LEGITTIMO IL DIVIETO DI TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI FORENSI
Dopo due mandati consecutivi l’avvocato non può farsi rieleggere nei Consigli degli Ordini circondariali forensi. Lo stabilisce la Corte costituzionale bocciando la questione di legittimità del terzo mandato sollevata dal Cnf (Consiglio nazionale forense): è la stessa Alta corte a riferirlo con una nota dopo la camera di consiglio del 18 giugno. Sulla questione sono intervenute anche le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 32781/18. Con questa pronuncia della Consulta, si fa in salita il destino del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina, per cui mesi fa è stato presentato un ricorso al Cnf da parte degli avvocati Pierluigi Torelli e Dino Lucchetti proprio perché cinque consiglieri dell’attuale ordine degli avvocati ha superato il limite dei due mandati.
La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha escluso che il divieto in questione – che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta – violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso alle cariche forensi. La Corte ha inoltre ritenuto che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 32.781/2018). La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. (Fonte: Ufficio Stampa Corte Costituzionale)