Tutor per le autostrade, la Cassazione ha sancito che la proprietà intellettuale del software è dell’imprenditore di Latina, Alessandro Patané.
La Cassazione ha respinto il ricorso di Autostrade per l’Italia s.p.a. e Movyon s.p.a., rappresentate e difese dall’avvocato Giuseppe Bernardi, contro Alessandro Patanè s.r.l. e Alessandro Patanè, assistiti dall’avvocato Mascia Cicchitti. Confermate le conclusioni della Corte d’Appello di Roma che si era espressa a favore di Patanè con un apposita sentenza del dicembre 2022.
Le due società riconducibili all’imprenditore di Latina Alessandro Patanè hanno la proprietà intellettuale del software che gestisce il Tutor, il sistema di controllo della velocità sulle strade italiane.
Gli ermellini hanno messo un punto sul lungo contenzioso per la titolarità del software del sistema SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), conosciuto come “Tutor“ e utilizzato per il controllo della velocità sui tratti autostradali italiani.
La ricostruzione della vicenda da parte delle ricorrenti si fonda, anzitutto, sul fatto che Autostrade avrebbe commissionato a due distinte società (Atos Origin prima e Multinetworks poi) la realizzazione del programma riservandosi il diritto d’autore sullo stesso; tale prospettazione avrebbe trovato poi conferma in un accordo transattivo intercorso tra Autostrade, da un lato, e le società Multinetworks, Alessandro Patanè e MPA Group, dall’altro: accordo avente ad oggetto la definizione bonaria di alcuni aspetti controversi del rapporto intercorso per l’attività di sviluppo del sistema, oltre che di implementazione e manutenzione correttiva ed evolutiva delle procedure software, in cui la società oggi ricorrente era stata riconosciuta «unica titolare di ogni e qualsiasi diritto su tutto il software inerente il sistema SICVe.
La Corte d’Appello, ricorda la Cassazione, ha osservato “Le prove offerte sono quanto meno insufficienti sia per le ragioni in modo assolutamente condivisibile espresse dal Giudice di prime cure, ovvero che la negoziazione tra soggetti terzi non è di per sé idonea a dimostrare la effettiva titolarità del diritto di proprietà, sia perché ASPI avrebbe potuto fornire ben altre prove del suo diritto, come ad esempio la registrazione del software presso il registro pubblico speciale tenuto presso la Sezione OLAF della SIAE. E ciò vale di per sé a superare ogni censura rivolta alla sentenza impugnata da parte delle appellanti, a maggior ragione a fronte delle specifiche contestazioni sulla titolarità da parte delle appellate su cui, in
un eventuale diverso giudizio, incomberà l’altrettanto onere probatorio di dimostrare la titolarità del software”. Inoltre: “le medesime argomentazioni sono altrettanto sufficienti a superare anche il secondo motivo di gravame e relativo alla presunta errata valutazione dell’accordo avente, a detta delle appellanti, natura transattiva, stipulato tra queste ultime e la società [Multi]network, anche in ragione della estraneità a tale accordo delle odierne convenute appellate”.
Non è stato sufficiente il tentativo delle ricorrenti di far valere come elemento probatorio un accordo economico operativo tra le parti come comprendente della cessione del diritto di proprietà. Secondo i giudici, Autostrade non ha saputo fornire “ben altre prove” a sostegno della propria posizione.
Infondati anche gli altri motivi del ricorso sulla errata interpretazione della transazione del 2008 e sulla omessa considerazione del fatto che il software attualmente in uso sarebbe diverso da quello originariamente sviluppato dalle società riconducibili a Patanè.