Il Comune di Terracina perde una causa al Tar e per un dehors sarà costretto a pagare quasi duecentomila euro
Così ha stabilito il Tar Lazio sezione Latina in ragione di un ricorso intentato dalla GM Comunicazione srl, difesa dall’avvocato Italo Sciscione, nei confronti del Comune di Terracina. La sentenza è stata disposta dal giudice estensore Ivo Correale – Presidente Antonio Vinciguerra, Consigliere Roberto Maria Bucchi.
Nel giugno 2017, la Gm Comunicazione chiede all’Ufficio Suap del Comune di Terracina, tramite Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), la realizzazione di un “dehors” per il locale “Old Wild West” ubicato in città. La società dà comunicazione al Comune per l’installazione di una struttura temporanea e amovibile fuori dal locale su suolo privato esterno.
Successivamente, ad agosto 2017, la stessa Gm chiede il prolungamento della struttura temporanea senza necessità di autorizzazione paesaggistica.
Il 2 ottobre 2017, invece, sempre la GM presenta una nuova “CILA”, questa volta per struttura permanente, per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in forma “semplificata”.
Un’istanza, la Cila, che però viene archiviata dal Suap in quanto il relativo “iter” previsto in area vincolata per l’autorizzazione paesaggistica non poteva essere avviato: la struttura, secondo l’Ente, non risultava previamente smontata e per questo comunica alla srl di toglierla.
Proprio in merito a questa decisione del Comune, la Gm Comunicazione, con il ricorso al Tribunale amministrativo, ha chiesto l’annullamento della nota con cui il Comune dava comunicazione dell’archiviazione della Cila, quindi dell’impossibilità di lavorare con il dehors. Oltre all’annullamento della nota, la Gm ha ricorso al Tar anche per il risarcimento danni.
Per la GM, la scelta del Comune è da vedersi come di una violazione e falsa applicazione delle norme, nonché di un eccesso di potere e di un difetto di motivazione, in quanto l’archiviazione della “CILA”, come disposta, doveva essere preceduta da una comunicazione che avrebbe dovuto, a sua volta, pervenire dalla Soprintendenza e non del Comune medesimo. Prima di adottare il provvedimento negativo e non permettere la realizzazione del dehors, il comune avrebbe dovuto inoltrare la pratica alla Soprintendenza affinché quest’ultima adottasse i provvedimenti di sua competenza.
Anche per l’autorizzazione paesaggistica, secondo la ricorrente Gm, il Dirigente del Suap avrebbe dovuto acquisire gli atti afferenti la richiesta, tramite la Commissione Locale per il Paesaggio e, successivamente, la Soprintendenza, attivando una conferenza di servizi e poi pronunciarsi in merito alla Cila.
Aver realizzato un dehors senza la Cila, per la Gm consisteva, inoltre, in una sanzione pecuniaria che al massimo poteva ammontare a mille euro, ridotta di due terzi nell’ipotesi in cui la comunicazione fosse stata effettuata spontaneamente quando l’intervento era in corso di esecuzione. Ad ogni modo, per la ricorrente non poteva esistere alcun tipo di ipotesi di immediata archiviazione o demolizione del dehors senza prima aver acquisito, da parte del Comune, necessari atti di assenso.
Ecco perché, per la ricorrente, ritenendo di non aver violato alcun vincolo (per quello monumentale, era il Comune stesso, nell’ambito di altro contenzioso, a dire che non vi fosse) e commesso abusi di nessun genere, la richiesta di rimozione della struttura esistente, avvenuta ad ottobre 2017 con l’archiviazione della Cila, è stata manifestamente immotivata, ingiusta e arbitraria, oltre che infondata.
Alla fine della fiera, la Gm – forte di una nota dello stesso Comune di Terracina, che nel luglio 2020 comunicava alla Polizia Locale che nel complesso Ex Squero sito nella stessa piazza dove è ubicato l’Old Wild West, le opere sono legittime – ha fatto presente che a causa del provvedimento del Comune si è vista costretta a smontare le opere che aveva temporaneamente realizzato, e per le quali aveva tempestivamente inoltrato la “CILA” ingiustamente archiviata, salvo poi, nei primi giorni di agosto 2018, realizzare nuovamente lo stesso “dehors” di 168 mq.
Per la Gm, si è concretizzato un danno economico per la rimozione del dehors da gennaio ad agosto 2018 e un risarcimento per aver provveduto ai costi di smontaggio e rimontaggio della struttura. In tutto: 79.300 euro per lo smontaggio e 97.600 euro per il rimontaggio, per un totale di 176.900 euro.
Secondo il Tar, che ha dato ragione alla Gm, “si palesa l’eccesso di potere come lamentato, in quanto il Comune avrebbe dovuto comunque chiedere il coinvolgimento della Soprintendenza anche per la “CILA” di cui al presente contenzioso, senza porre la condizione del previo smontaggio della struttura, non previsto da alcuna norma con le modalità seguite dal Comune“.
Inoltre, il Comune non avrebbe dovuto far smontare il dehors alla Gm in quanto “la ricorrente avrebbe potuto presentare un permesso di costruire” e risolvere la situazione che si era creata.
Ecco allora che i giudici amministrativi condannano il Comune a risarcire la Gm per 176.900 – smontaggio e rimontaggio del dehors che a quanto si apprende è stato un atto inutile ed eccessivo – oltreché alle spese di lite che fanno sì che l’Ente in tutto dovrà pagare la cifra di quasi 181mila euro.