Rissa tra tifosi in centro a Cisterna di Latina. Daspati su disposizione del Questore dieci ultras del Terracina Calcio: uno di loro ricorre in Cassazione
Negli scorsi mesi, tramite una sentenza pubblicata solo a fin agosto 2025, uno degli ultrà raggiunti dal Daspo del Questore di Latina si è visto accogliere dalla Corte di Cassazione il suo ricorso e annullare l’ordinanza disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.
A dicembre scorso, la Polizia di Stato, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso il provvedimento del D.A.Spo nei confronti di dieci tifosi del Terracina 1925, già precedentemente denunciati alla Procura della Repubblica a seguito dei disordini provocati a Cisterna di Latina in occasione dell’incontro di calcio valido per il Campionato di Eccellenza Lazio – girone B, disputatosi il 5 maggio 2024 tra l’Atletico Pontinia e il Terracina 1925.
I tifosi terracinesi, in pieno centro cittadino, erano venuti allo scontro fisico con alcuni membri delle tifoserie del Latina Calcio e del Cisterna, rendendosi responsabili dei reati di rissa e di porto di oggetti atti ad offendere, oltre ad aver violato la normativa in materia di reati commessi in occasione delle manifestazioni sportive, realizzando quindi un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Anche grazie all’analisi delle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza comunale, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Cisterna di Latina in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Terracina hanno potuto identificare in maniera certa gli autori delle condotte violente.
In aggiunta alla denuncia in stato di libertà, sulla scorta degli elementi raccolti ed esaminati dalla sezione specializzata della Divisione Anticrimine, il Questore di Latina, Fausto Vinci, ha adottato nei loro confronti la misura del Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, disponendo per quattro di essi, oltre a una maggiore durata del divieto, corrispondente a cinque anni, la prescrizione ulteriore dell’obbligo di presentarsi al Commissariato di Terracina in occasione degli incontri ufficiali e amichevoli disputati dal Terracina 1925, anche in trasferta.
Per l’intera validità del provvedimento i tifosi daspati non potranno avvicinarsi alle strutture sportive e non potranno partecipare ad alcuna manifestazione sportiva.
Uno degli ultrà, L.G., 49enne di Terracina, ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Gip risalente al 14 dicembre 2024. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, aveva convalidato il provvedimento, notificato all’interessato in data 11 dicembre 2024, con il quale, il precedente 4 dicembre, il Questore di Latina aveva disposto a carico del 49enne.
L.G., secondo la Questura, in data 23 settembre 2024, era stato coinvolto in scontri tra tifoserie verificatisi in concomitanza della disputa dell’incontro di calcio, svoltosi a Cisterna, fra le compagini del “Atletico Pontinia” e del “Terracina 1925”. Il provvedimento del Questore prevedeva una serie di divieti per la durata di 5 anni a decorrere dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notificazione del
provvedimento legati alla sua presenza in luoghi interessati dalla attività agonistica e dalla affluenza di sostenitori di compagini impegnate in attività agonistiche connesse al gioco del calcio, corredando siffatto divieto, per la medesima durata, dalla prescrizione imposta al 49enne dì presentarsi presso il
Commissariato di Polizia di Terracina quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra “Terracina 1925”.
Secondo la Cassazione il ricorso del 49enne è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. A parere dei giudici ermellini, “in data 13 dicembre 2024”, la difesa del 49enne “ha inviato, tramite posta elettronica certificata, una memoria volta a far valere la mancanza delle condizioni per l’adozione del
provvedimento di convalida della ordinanza questorile; di tale memoria non vi è traccia nella ordinanza di convalida, nella quale, anzi, si legge che “sono trascorse 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore senza che siano state depositate memorie o deduzioni dall’interessato”.
“Una tale omissione – proseguono i giudici -, senza determinare un vizio di violazione di legge, rende tuttavia chiaramente inadeguata la motivazione del provvedimento emesso, di tal che lo stesso deve essere annullato”.