barbato aveva operato affinché il rapporto tra Comune di Latina e Latina Ambiente S.p.a., la cui scadenza naturale era il 31 dicembre 2015, continuasse fino al 30 giugno 2017. Nel contempo aveva indetto una gara europea per selezionare il nuovo gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per la quale era prevista l’apertura delle buste ai primi di agosto del 2016.
In definitiva, erano due le strade che l’amministrazione LBC avrebbe potuto scegliere:
- affidamento del servizio attraverso la gara, apportando al capitolato le modifiche raccomandate dall’Anac;
- continuare con Latina Ambiente Spa.
Il bando di gara, predisposto da Barbato, stabiliva la durata dell’affidamento in sette anni con un costo annuo a base d’asta fissato in € 18.015.293 iva compresa. Nel capitolato d’appalto era prevista una raccolta differenziata spinta (modello porta a porta) con raggiungimento di una percentuale non inferiore al 70% (la norma stabilisce un minimo pari al 65%).
LBC scelse per una terza via: l’azienda speciale a totale controllo dell’ente.
Oggi, da ciò che si legge dalla sentenza, non è stata la scelta giusta.
De Vizia, infatti, dopo aver perso il primo grado amministrativo, con il ricorso in appello al Consiglio di Stato ha impugnato la sentenza del Tar, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla stessa società per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Latina n. 70 dell’8 agosto 2017, avente ad oggetto la “costituzione dell’azienda speciale per la gestione del servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti. Approvazione statuto – atto costitutivo – relazione ex art. 34 d.l. 179/2012. Variazione al bilancio di previsione esercizio 2017”; nonché della determina n.1142 del 13 luglio 2017, adottata per l’annullamento in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 7 agosto 1990, della determinazione n. 779 del 23 maggio 2016, avente ad oggetto “affidamento del servizio igiene urbana, approvazione atti di gara e conferma impegni di spesa per pubblicazioni di cui alla det. n. 553 del 18.4.2016”.
A sostegno del ricorso in appello, la De Vizia, tramite i suoi legali, ha dedotto otto motivi di diritto. Ma ciò che ha visto soccombere il Comune a guida di Damiano Coletta è, in sostanza, un difetto di comunicazione (non è ritenuto sufficiente solo l’Albo Pretorio del Comune) e la legittimità dei tempi di impugnazione che, invece, per il Tar erano scaduti.
Il ricorso presentato al Tar da De Vizia era stato giudicato irricevibile ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza stabilendo che “le stazioni appaltanti (ndr: il Comune di Latina) comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati e le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata“. Ne consegue che la determina di annullamento della gara avrebbe dovuto essere comunicata alla De Vizia Transfer S.p.a. (che aveva presentato domanda di partecipazione alla gara europea del Commissario Barbato) e che, pertanto, trattandosi di atto per il quale era necessaria la comunicazione individuale, la data per l’impugnazione dello stesso decorreva solo dalla comunicazione medesima, che non è mai avvenuta, e non dalla pubblicazione: avendo la De Vizia presentato la domanda di partecipazione alla gara europea, è stato ritenuto dai giudici che, in quanto direttamente interessata e pertanto necessaria destinataria di una comunicazione individuale, il termine per la impugnazione debba decorrere soltanto a fare data dalla ricezione della nota di comunicazione della detta deliberazione, non ritenendosi né idonea né sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio. Ed infatti la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti ai quali l’atto direttamente si riferisce ed interessati ad impugnarlo, nei cui confronti, pertanto, occorre che il provvedimento sia notificato o comunicato direttamente.
Il Comune, per adesso, temporeggia rilanciando un comunicato stampa piuttosto anonimo e soggettivo: “Il Consiglio di Stato in data odierna ha depositato la decisione relativa al ricorso presentato dalla De Vizia Transfer spa avente ad oggetto gli atti di ritiro della procedura ad evidenza pubblica per l’esternalizzazione del servizio di igiene urbana e le determinazioni del Comune per l’internalizzazione del servizio e la costituzione dell’Azienda Speciale ABC. La sentenza odierna non entra nel merito delle scelte politiche operate da questa Amministrazione né sull’operato dell’Azienda Speciale. L’Amministrazione ha già dato mandato ai Servizi competenti di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del pronunciamento. Stando a una primissima lettura del pronunciamento, è stato individuato un vizio procedurale nell’atto di annullamento della gara. Si tratta comunque di una vicenda estremamente complessa che necessita senza dubbio di ulteriori approfondimenti e che fa salvi in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione. L’Azienda Speciale ABC nel frattempo continuerà a garantire il servizio di igiene urbana e tutti gli atti successivi saranno concordati con il Comune“.
Chi vivrà vedrà. La sensazione è che, ormai, non si può più tornare indietro. E a pagare, come sempre, sono i cittadini.