WEST NILE, ANCHE A CORI SCATTA L’ORDINANZA DEL SINDACO

West Nile: in un’ordinanza del sindaco di Cori, Mauro De Lillsi, le prescrizioni per la prevenzione del virus

Vista la nota 28/07/2025 del Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL Latina, concernente la rilevazione di casi di arbovirosi (West Nile) sul territorio, e la conseguente esigenza di rafforzare le azioni di contrasto allo sviluppo della zanzara comune quale potenziale vettore di infezioni e considerata la situazione di allerta, sebbene non di allarme, nella nostra provincia stante i casi rilevati, il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, ha emesso oggi un’ordinanza contenente una serie di prescrizioni per prevenire il diffondersi del virus.

L’intervento nasce dalla necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione, amministratori condominiali, alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dell’insetto quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale. Esso parte dalla considerazione che al momento il più efficace intervento per la prevenzione consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei potenziali focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi.

Fino al 31 ottobre 2025, a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, dirigenti scolastici e di strutture sanitarie, gestori di impianti sportivi, bar, ristoranti ecc.), è fatto obbligo di:

1.    evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2.    procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

3.    trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e in tutti gli altri spazi di raccolta (quali cortili, parcheggi ecc.), con prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente dagli stessi proprietari o utilizzatori di spazi o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l’avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, fino al 31 ottobre;

4.    tenere sgombre le aree indicate da materiali che possano determinare il ristagno di acqua;

5.    mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza di foglie o materiale che possa causare il ristagno di acqua.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse, è fatto obbligo di:

mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare rifugio per gli insetti adulti o che possa favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante;

Ai conduttori di orti è fatto obbligo di:

• eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

• sistemare contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

• chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

• adottare tutti i provvedimenti e accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d’acqua, come ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto o la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

• assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l’esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

• stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;

• svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta all’interno prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere è fatto obbligo di:

• evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica o essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

• sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

• provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano è fatto obbligo di:

• adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;

• rimuovere tutti i sottovasi, in alternativa riempirli di sabbia;

• provvedere in modo tale che nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all’aperto.

Si rende inoltre noto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune di Cori procede, tramite ditta autorizzata, a interventi di disinfestazione su aree pubbliche comunali secondo le modalità richieste dall’Asl di Latina e dandone comunicazione con avvisi pubblici.

Al fine di rendere l’intervento di disinfestazione adulticida efficace e sicuro, l’ordinanza dispone ai residenti nelle aree oggetto di disinfestazione: che non siano stesi indumenti ad asciugare all’esterno delle abitazioni; che gli animali domestici e da cortile siano tenuti all’interno dei propri ricoveri o comunque messi al riparo; che si provveda a ricoprire o svuotare  piscine ad uso natatorio; che si provveda a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci; che nel caso possano essere irrorati arredi e suppellettili presenti nei giardini, si provveda a ricoprirli oppure a lavarli dopo il trattamento.

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