OMESSA DENUNCIA IMU, IL CONTRIBUENTE VINCE LA CAUSA COL COMUNE DI LATINA

La vicenda trae origine dal provvedimento di accertamento d’Ufficio e irrogazione sanzioni IMU anno 2014  notificato in data 21/12/2020. Il Comune di Latina – Servizio Entrate – Ufficio ICI/IMU ha chiesto al contribuente il pagamento dell’importo di euro 7.517,00 a titolo di omessa denuncia IMU e irrogazione di sanzioni relativo all’anno di imposta 2014 relativamente ad alcuni immobili di cui egli è comproprietario.

In particolare, in motivazione del citato provvedimento, l’Ente locale impositore deduce che il contribuente, nell’anno 2014, avrebbe omesso di denunciare e quindi di versare l’Imposta Municipale Propria sugli Immobili in relazione ai seguenti tre terreni di sua proprietà

Con sentenza n. 1051/02/18 del 21/09/2018 la commissione tributaria provinciale per il ricorso promosso dall’attuale ricorrente per le medesime ragioni avverso il Comune di Latina per il provvedimento irrogazione sanzioni n. 107 I.C.I. 2011, di cui all’R.G. 390/2018, accoglieva il ricorso medesimo in quanto “non può ritenersi correttamente determinato il valore delle aree oggetto di imposizione”.

Avverso il provvedimento di accertamento d’Ufficio e irrogazione sanzioni IMU anno 2014 notificato in data 21/12/2020, il contribuente, assistito dalla Dottoressa Laura DEL PACE e dall’Avv. Antonio FORMICONI, ricorreva contro l’Ente impositore per i seguenti motivi: a) violazione dell’art.1, comma 161 Legge 296/2006. Decadenza del potere di emettere il provvedimento impugnato. Violazione art.1, comma 2 del Dlgs n. 504/1992; b) violazione dell’art. 5, comma 5 del Dlgs n. 504/1992; c) sulla assoluta non assoggettabilità dei terreni in questione ai fini IMU. Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese del giudizio.

In forza del reclamo-mediazione ex art. 17 bis del Dlgs n. 504/1992, la pretesa tributaria viene rideterminata da parte del Comune di Latina, fermo restando gli esiti delle verifiche d’ufficio di cui in premessa che sono in corso e comunicato a mezzo pec ai procuratori costituiti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Latina evidenziando in primo luogo che l’avviso di accertamento n. 2706/2015 è stato oggetto di annullamento parziale (prot. 55003715) ed esclusi dalla pretesa impositiva i terreni accertati come agricoli erroneamente qualificati dal PRG aree edificabili, chiedendo sotto tale profilo che venga dichiarata la parziale cessata materia del contendere.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina dove veniva pubblicata la sentenza con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal contribuente, con la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

Successivamente, il Comune di Latina proponeva appello avverso la suddetta sentenza di primo grado e deduceva quale motivi di appello: a) sulla corretta applicazione dell’art. 5 del Dlgs n. 504/1992; b) violazione ed errata applicazione dell’art.13, comma 12 ter del Dlgs n. 201/2011. Concludeva per l’annullamento della sentenza appellata ed in riforma della stessa confermare la piena legittimità dell’avviso di accertamento n. 2594/2014 così come emesso dall’Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si costituiva in giudizio il contribuente, assistito dalla Dottoressa Laura Del Pace e dall’Avvocato Antonio Formiconi, ribadendo le pretese già dedotte ed articolate in primo grado, con condanna alle spese del primo e del secondo grado.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglieva totalmente le ragioni del contribuente, perché il Comune non adottava criteri di ragionevolezza nel determinare il valore venale del terreno ed anche perchè l’avviso di accertamento relativo all’anno 2015 è stato parzialmente annullato in autotutela perchè considerato a destinazione agricola; per tali ragioni, condannava il Comune di Latina (LT) alle spese del giudizio.

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