Camping Sole Azzurro: continua la infinita vicenda del campeggio confiscato sul lungomare del capoluogo pontino
A giugno 2025, la Corte d’Appello di Perugia aveva sospeso nuovamente l’esecuzione della confisca del camping di Foce Verde fissando la data di udienza di merito a oggi, 18 luglio. Una vicenda infinita, quella del campeggio ritenuto abusivo e al centro di un contenzioso imperituro tra Comune e privato, ex gestore del campeggio di Foce Verde, a Latina, che, per in inciso, è il più antico del capoluogo di provincia. Fu addirittura, nel 1963, il sindaco Angelo Onorati (Democrazia Cristiana) a concedere la licenza che permetteva agli operatori di realizzare il campeggio e accogliere i villeggianti nella Latina del boom economico.
A settembre 2024, la Corte d’Appello umbra si era pronunciata nel merito e aveva stabilito che no, non è ammissibile l’istanza di revisione della confisca del camping poiché il soggetto legittimato a chiedere la revoca della confisca era la cooperativa e non gli imputati che l’avevano proposta. L’ennesimo punto contestato, dal momento che, secondo la difesa, il codice di procedura prevede che l’istanza di revisione poteva essere proposta soltanto dal condannato.
Dopo altri complicati passaggi intervenuti nel tempo, nella camera di consiglio di martedì 20 gennaio 2026, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cooperativa camping Sole azzurro s.r.l., assistita dagli avvocati Fabio Raponi e Luca Scipione, annullando con rinvio l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto l’incidente di esecuzione proposto dalla medesima cooperativa dopo la decisione della Corte di appello di Perugia che aveva accolto l’eccezione del sostituto procuratore generale sulla competenza della Corte d’Appello di Roma in sede di incidente di esecuzione.
Il pubblico ministero aveva eccepito l’inammissibilità dell’istanza di revisione presentato dall’avvocato Fabio Raponi, per conto della cooperativa Camping Sole Azzurro, sostenendo che il rimedio previsto è l’incidente di esecuzione che, in realtà, la cooperativa ha già fatto alla Corte d’Appello
Devono ancora essere depositate le motivazioni ma con il ricorso in Cassazione si è contestato che la Corte d’Appello di Roma non ha esaminato alcun motivo dell’incidente di esecuzione basandosi soltanto sulla sua precedente sentenza del 2017 alla quale, però, la cooperativa non aveva partecipato in quanto il sistema processuale penale italiano non lo consente e la personalità giuridica dell’ente va tenuta distinta da quella della persona fisica che lo rappresenta.
Proprio a causa di questa particolarità del processo penale italiano, con la decisione del 28 giugno 2018 la Grande Camera della Corte EDU ha affermato che vìola la convenzione europea dei diritti umani la confisca ai danni di persone giuridiche che nel processo penale italiano non possono partecipare al giudizio in cui si dispone la confisca dei loro beni.
La Corte di Cassazione, per superare le conseguenze che sarebbero derivate dall’applicazione del principio della CEDU, ha ritenuto comunque non contrastante con la convenzione EDU la confisca di beni delle persone giuridiche purché si consenta alle stesse di far valere in via postuma, con l’incidente di esecuzione, tutte le questioni di fatto e di diritto che avrebbero potuto far valere qualora avessero potuto partecipare al processo in cui si è disposta la confisca.
Ma la Corte d’Appello di Roma non ha esaminato alcuna di queste questioni ritenendo che tale esame fosse precluso dal convincimento che la cooperativa non fosse estranea al reato in quanto ritenuta non in buona fede sulla base delle risultanze processuali del giudizio del 2017 in cui furono imputati i componenti del C.d.a. della cooperativa e prosciolti per intervenuta prescrizione del reato.
Secondo la Corte di Cassazione sono, però, inopponibili le risultanze istruttorie del processo alle persone giuridiche che non vi hanno potuto partecipare. Per effetto della decisione di ieri la Corte di appello di Roma deve esaminare i numerosi motivi contenuti nell’incidente di esecuzione della cooperativa.
