Centro Morbella, arriva a sentenza l’ennesima causa intentata dalle società del centro Morbella contro il consorzio a guida Centola
L’eredità dell’ex Presidente del Centro Morbella, Salvatore Centola, è ancora viva tanto che ci sono diverse cause che lo testimoniano. Come noto, il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella (C.O.M.) ha estromesso Centola dal controllo del consiglio d’amministrazione con l’assemblea del 29 febbraio 2024.
Nella causa andata a sentenza lo scorso 29 settembre, dinanzi al giudice del Tribunale civile Giuseppina Vendemiale, riemergono i dissidi interni agli operatori del centro commerciale che contrastavano le politiche di Centola. Nel 2018, infatti, Epam Immobiliare Cassandra, s.r.l., Epam 2 Cassandra s.r.l. e Comar s.r.l., assistite rispettivamente dagli avvocati Francesca Pellicciotta, Giovanni Fusco, Giulio Mastrobattista e Luca Pietrosanti, hanno fatto causa al Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella di allora, deducendo di aver impugnato le decisioni assembleari assunte con verbali del 29 dicembre 2017 e dell’11 gennaio 2018. Alle prime tre società si sono aggiunte nella causa anche Pianeta S.a.s., A3 Servizi, Algol Morbella S.r.l. e Sira S.r.l.
I tre soggetti lamentavano di non aver potuto partecipare alle assemblee. Secondo i proponenti la causa la “partecipazione assembleare era però stata negata, con rilevante incidenza sulla formazione delle maggioranze e delle correlate decisioni, così giungendo ad una illegittima modificazione dello statuto nonché dell’organo amministrativo. Precisavano le attrici che l’assemblea straordinaria, con cui era stato modificato lo statuto consortile, pur essendo stata assunta prima della successiva assemblea, non era in quel momento ancora iscritta al registro delle imprese, così da non essere efficace.
In sostanza le tre società, facenti parte del consorzio a guida Centola, erano state escluse, tanto che, vieppiù, l’asserita morosità della Comar, non ammessa al vota “si fondava, infatti, su un’unilaterale pretesa di indennizzo per ipotizzata occupazione di spazi consortili, pretesa immediatamente contestata, tramite diffide del proprio legale”.
Inoltre, motivano nella causa le tre società, “il Consiglio di amministrazione del consorzio, con delibera dell’11 settembre 2017, decideva di sospendere iniziative in attesa di verifiche sulle contestazioni da sottoporre poi alle decisioni del consiglio. Ciò comportava la sospensione anche dell’esclusione dal diritto di voto, in attesa dello svolgimento di una più compiuta verifica, mai espletata con conseguente illegittimità dell’esclusione disposta dal Presidente”.
Esclusioni su esclusioni che comportarono anche quelle dal voto e dalla candidatura. Insomma, come è emerso in altre cause, la guida del centro Morbella da parte di Centola testimoniava una tendenza accentratrice. Uno scontro tanto che il Consorzio a guida dell’ex Presidente si è costituito in giudizio eccependo sui motivi della causa. A costituirsi anche la società di Centola medesimo, la Seventeen Real Estate s.r.l.
In particolare con le modifiche statutarie venivano esclusi dal diritto partecipativo e di voto nelle assemblee consortili nonché dalla candidatura alle cariche sociali, i soci considerati morosi dal solo Centola quale presidente del Com, senza necessità di alcun contraddittorio preventivo con la parte (consorziato) in causa. Venivano raddoppiate le figure dei consorziati nonché dei relativi diritti di voto assembleari in capo oltre che all’operatore commerciale anche contestualmente al proprietario alterando le relative maggioranze di costituzione e deliberazione assembleari a favore sempre del Centola che veniva considerato l’unico consorziato non moroso votante insieme ai membri della sua famiglia e ai suoi affittuari (che ricoprivano tutte e 5/7 le cariche sociali del cda del Com insieme allo stesso Centola).
Grazie a tali modifiche statutarie Salvatore Centola ha condotto per anni, fino al 2024, tutte le assemblee (ad oggi quasi tutte dichiarate nulle/annullate dal Tribunale) del Consorzio con i suoi soli voti e quelli dei suoi famigliari/affittuari considerando tutti gli altri consorziati presenti morosi (per sanzioni e oneri addebitati nei loro confronti dallo stesso Centola per oltre 6 milioni di euro) e quindi non votanti.
Chiamato a decidere sulle delibere approvate in quelle assemblee escludenti, il giudice civile ha deciso che “tutte le delibere impugnate risultano affette da nullità per vizi attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare”. Il Tribunale ritiene che “l’esclusione dei consorziati morosi dal diritto di voto, da reputarsi illegittima, si risolva in un vizio di nullità delle delibere”.
Inoltre “l’esclusione dal voto dei soggetti reputati arbitrariamente morosi comporta un radicale e genetico vizio della volontà assembleare, sotto il profilo della nullità, facendo sì che la stessa sia stata adottata sulla base di una maggioranza inesistente o, comunque, meramente apparente”.
Il Tribunale ritiene pure che è condivisibile “la doglianza proposta dalle parti intervenute, le quali rappresentavano l’assoluta nullità della convocazione assembleare, del suo svolgimento partecipativo e conseguentemente delle delibere impugnate, in quanto alla stessa partecipavano ed esprimevano il proprio voto soggetti che non erano consorziati e che non potevano ex lege rivestire tale qualifica”. Tanto che “la maggioranza che durante la riunione si esprimeva votando era una maggioranza inesistente o, comunque, solamente apparente”.
In conclusione, per il Tribunale “la partecipazione di soggetti non legittimati e l’esclusione di soggetti legittimati travalica i confini di un vizio di legittimità per difetto di calcolo del quorum strutturale della delibera (vizio di annullabilità), ma pone la stessa in diretto contrasto con norme imperative”.
Ecco perché il Tribunale di Latina ha dichiarato nulle tutte le delibere assembleari nelle date del 29 dicembre 2018, 11 gennaio 2018, 27 aprile 2018, 14 maggio 2018 e 18 dicembre 2018. In ragione della decisione, il giudice ha condannato il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella e la Seventeen Real Estate S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.