Attività di dragaggio all’interno del porto turistico di San Felice Circeo. L’Associazione “Il Fortino” ha presentato un esposto: “La sabbia dei porti non è semplice sabbia”
A seguito di segnalazioni di cittadini tra cui genitori, e un nonno che ci chiedevano di informaci sui lavori in corso al porto turistico e che consistevano in un trasbordo diretto di sabbia dal porto all’esterno, in prossimità della “spiaggetta del Porto” (vedi video), lunedì 14 giugno abbiamo esposto la situazione alle autorità competenti.
L’esposto è stato inviato a Comune per delega da Regione Lazio, Capitaneria di Porto e Arpa Lazio, chiedendo se le attività siano dotate delle necessarie autorizzazioni e siano compatibili alle attuali innumerevoli normative in merito.
“Il Fortino” chiede inoltre:
1. se i lavori godano di Autorizzazione da parte dell”autorità titolare delle funzioni in materia di demanio marittimo (Artt. 28-55 del codice della navigazione).
2. se sia stata eseguita analisi da parte dall’ARPA Lazio (e/o dagli altri Organi deputati alla cura ed alla salvaguardia dell’Ambiente e della vita umana!!)
3. se siano stati accertate le caratteristiche dei “materiali” finora trasbordati ovvero se trattasi di “fanghi” contaminanti e quindi in grado di inquinare o se questi possano rientrare o meno tra gli inerti neutri previsti dalla legge;
A partire dalla data del 14/06/2021 le attività di trasbordo in oggetto risultano ferme. Il giorno 17/06/2021, con l’ausilio di un camion, è stata rimossa dal porto la draga che era operativa.
Restiamo in attesa – spiegano – di capire quale sia l’esatta situazione e comunque attendiamo esiti dalle autorità a cui ci siamo rivolti. Non sta a noi, in questa sede, commentare ulteriormente la vicenda. Anche questa iniziativa è in linea con il primo punto delle finalità dello statuto della nostra associazione: individuare e analizzare le problematiche legate al corretto uso del territorio e del suo patrimonio, sensibilizzando su ciò la collettività, le Autorità, gli Enti competenti, le forze politiche. Quindi – concludono – il primo obiettivo è l’informazione ai cittadini.
PREMESSO che
Le operazioni di dragaggio dei sedimenti, applicate in passato al solo fine di mantenere o garantire la corretta funzionalità operativa dei porti, hanno recentemente assunto, a causa della possibile contaminazione di natura organica ed inorganica dei materiali dragati, la connotazione aggiuntiva di interventi di risanamento ambientale. La movimentazione dei sedimenti è così diventata un intervento specifico, atto non solo al mantenimento di idonee condizioni per la funzionalità del porto, ma anche a garantire il mantenimento di adeguati standard di qualità dell”ambiente acquatico. Quindi a fronte di una necessità economica e strutturale, il gestore del porto che stia progettando un’attività di dragaggio non può ignorare i vincoli derivanti dalla tutela della fascia costiera e dell”ambiente marino e della salute pubblica.
La destinazione dei materiali di dragaggio e i trattamenti a cui possono essere sottoposti sono definiti dalla presenza o meno di contaminanti, dalla quantità e dalla natura degli stessi. Gli ingenti quantitativi di fanghi dragati possono presentare, infatti, livelli di contaminazione, che precludono l‟immersione diretta in mare e necessitano di essere sottoposti a regolamentate procedure che riguardano la movimentazione, il trattamento, il recupero o lo smaltimento. I materiali prodotti dalle operazioni di scavo, una volta estratti, costituiscono infatti generalmente, in base alla normativa vigente, un rifiuto contraddistinto da un codice CER.
Si ESPONE che
All’interno del porto turistico di San felice Circeo da giorni sono in corso dei lavori di dragaggio presumibilmente per il mantenimento o per l’utile conservazione della profondità per la navigazione;
Le foto allegate mostrano dall’alto e nel dettaglio, l’area interessata all’azione di dragaggio, inerente l’imbocco del porto ed anche il lato del molo di ponente (molo maggiore);
le operazioni di travaso sono effettuate dall’interno direttamente all’esterno del porto, in corrispondenza della struttura portuale che confina con una piccola spiaggia demaniale dedita al libero uso pubblico per la balneazione;
non è dato sapere se per consentire il trasbordo siano state rilasciate autorizzazioni ad operare sulla struttura portuale , nonché eventualmente a modificarla.
ESTRATTO DELL’ESPOSTO –
Poiché Non è dato di sapere se le attività siano dotate delle necessarie autorizzazioni e siano compatibili alle attuali normative , tra cui si citano:
1. Codice della navigazione: Artt. 28-55
2. Regolamento di attuazione del codice della navigazione per la navigazione marittima: Artt. 5-58.
3. D.Lgs. 31 maggio 1998 n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Art.105 e 106.
4. D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.amb.): Artt. 73-75; 83-90; 109; 185 comma 3.
5. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Art. 70.
6. L. 9 dicembre 1998 n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale. Art. 1.
7. DM 18 settembre 2001 n. 468 Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale».
8. L. 28 gennaio 1994 n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale. Art. 5, commi da 11bis a 11sexies.
9. L. 31 luglio 2002 n. 179. Disposizioni in materia ambientale. Art. 21.
10. DM 24 gennaio 1996: Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’Art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino. (vigente in attesa dell”approvazione del DM previsto dall”Art. 109, c.amb.).
Ne è dato di sapere :
1. se i lavori godano di Autorizzazione da parte dell”autorità titolare delle funzioni in materia di demanio marittimo (Artt. 28-55 del codice della navigazione).
2. se sia stata eseguita analisi da parte dall’ARPA Lazio (e/o dagli altri Organi deputati alla cura ed alla salvaguardia dell’Ambiente e della vita umana!!)
3. se siano stati accertate le caratteristiche dei “materiali” finora trasbordati ovvero se trattasi di “fanghi” contaminanti e quindi in grado di inquinare o se questi possano rientrare o meno tra gli inerti neutri previsti dalla legge;
Tutto ciò premesso, si segnala
Quanto sopra è esposto, affinché gli organi di indirizzo valutino ogni utile azione per gli aspetti di competenza al fine di verificare eventuali situazioni non legittime, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenziali.