Continua a tenere banco a Sabaudia la nuova gara per l’affidamento dei chioschi. L’opposizione presenta un esposto all’Anac e alla Corte dei Conti
Un esposto all’Anac in ordine alla procedura indetta dal Comune di Sabaudia per l’affidamento in concessione delle piazzole per chioschi stagionali a servizio delle spiagge libere. È Vincenzo Avvisati, consigliere comunale d’opposizione, a muove una contestazione della qualificazione della procedura e della clausola sugli incentivi per funzioni tecniche posti a carico dei concessionari.
Secondo l’esposto, l’assegnazione in concessione delle piazzole destinate all’installazione di chioschi stagionali a servizio delle spiagge libere presenta profili che si ritengono meritevoli di segnalazione.
Come noto, il Comune di Sabaudia ha indetto una prima procedura per l’assegnazione in concessione di n. 9 piazzole destinate a chioschi stagionali a servizio delle spiagge libere. All’esito di tale prima procedura, alcuni lotti sono rimasti privi di offerte o non aggiudicati. Per tali lotti residui, il Comune ha indetto una nuova procedura con Determinazione n. 2065 del 27/08/2026, avente ad oggetto l’“affidamento in concessione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con installazione su piazzola di sosta di chiosco per esercizio di somministrazione sulle spiagge libere del litorale di Sabaudia per anni 4 – Lotto 1, 3, 4, 5, 6, 7“.
Il Comune mette a disposizione degli operatori economici delle piazzole insistenti su area demaniale/patrimoniale, sulle quali i concessionari possono installare chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande e per il noleggio di attrezzature balneari.
Con la medesima Determinazione è approvato il quadro economico della concessione, nel quale figura, tra le altre, la voce “Costi amministrativi tecnici (supporto al RUP, inc. funzioni tecniche)” per € 26.292,52 per lotto, per un totale di € 157.752,00 sui 6 lotti.
Avvisati spiega nell’esposto che ci sono diversi profili critici, tra cui una errata qualificazione della procedura come concessione/appalto di servizi. “L’impianto regolamentare di gara soffre di un radicale vizio di inquadramento giuridico. Dall’analisi complessiva degli atti emerge che l’oggetto esclusivo della procedura consiste nell’attribuzione del diritto d’uso di aree e piazzole del patrimonio comunale per l’installazione e gestione di chioschi, a fronte del pagamento di un canone attivo in favore dell’Ente”.
La qualificazione della fattispecie quale “concessione di servizi” ai sensi del D.Lgs. 36/2023 appare giuridicamente errata e contraria alla natura sostanziale del rapporto. Il vincolo di programmazione impresso dal Comune, che inserisce tali strutture all’interno dell’Accordo di Programma che ha approvato il Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA), conferma che l’azione amministrativa è volta alla pianificazione d’uso del territorio costiero e non all’esternalizzazione di prestazioni pubbliche. Si configura, pertanto, una concessione di beni pubblici con finalità commerciale, regolata dai principi di derivazione eurounitaria (Direttiva 2006/123/CE – c.d. Bolkestein) e dalle norme interne sul patrimonio, con esclusione della disciplina di dettaglio del Codice dei Contratti”.
“L’erronea trasposizione delle regole del Codice dei Contratti Pubblici a un rapporto di natura meramente patrimoniale si manifesta, in tutta la sua gravità, nella previsione del requisito di capacità economico-finanziaria. Il bando impone ai concorrenti, quale condizione di ammissibilità, la dimostrazione di un fatturato globale nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque pari ad almeno € 650.400,00.
Tra l’altro, già nella precedente procedura di gara, che aveva ad oggetto l’assegnazione di tutti i lotti, è stato richiesto un “Fatturato globale nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque pari ad almeno € 650.400,00”.
“Tale clausola appare manifestamente illegittima per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione (art. 3 e art. 10 D.Lgs. 36/2023): incoerenza con l’oggetto contrattuale, violazione del divieto di restrizione della concorrenza“.
“Ne consegue che l’inquadramento della procedura nell’ambito delle concessioni di servizi non solo costituisce uno sviamento normativo, ma determina l’introduzione di gravami procedurali e barriere all’accesso del tutto estranei alla disciplina delle concessioni di beni, rischiando di inficiare la legittimità dell’intera proceduradi gara”.
“Per quanto concerne la eventuale assegnazione dei chioschi il nuovo bando, contrariamente a quanto previsto nel precedente, prevede che “Ciascun operatore economico può risultare aggiudicatario di un numero massimo di n. 2 lotti” con la possibilità di “aggiudicare il lotto non assegnato all’operatore economico risultato idoneamente classificato, con il punteggio più alto, benché aggiudicatario di due lotti, anche in deroga al limite stabilito alla lettera b) del presente articolo e come riportato all’ ART.3 , punto 3° dell’Allegato A al Disciplinare di Gara”. Il risultato finale è che su 6 chioschi un operatore potrebbe aggiudicarsi la metà delle gara. Gare alle quali potrebbero partecipare anche gli operatori vincitori del precedente bando, così da realizzare di fatto una situazione di monopolio in palese contrasto con la normativa in materia di concorrenza”.
Tra le altre criticità sollevate. il Comune ha determinato una percentuale da destinare agli incentivi per funzioni tecniche, applicata al valore stimato della concessione. Yale importo è stato inserito nel quadro economico come voce autonoma (“Costi amministrativi tecnici – supporto al RUP, inc. funzioni tecniche”), e l’intero costo è posto a carico dei concessionari, in aggiunta al canone di concessione, come emerge sia dalla Determinazione n. 2065/2026, sia dalla nota “Incentivi a carico dei concessionari”.
Secondo Avvisati, tale impostazione pone diversi problemi: gli incentivi per funzioni tecniche sono concepiti dal legislatore come emolumenti accessori del personale interno, da finanziare nell’ambito della spesa di personale e del bilancio dell’ente, eventualmente attingendo ad una quota delle risorse destinate ai contratti pubblici, ma non come una posta nominativa da ribaltare direttamente sui privati. La trasformazione di tali incentivi in un onere specifico, quantificato e imposto ai concessionari rischia di alterarne la natura e di porsi in contrasto con i principi di: corretta imputazione contabile, trasparenza, proporzionalità
“Nel caso di specie, la criticità è aggravata dal fatto che, la procedura riguarda in realtà una concessione di aree/piazzole del patrimonio comunale, che non dovrebbe rientrare, per oggetto, nell’ambito tipico di applicazione dell’art. 45 d.lgs. 36/2023. In altri termini, si è proceduto a qualificare l’operazione come “concessione di servizi” anche al fine di giustificare l’applicazione della disciplina degli incentivi tecnici, trasferendone il costo sui concessionari”.
Avvisati chiede all’Anac di: verificare la correttezza della qualificazione giuridica della procedura indetta dal Comune di Sabaudia per l’assegnazione in concessione delle piazzole per chioschi stagionali, accertando se, per oggetto e struttura economico‑giuridica, essa debba essere ricondotta alla concessione di beni/aree patrimoniali/demaniali piuttosto che alla concessione di servizi; valutare la legittimità della clausola economica che pone a carico dei concessionari i “costi amministrativi tecnici (supporto al RUP, incentivi funzioni tecniche)”, con particolare riferimento alla quota destinata agli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023, verificando se sia conforme ai principi e alle disposizioni in materia.
L’esposto chiede anche di accertare l’eventuale sussistenza di profili di sviamento di potere o di violazione dei principi di buon andamento e correttezza amministrativa, nella misura in cui la scelta di qualificare la procedura come concessione di servizi e di porre a carico dei concessionari gli incentivi per funzioni tecniche possa risultare finalizzata principalmente a finanziare emolumenti accessori del personale interno, anziché a perseguire il migliore interesse pubblico nella gestione del patrimonio comunale.
L’accertamento dei fatti si prefigge di prevenire contenzioso tra amministrazione e operatori economici; evitare possibili profili di responsabilità erariale e disciplinare; fornire un indirizzo interpretativo di carattere generale sull’uso degli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023 in relazione alle concessioni di beni/aree e sulla legittimità di porre tali oneri direttamente a carico dei concessionari.
