ASILO NIDO “PUNTO E BASTA” A SABAUDIA, I DUBBI DEL PD

Sabaudia, gestione asilo nido “Punto e basta” a San Donato. Intervengono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Sabaudia, Giancarlo Massimi e Simone Brina

“All’atto della gara per l’affidamento della gestione del servizio di Micronido comunale “Bimbi Punto e Basta”, avevamo sollevato (peraltro in riferimento anche ad altre gare) come gruppo del Partito Democratico, in un intervento in Consiglio comunale, alcune carenze del bando, con particolare riferimento al costo del personale in relazione al numero degli operatori tale da rendere problematica la concreta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (in coerenza all’articolo 11 del Codice degli Appalti), come previsto all’articolo 4 del capitolato che recita: il costo della manodopera è stimato in € 271.a615,29= per tutta la durata dell’appalto al netto dell’opzione di rinnovo per servizi analoghi. Il contratto collettivo applicato è il CCNL Cooperative Sociali. Una scelta ben evidente quella presente nel capitolato, senza alcun riferimento ai cosiddetti contratti equivalenti (articolo 11 comma 3), Qualora questa fosse stata la scelta dell’amministrazione avrebbe dovuto rilevarsi in sede di atti in quanto modificativa dell’offerta economica e, se anche tale facoltà fosse stata prevista in sede di bando, comunque, come ha ribadito il Tar Lombardia Milano ( Milano, Sez. IV, 30 gennaio 2025, n. 296),“tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori”. Una scelta ben evidente quella del capitolato, senza alcun riferimento ai cosiddetti contratti equivalenti.

L’articolo 17 del capitolato prevede la cosiddetta clausola sociale. In particolare lo stesso recita: Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché in applicazione di quanto stabilito nei contratti collettivi relativi ai servizi oggetto di affidamento, allo scopo di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Come si evidenzia dall’articolo la società subentrante deve, da un lato garantire il riassorbimento del personale presente, e dall’altro l’applicazione del CCNL di settore, come peraltro previsto nel capitolato. Tra l’altro l’articolo 5 dello schema di contratto specifica: “Nel periodo di vigenza del presente contratto,

l’appaltatore si obbliga altresì a rispettare nei confronti dei propri dipendenti la normativa vigente in materia di lavoro subordinato i CCNL nazionali e integrativi e decentrati relativi al personale per come indicati in sede di offerta e inoltre tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, sanitaria, e assistenziale” mentre all’articolo 7 “L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabile”.

Da informazioni assunte in sede sindacale sembra che la società aggiudicataria della gara abbia espresso la volontà di applicare al personale non il contratto per le cooperative sociali, come indicato nel bando ma quello del personale Anisei (Scuola non Statale). Non sfuggirà, tenuto conto dei due diversi contratti, la penalizzazione economica (circa 90 euro mentre l’eventuale straordinario ha un costo superiore del 15% per le cooperative sociali) nei confronti dei dipendenti derivante dall’applicazione del contratto Anisei.

Altro tema riguarda l’applicazione della tipologia dei contratti sotto l’aspetto giuridico. Si rappresenta, proprio in ragione della clausola sociale sopra richiamata, che agli stessi non possono essere applicati contratti a tempo determinato ma a tempo indeterminato.

Ciò considerato si chiedono informazioni nel merito a quanto evidenziato attesa la tutela dei diritti delle maestranze ed il puntuale rispetto delle norme previste negli atti di gara”.

Così, in una nota, i consiglieri comunali del Partito Democratico di Sabaudia, Giancarlo Massimi e Simone Brina.

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