LA CISL FP di Latina insiste con il Comune del capoluogo evidenziato le criticità del bando per Dirigente Avvocato
Dopo la risposta del sindaco Matilde Celentano che rivendicava la regolarità del bando, la Cisl torna a chiedere conto del futuro dell’Avvocatura del Comune pontino. Lo fa attraverso una nota inviata all’ente di Piazza del Popolo e firmata del segretario agli enti locali, Raffaele Paciocca. Lo scritto è stato indirizzato al Sindaco, agli avvocati comunali e al segretario generale.
“Sul criterio dei “soli esami” – si legge -, il Comune afferma che la normativa non impone la valutazione dei titoli. Ciò è formalmente vero, ma ignora iI principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 97 della Costituzione e ribadito dal Consiglio di Stato, che ha annullato un concorso dirigenziale privo di valutazione dei titoli. Inoltre, proprio perché il bando è lex specialis, l’amministrazione aveva un onere di motivazione rafforzata per spiegare perché ha escluso la valutazione dei titoli”.
“La mancata motivazione – continua la nota – integra vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’argomento dell’economicità è del tutto contraddittorio. La valutazione dei titoli non comporta costi né aggravi rilevanti, mentre la scelta di escluderli espone l’Ente a ricorsi giurisdizionali e spese legali, che vanificano ogni presunto risparmio. Proprio sotto il profilo dell’interesse pubblico ed economico, l’opzione più razionale era includere i titoli”.
Per quanto riguarda i “requisiti disomogenei”, il sindacato prosegue spiegando che “il problema non è se i requisiti siamo astrattamente coerenti, ma se siano comparabili. L’equiparazione indiscriminata di esperienze eterogenee viola la par condicio Sul punto, il TAR Lazio, a Roma, ha annullato bandi, con requisiti formulati in modo incoerente. Sulla “valorizzazione del personale interno” non si tratta di favoritismo, ma di valorizzazione del merito. ll Consiglio di Stato ha riconosciuto che a parità di condizioni l’esperienza maturata internamente può e deve essere considerata elemento di merito. L’omissione di tale criterio viola l’articolo 97 della Costituzione”.
Infine, “sul “difetto di istruttoria” c’è un richiamo erroneo alla delibera di giunta come “linee guida per i concorsi” e non è un dettaglio trascurabile. Il Consiglio di Stato ricorda che gli errori istruttori rivelano superficialità e compromettono la legittimità complessiva dell’atto. Sull’interesse pubblico all’autotutela la replica comunale non considera che l’interesse pubblico è un obbligo, non una facoltà. Evitare contenziosi, tutelare la credibilità dell’Ente e assicurare l’efficienza dei servizi legali rientra nei doveri primari dell’amministrazione. Un concorso viziato compromette l’immagine dell’Ente”.