MORÌ SULLA MIGLIARA 47, CASSAZIONE ACCOGLIE RICORSO DEI FAMIGLIARI DI FANTI

Tragedia sulla Migliara 47, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei famigliari costituitisi parti civili nel processo

Era stata rinviata a giudizio nel 2016, con l’accusa di omicidio colposo, la donna, Rosa Lamberti, alla guida della Opel Zafira con cui si scontrò l’8 agosto 2013, a Pontinia, perdendo la vita, Marco Fanti, 29enne di Priverno, che lavorava come infermiere all’Icot. A disporre il processo per la 63enne di Pontinia era stato l’allora giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone.

La vittima, in sella a uno scooter, viaggiava sulla Migliara 47 e, all’incrocio con via San Giacomo, finì contro l’auto che lo precedeva.

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11 febbraio 2025, a seguito di gravame proposto dalle parti civili, aveva confermato la sentenza, emessa in data 25 gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Latina aveva assolto Rosa Lamberti dal reato di omicidio colposocperché il fatto non sussiste.

Nel capo di imputazione, si contestava a Rosa Lamberti di aver, per colpa generica e specifica, in violazione del codice della strada, concorso a cagionare la morte di Marco Fanti, in quanto, percorrendo, a bordo della sua autovettura Opel, la Migliara 47, in direzione di Priverno – Pontinia, giunta all’altezza dell’intersezione con via San Giacomo – via Sant’Agata, avrebbe effettuato una non corretta manovra di svolta a sinistra, in quanto anticipata rispetto all’intersezione delle strade confluenti e non tempestivamente segnalata, così venendo a collisione con lo scooter condotto da Fanti, che percorreva
la medesima strada nella stessa direzione di marcia, alla velocità di circa 52 chilometri orari (in presenza di un limite di velocità di 70 km/h), e che aveva iniziato il sorpasso della predetta autovettura; collisione, in conseguenza della quale Fanti era stato proiettato nel fosso laterale, riportando le lesioni che ne avevano causato il decesso.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili. Si tratta dei famigliari del 29enne Marco Fanti.

La richiesta dei ricorrenti attiene al confronto tra il consulente del pubblico ministero e quello della parte civile, che erano pervenuti a diverse conclusioni sulla condotta di guida della Lamberti, sul presupposto che la valutazione del consulente del pm fosse parziale in quanto operata senza tener conto delle dichiarazioni rese da tre testimoni, acquisite successivamente. I ricorrenti hanno chiesto, in subordine,
l’espletamento di una perizia al fine di determinare la velocità del motociclo condotto dalla vittima, evidenziando la decisività di tale mezzo di prova in considerazione della incertezza di tale dato fattuale, acquisito, all’esito della istruttoria, solo attraverso le dichiarazioni rese dal teste oculare Consalvo, la cui stima, sia per mancanza di una competenza specifica, sia perché lo stesso aveva riferito di non aver visto la moto, ma di averne sentito solo il rumore, non poteva ritenersi affidabile.

La Cassazione ha accolto uno dei due motivi rappresentati dalle parti civili, ossia quello con cui si contesta la ritenuta insussistenza di un rapporto di causalità fra la condotta colposa dell’imputata e l’evento.

Secondo gli ermellini, infatti, i giudici di merito hanno disatteso la diversa ricostruzione fornita dal consulente delle parti civili (che ipotizzava che la Lamberti avesse effettuato una manovra di svolta a sinistra improvvisa, provenendo da via Sant’Agata e diretta a via San Giacomo, tagliando la strada alla moto, attraversando via Migliara 47, senza rispettare il segnale di stop che insisteva su via Sant’Agata all’incrocio con via Migliara), osservando che essa fondava sulle dichiarazioni rese da tre testimoni, tutti inattendibili, sia sotto il profilo intrinseco, per il legame con la persona offesa deceduta, sia sotto il profilo estrinseco, per il palese contrasto dei loro racconti con il narrato di un terzo testimone Consalvo, certamente credibile, e con i rilievi oggettivi della Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini.

Secondo la Cassazione, “la motivazione della sentenza impugnata sulla rilevanza eziologica della
condotta di guida tenuta dalla Lamberti risulta palesemente carente e, per alcuni profili, illogica”.

“La Corte territoriale, infatti, concentrando la propria analisi sul piano della causalità della colpa, afferma assertivamente ed illogicamente, a fronte di un taglio diagonale della intersezione, che la manovra di sinistra anticipata non abbia interferito con la verificazione del sinistro, mancando di richiamare alcuna risolutiva acquisizione probatoria che, in relazione allo stato dei luoghi o ad altre contingenze concrete (quali, ad esempio, il tempo che l’imputata aveva avuto a disposizione per avvistare il motociclo, le cautele adottate) rendesse inevitabile il sinistro con significativa probabilità”.

“La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore, cui è demandata anche la liquidazione delle spese delle parti per questo grado di giudizio”.

    Articolo precedente

    CORRUZIONE A CISTERNA, L’OPPOSIZIONE BOCCIA MANTINI E IL PD: “SILENZIO ASSORDANTE, SUBITO CONSIGLIO COMUNALE”

    Articolo successivo

    DÀ FASTIDIO IN UN BAR, POI MINACCIA I CARABINIERI: DENUNCIATO 48ENNE

    Ultime da Giudiziaria