CASO VIA OMBRONE, PALAZZO SPADA: “PERMESSO A COSTRUIRE MAI DECADUTO”

Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato
Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

Caso di via Ombrone a Latina. Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato si è espresso sulla legittimità, spiegando che la società di costruzione poteva legittimamente iniziare la costruzione del palazzo di Via Ombrone

Un caso che aveva generato polemiche a non finire e che trova la sua conclusione amministrativa con una sentenza del Consiglio di Stato passata sotto traccia, ma illuminante su quanto avvenuto nell’urbanistica a Latina. La vicenda è afferente alla società che ha realizzò nel 2016 una palazzina in via Ombrone, a Latina, ma che a seguito dell’annullamento del Piano particolareggiato del quartiere Prampolini, voluto dall’allora commissario prefettizio del post Di Giorgi-Maietta, Giacomo Barbato, non poté ultimarlo, subendo un sequestro per un permesso a costruire diventato illegittimo, un conseguente ordine di demolizione e un processo di natura penale per abusivismo, conclusosi nel 2019, in primo grado, con l’assoluzione di Marco Cervelloni, rappresentante legale della Corisma srl.

Nonostante il dissequestro dell’immobile, la costruzione rimase ferma, essendo scaduto il permesso a costruire rilasciato nel 2015 e non essendo mai stata annullato l’ordine di demolizione. Successivamente, nel 2022, con sentenza del Tar del 28 gennaio di quell’anno, il Comune di Latina fu condannato al pagamento di 4mila euro per le spese di giudizio sostanzialmente per non aver annullato il permesso a costruire, dopo l’annullamento del Ppe.

Il Tribunale amministrativo di Latina aveva accolto il ricorso della Corisma, rappresentata dall’avvocato Maurizio Giglio, contro il Comune difeso dall’avvocato Cinzia Mentullo, nei confronti dell’ex dirigente comunale Giovanni Della Penna e della Regione Lazio che non si erano costituiti, annullando gli atti impugnanti e ordinando l’esecuzione della sentenza. Nel provvedimento veniva evidenziato che non è logico in atti che l’edificio del cui abbattimento si tratta sia stato trovato dal Comune di Latina pienamente corrispondente al permesso di costruire n. 17/EP del 1° settembre 2015, tanto ciò è vero che in entrambe le ordinanze gravate l’Amministrazione si è premurata di precisare che la demolizione è ingiunta malgrado la conformità delle opere al progetto allegato al permesso di costruire. Stante la generale presunzione di legittimità, spiegava la sentenza, in assenza di un preventivo annullamento d’ufficio del ridetto permesso di costruire del 1° settembre 2015, è senz’altro illegittimo ingiungere ex abrupto la demolizione delle opere da esso sorrette. Per il Tar l’annullamento dello strumento urbanistico non poteva travolgere automaticamente la validità del permesso a costruire.

In sostanza, quell’ordine di demolizione sarebbe stato adottabili solo se vi fossero stati interventi in assenza di permesso di costruire o con variazioni essenziali.

Una pronuncia, quella del Tar nell’anno 2022, che trova conferma anche a Palazzo Spada. I giudice del Consiglio di Stato, presieduto dal giudice Fabio Franconiero, ha condannato, infatti, il Comune di Latina a 4mila euro di spese, rigettando l’appello contro la sentenza del Tar di tre anni prima. L’ente di Piazza del Popolo aveva chiesto la riforma della sentenza del Tar, appellandosi contro Corisma srl, difesa anche stavolta dall’avvocato Maurizio Giglio, e chiedendo l’annullamento della suddetta sentenza del tribunale amministrativo pontino.

Secondo il Comune, l’annullamento in autotutela del piano particolareggiato aveva già comportato il superamento del permesso di costruire conseguiti da Corisma. Per il Consiglio di Stato, però, l’assunto è infondato, in quanto non vi è nesso di derivazione diretta e automatica tra l’annullamento del PPE e il permesso a costruire: “Il rilascio del titolo edilizio – motiva Palazzo Spada – non costituisce un effetto automatico connesso all’approvazione dello strumento pianificatorio, comportando comunque per l’Amministrazione la necessità di procedere a nuove e ulteriori valutazioni, rispetto a quelle poste a base dello strumento urbanistico”.

Non vi “nessun effetto automaticamente caducante”, considerato anche il diverso organo deputato all’annullamento: l’organo politico nel caso di annullamento del piano urbanistico; il dirigente del Comune nel caso di annullamento del titolo edilizio.

Il titolo edilizio per Corisma “deve ritenersi del tutto valido ed efficace, sino a quanto non sia stato posto nel nulla da un atto eguale e contrario posto in essere dall’organo che lo abbia emesso, ovvero da un suo superiore gerarchico”. Superiore gerarchico, specifica Palazzo Spada, che non può ravvisarsi nell’organo politico. In questo caso, “la caducazione del titolo edilizio è inspiegabilmente mancata, pretendendo l’amministrazione di ingiungere la demolizione del manufatto in esame”. All’epoca, come noto, l’amministrazione era guidata dall’ex sindaco Damiano Coletta che fu anche criticato per un supposto diverso orientamento sul palazzo via Roccagorga.

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