I consiglieri comunali Giancarlo Massimi e Simone Brina e il Segretario del Circolo “Anselmi-Iotti” Luca Mignacca intervengono di nuovo sul bando chioschi
“Il Sindaco Alberto Mosca, distratto dalle manifestazioni estive, non presta la dovuta attenzione agli atti dei suoi uffici. Se avesse letto con attenzione il testo del comunicato avrebbe compreso che non si fa riferimento ad alcun atto formale, ma all’orientamento del Consiglio Comunale emerso nella discussione della seduta del 19 maggio scorso, di permettere la partecipazione di più operatori ai lotti in gara con la possibilità di aggiudicazione di un solo lotto, come peraltro previsto nel disciplinare di gara pubblicato dalla Cuc di Fondi (determinazione n.760 del 3 giugno 2025).
Il Disciplinare allegato al nuovo avviso di gara (di agosto) per sei chioschi recentemente approvato con determinazione n.2054 del 27.08.2026, ribalta di fatto il precedente bando (quello di giugno) il cui iter di assegnazione finale di tre postazioni su nove è in via di conclusione.
Il nuovo avviso di gara, contrariamente a quanto previsto nel precedente, prevede che “Ciascun operatore economico può risultare aggiudicatario di un numero massimo di n. 2 lotti” con la possibilità di “aggiudicare il lotto non assegnato all’operatore economico risultato idoneamente classificato, con il punteggio più alto, benché aggiudicatario di due lotti, anche in deroga al limite stabilito alla lettera b) del presente articolo e come riportato all’ ART.3 , punto 3° dell’Allegato A del Disciplinare di Gara”. Quindi un solo soggetto potrebbe aggiudicarsi ben tre lotti (chioschi)!
Inoltre la partecipazione alla procedura comporta l’obbligo, per ciascun operatore economico, di presentare offerta per tutti i sei lotti. Non è pertanto ammessa la partecipazione limitatamente ad uno o più lotti. La differenza è sostanziale e tale previsione è in palese violazione del parere rilasciato dall’Anac il 30 luglio 2025 dove, in riferimento ad una fattispecie analoga, sottolinea che “prevedere che il concorrente di una gara sia obbligato a partecipare a tutti i lotti è in palese contrasto con i complementari principi di accesso al mercato e conduce ad una valutazione di illegittimità della clausola stessa”.
L’obbligo di partecipazione obbligatoria a tutti e sei i lotti riverbera, inoltre, sul calcolo del fatturato, sul requisito di accesso e su diversi altri oneri che ci sarà modo di approfondire nella seduta del Consiglio Comunale dedicata. Cosi’ come gli incentivi tecnici impropriamente messi a carico dei partecipanti alla gara.
A questo punto una domanda sorge spontanea: se il bando del 2025 è stato archiviato nonostante la sentenza favorevole del TAR (peraltro mai impugnata dal Comune) all’imprenditore di Latina Fabrizio Gallo al fine di evitare più aggiudicazioni ad un unico soggetto, perché si ripropone nel nuovo disciplinare un meccanismo di aggiudicazione analogo? L’indirizzo da sempre sbandierato ai quattro venti dal Sindaco Mosca non era quello di salvaguardare il principio di concorrenza e di pluralità a favore di più operatori del settore, evitando il crearsi di situazioni di monopolio in danno dei consumatori?
Anche questo bando, oltretutto, un limite lo aveva mostrato da subito sia in ragione della possibilità di permettere la partecipazione a coloro che erano già titolari di concessioni demaniali e l’altro su alcune prescrizioni, come peraltro quella relativa al chiosco-tipo non sorretta da alcuna previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente che si limita a individuare le caratteristiche dimensionali e funzionali delle postazioni sulle quali devono essere installati i chioschi.
Il Sindaco specifica, innfine, che non c’è alcuna correlazione tra la gara con le concessioni demaniali (disciplinate dalla Bolkestein) e quelle relative ai chioschi. Nonostante la confusione amministrativa se si tratti di partenariato pubblico privato, concessione di beni o appalto di servizi, i chioschi sono strutture di servizio alla balneazione strettamente collegate e funzionali alla fruizione dell’arenile. Tanto è vero che sono previste nel Piano di Utilizzazione degli Arenili e sono state autorizzate dal Piano Territoriale Paesistico in deroga solo per garantire i servizi minimi essenziali. Lo stesso Piano, come il capitolato ed il disciplinare, fanno riferimento al Regolamento regionale n.19 del 2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative.
Comprendiamo che il Signor Sindaco viva in un mondo scisso, ma affermare contenuti in contraddizione con gli atti di programmazione adottati dalla sua stessa maggioranza appare fin troppo evidente. Sempre più questa Amministrazione assomiglia alla “notte in cui tutte le vacche sono nere”.
