Caso Secci, i consiglieri comunali d’opposizione scrivono al Ministero della Funzione Pubblico, al Prefetto di Latina, ai sindacati e all’Anac
I consiglieri comunali del Comune di Sabaudia Vincenzo Avvisati, Simone Brina, Enzo Di Capua, Immacolata Iorio, Maurizio Lucci, Giancarlo Massimi, Paolo Mellano, tornano sull’assise dello scorso 4 ottobre quando è stata respinta dalla maggioranza la mozione di sfiducia nei confronti del vice sidnaco Giovanni Secci.
“Senza voler entrare nel merito della mozione, i cui contenuti sono di natura politico-amministrativa, – scrivono gli esponenti di minoranza – nel corso della discussione il vicesindaco, avente anche delega al personale, ha nel suo intervento rispondendo alle osservazioni dichiarato, depositandola agli atti (allegata alla presente), di aver “presentato una comunicazione formale via PEC agli uffici competenti, chiedendo conferma sulla presunta pressione esercitata. La risposta del responsabile del settore e stata inequivocabile: “Mai nessuna pressione, abbiamo sempre lavorato nel rispetto della normativa e in piena autonomia” (da Latina TU del 5.10.2024).
Come si evince dalla proposta di deliberazione e dagli interventi dei consiglieri di minoranza, non si rileva da nessuna parte la segnalazione di una probabile pressione sugli uffici ma esclusivamente la contestazione relativa al potenziale conflitto di interesse concernente il fatto che la Giunta comunale non si fosse costituita in giudizio al Consiglio di Stato, come fatto dal Parco del Circeo e dalla Regione Lazio nonostante la richiesta degli uffici del comune.
Si rappresenta che la sentenza del Tar di Latina, riferita peraltro ad altra società (e non estendibile per analogia alle altre fattispecie come rilevato dal Tar nella sentenza 207/2023) e oggetto di mancata impugnativa, diventava il presupposto giuridico per superare la improcedibilità della richiesta di Scia commerciale, di cui ii vicesindaco era presentatore nella qualità di professionista incaricato. Come è noto il d.lgs 165/2001 distingue in maniera puntuale gli ambiti di attribuzione delle competenze dei dirigenti, in generale dell’attività prettamente amministrativa, da quella degli organi politici.
Appare quanto meno inopportuno il comportamento, ed in aperta violazione con quanto previsto dall’ordinamento, del vicesindaco, assessore al personale, che motu proprio, senza passare per il responsabile del personale dell’ente, si rivolge direttamente agli uffici non per questioni amministrative ma per farsi dire se avesse, nel corso del mandato, fatto mai pressioni alcuna su pratiche che potevano riguardarlo, sul responsabile del settore SUAP e sui dipendenti dello stesso settore.
Fermo restando che se questo fosse accaduto gli uffici avrebbero dovuto denunciare all’autorità giudiziaria il comportamento in violazione di legge, appare alquanto inconferente il tema atteso che la contestazione sul conflitto di interessi riguarda la mancata deliberazione da parte della Giunta comunale di costituzione in un giudizio dove gli uffici avevano inviato una proposta alla Giunta. La stessa Giunta che riunita il 29 dicembre 2023, presente il vicesindaco, non provvedeva a deliberare sulla costituzione in giudizio avverso una sentenza (TAR Latina 207/2023), utilizzata dal presentatore della Scia commerciale che pur non riguardante la società richiedente permetteva alla stessa di poter esercitare, fino alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato quella del TAR Latina, una attività commerciale in difformità ad una puntuale specifica sentenza del Tar, ribadita dal Consiglio di Stato, e con parere negativo dell’Ente Parco e della Regione Lazio. Non è questa la sede per affrontare il tema del potenziale conflitto di interessi del vicesindaco nella sua qualità di componente della Giunta comunale e di tecnico incaricato relativamente al procedimento sopracitato, è del tutto evidente a parere che il vicesindaco, titolare di funzioni di direzione politica all’interno dell’ente, non poteva né doveva rivolgersi direttamente al capo settore. Se avesse avuto rilievi e/o richieste da formulare le avrebbe dovuto inoltrare all’ufficio del Segretario Generale responsabile dell’anticorruzione. Segnalare la situazione e chiedere di verificare se sussistevano violazioni di legge e di assumere le eventuali conseguenti iniziative. Invece it vice sindaco si e rivolto direttamente all’ufficio, violando le più elementari regole di rispetto della separazione dei poteri. Ponendo l’ufficio in una situazione di soggezione che rende lo stesso riscontro alla nota, per le ragioni indicate, viziato ed inattendibile, tenuto conto del rapporto intercorrente tra titolare della funzione politica e titolare di quella amministrativa anche se solo ed esclusivamente per la fattispecie indicata. Il tutto a conferma della concretezza di un potenziale conflitto di interessi.
Tutto ciò in aperta violazione delle regole basilari che reggono i rapporti tra politica ed amministrazione. Siamo in un campo delicato dove la stessa Corte Costituzionale e intervenuta pia volte nel ribadire che la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative costituisce un principio di ordine generale garantito dall’articolo 97 della Costituzione. Con riferimento alla dirigenza amministrativa, la giurisprudenza costituzionale ha affermato pia volte che una «netta e chiara separazione tra attivita di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» (sentenza n. 161 del 2008) costituisce una condizione «necessaria per garantire it rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialita dell’azione amministrativa» (sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007).
Al principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost. si accompagna, come «naturale corollario», la separazione «tra politica e amministrazione, tra l’azione del “governo” — che, nelle democrazie parlamentari, e normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza — e l’azione dell'”amministrazione” — che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, e vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalita pubbliche obbiettivate dall’ordinamento» (sentenza n. 453 del 1990). Tanto si espone affinché, ognuno per quanto di propria competenza possa valutare le eventuali violazioni delle norme citate al fine di attivare i provvedimenti del caso”.